Soggetti pubblici e privati – Enti locali – Illegittimità dell’ordinanza sindacale in materia di circolazione stradale nel caso in cui sia finalizzata a consentire la sosta degli autoveicoli presso il ciglio della banchina di un’area portuale

Soggetti pubblici e privati – Enti locali – Illegittimità dell’ordinanza sindacale in materia di circolazione stradale nel caso in cui sia finalizzata a consentire la sosta degli autoveicoli presso il ciglio della banchina di un’area portuale

Premesso che:

– col ricorso in epigrafe, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno (in appresso, Capitaneria di Porto) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, l’ordinanza n. 11 del 19 giugno 2025, con la quale il Sindaco del Comune di Cetara aveva consentito la sosta degli autoveicoli presso il ciglio della banchina di riva del Porto di Cetara;

– la vicenda controversa si situava a valle di quella definita da questa Sezione con sentenza n. 1028 del 5 giugno 2025, recante l’annullamento dell’art. 8, comma 10, primo alinea, del “Nuovo atto di regolamentazione delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel Porto di Cetara”, approvato con delibera del Consiglio comunale di Cetara n. 8 del 17 febbraio 2025, nella parte in cui introduceva l’eccezione al generale divieto di sosta dei veicoli a meno di m 2,5 dalla banchina, con riferimento al tratto G1 di cui all’art. 4;

– il richiamato dictum giurisdizionale annullatorio era, segnatamente, motivato in base al rilievo del mancato raggiungimento dell’intesa tra il Comune promanante la disciplina regolamentare e l’“autorità marittima” costituita dalla Capitaneria di Porto, prescritta dall’art. 40, comma 8, della l. r. Campania n. 5/2021, avuto precipuo riguardo alla sollevata questione di compatibilità tra la prevista sosta dei veicoli fino a m 2,50 dal ciglio banchina e l’intervento o il passaggio di mezzi di emergenza (autopompa, autogru, ambulanze, ecc.);

– in vista di tale intesa, in data 16 giugno 2025, i rappresentanti della Capitaneria di Porto di Salerno, del Comune di Cetara e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno eseguivano un sopralluogo sull’area portuale de qua (cfr. verbale in pari data);

– in tale occasione, si accertava, tra l’altro, che, «relativamente alle aree da adibire alla sosta lungo a banchina di riva del Porto di Cetara dovrà essere garantita in condizioni ordinarie nonché emergenziali l’accessibilità ai mezzi di soccorso, significando che la larghezza minima per ogni corsia di marcia non dovrà essere inferiore a m 3,60»;

– a tale accertamento susseguiva l’emissione dell’ordinanza sindacale n. 11 del 19 giugno 2025;

– nell’avversare siffatta determinazione, l’amministrazione ricorrente lamentava, in estrema sintesi: a) l’incompetenza dell’organo sindacale, trattandosi di materia di circolazione interna all’area portuale, demandata al Comandante di Porto dall’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992; b) la violazione dell’art. 40, comma 8, della l. r. Campania n. 5/2021, non risultando osservata l’intesa da quest’ultimo prevista e raggiunta nel sopralluogo del 16 giugno 2025 in merito al criterio tecnico di disciplina della sosta dei veicoli; c) il difetto di istruttoria per mancata considerazione del menzionato criterio tecnico;

– costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Cetara eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;

– il ricorso veniva chiamato all’udienza del 22 luglio 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare;

– nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

– le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato, innanzitutto, che:

– a norma dell’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992, «nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente Codice»;

– di qui, dunque, l’incompetenza del Sindaco del Comune di Cetara, il quale non avrebbe potuto legittimamente avvalersi degli ordinari poteri regolatori ex art. 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 285/1992, con riferimento ad un’area portuale sottoposta alla speciale sfera di attribuzioni riservata all’autorità marittima;

– non vale ad elidere il superiore rilievo di incompetenza l’argomento propugnato dalla resistente difesa civica, secondo cui l’area portuale di Cetara, dacché in stretta continuità col tessuto urbano, darebbe da considerarsi a guisa di centro abitato e, come tale, attratta alle prerogative sindacali ex art. 7, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 285/1992;

– ed invero, delle due l’una: o si tratta di centro abitato o si tratta di area portuale;

– e che quella controversa sia area innegabilmente portuale emerge proprio dall’analitica descrizione e dalla riproduzione grafica contenute nell’esibita relazione tecnica a cura del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cetara;

Considerato, altresì, che:

– pena, altrimenti, la frustrazione della regola dell’intesa sancita dall’art. 40, comma 8, della l. r. Campania n. 5/2021, il Sindaco del Comune di Cetara neppure avrebbe potuto legittimamente obliterare il criterio tecnico convenuto nel sopralluogo del 16 giugno 2025 con la determinazione di una larghezza minima di m 3,60 per ogni corsia di marcia, ai fini del transito dei mezzi di emergenza;

– dal successivo sopralluogo del 26 giungo 2025, eseguito dall’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Cetara, è emerso, in realtà, che la sosta dei veicoli nei termini consentiti dall’ordinanza sindacale n. 11 del 19 giugno 2025 ha comportato un restringimento della corsia di transito fino a m 2,60-2,80 nel primo tratto della banchina di riva e fino a m 2,80-2,90 nel secondo tratto della banchina di riva, con conseguente attestazione al di sotto della soglia minima (m 3,60) di cui al criterio tecnico concordato per il passaggio dei mezzi di emergenza;

– è, infine, appena il caso di soggiungere che la prescrizione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui «la sosta degli autoveicoli dovrà avvenire in posizione parallela allo sviluppo della banchina di riva, comunque in posizione tale da assicurare la libera circolazione di pedoni e di mezzi di soccorso e/o delle Forze dell’Ordine», non vale, per la sua ellitticità e genericità a garantire in termini certi ed effettivi le esigenze di sicurezza sottese al menzionato criterio tecnico;

Ritenuto, in conclusione, che:

– stante la sua ravvisata fondatezza nei profili dianzi scrutinati, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo;

TAR CAMPANIA – SALERNO, III – sentenza 22.08.2025 n. 1419

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live