Servizi pubblici – Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, affidamento diretto in via di urgenza e illegittimità in parte qua dell’ ordinanza contingibile e urgente

Servizi pubblici – Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani, affidamento diretto in via di urgenza e illegittimità in parte qua dell’ ordinanza contingibile e urgente

1. Gial s.r.l. ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 23 del 27.11.2024, avente ad oggetto “ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, d.lgs. n.267/2000 – Proroga tecnica del Servizio di Igiene Urbana”, nella parte in cui il Comune di Fasano ha esercitato la facoltà prevista dall’art. 191, comma 1, del d.lgs. 152/2006, ordinando alla medesima società la prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di tutti i servizi annessi, “agli stessi patti e condizioni del citato contratto rep.n.4045 del 20.05.2022, con decorrenza dal 1.12.2024 al 30.09.25”.

2. In particolare, Gial s.r.l. ha riferito che:

– “con determinazione dirigenziale n. 315 dell’8 febbraio 2022, il Comune di Fasano ha aggiudicato in via definitiva alla società Gial Plast s.r.l. (oggi Gial s.r.l., ndr) la gestione dei servizi integrati di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana”;

– in data 20.5.2022 “le parti hanno sottoscritto il contratto di appalto, che all’art. 8 prevede che: “Il contratto ha durata di 24 mesi, con decorrenza dal 1.06.2022 fino al 31.05.2024. Il servizio avrà inizio secondo quanto previsto dall’offerta tecnica dell’aggiudicataria e dagli art. 7 e 37 del capitolato speciale d’appalto””;

– inoltre l’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto “prevede, tra l’atro, che: “La stazione appaltante si riserva di prorogare l’appalto (“proroga tecnica”), in conformità all’art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché alla ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo gestore e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. Qualora, quindi, allo scadere del contratto di cui al presente affidamento non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e del conseguente affidamento del servizio con avvio dello stesso, l’Appaltatore, su richiesta formale dell’appaltante, dovrà garantire l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante e comunque al massimo per mesi 6 (sei). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli prezzi, patti e condizioni …”;

– “con determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica RG n. 1160 del 23.05.2024 è stato disposto di “prorogare, a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 30 novembre 2024, l’affidamento del servizio di igiene urbana alla società Gial srl, agli stessi patti e condizioni di cui al citato contratto d’appalto Rep. n. 4045/2022”;

– con nota del 28.5.2024, “la società ricorrente ha preso atto della proroga tecnica ma ha evidenziato che “il rapporto, sotto il profilo economico – finanziario, è squilibrato e che sarà necessario porre rimedio a detta situazione””;

– nel “mentre il gestore ed il RUP si confrontavano sul nuovo importo del canone contrattuale secondo AGER, con ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 n. 23 del 27/11/2024 il Sindaco del Comune di Fasano ha ordinato alla Gial la prosecuzione del servizio di igiene urbana “agli stessi patti e condizioni del citato contratto rep. n. 4045 del 50.05.2022, con decorrenza dal 1.12.2024 al 30.09.2025””;

– con nota del 29.11.2024, la società “ha rappresentato la necessità “di un riesame, con conseguente rettifica dell’ordinanza che ha imposto alla scrivente la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni, dovendosi la stessa integrare con la precisazione che il canone contrattuale riconosciuto, che comunque è da intendersi nella misura fissata dal PEF validato da AGER, ha carattere provvisorio e che sarà oggetto di conguaglio, se dovuto, all’esito del contenzioso amministrativo. In difetto di positivo riscontro, la società agirà giudizialmente per la tutela dei propri diritti ed interessi””;

– il RUP “ha riscontrato la prefata nota sostenendo come l’importo determinato nell’ordinanza sindacale non possa essere oggetto di contrattazione” e ha “richiamato l’art. 120, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023, inapplicabile alle fattispecie, che legittimerebbe l’operato della stazione appaltante in quanto, secondo detta disposizione, il contraente originario, destinatario della proroga, sarebbe “tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto””;

– in data “4.12.2024 il RUP ha trasmesso alla società la determina dirigenziale n. 2709/2024 di impegno di spesa per la proroga tecnica”;

– con nota del 6.12.2024, “il RUP ha riscontrato la nota della ricorrente del 3.12.2024 contenente i dettagli degli importi dovuti al gestore secondo AGER, “sottolineando come il corrispettivo stabilito nel contratto di appalto costituisca la base condivisa dai contraenti per lo svolgimento del rapporto contrattuale e che, in quanto tale, non può essere messo in discussione, “dovendosi presumere che corrisponda a uno stato originario di equilibrio economico – finanziario” (sentenza n. 636/2024 del 15 luglio u.s. della II Sezione del TAR Lombardia Brescia)””.

3. Ciò premesso, la società ricorrente ha articolato le seguenti censure:

I “Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 36/2023. Violazione della disciplina ARERA” – in particolare, Gial s.r.l. ha lamentato che “non è revocabile in dubbio che, anche una volta esaurita la possibilità di ricorrere alla proroga tecnica pattizia, e fatto ricorso per un’ulteriore proroga all’ordinanza sindacale extra ordinem, quest’ultima … non possa che riferirsi al corrispettivo contrattuale aggiornato secondo il PEF validato da Ager”;

II “Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del d.lgs. 267/2000. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di cui all’art. 41 della Costituzione in termini di tutela della libera iniziativa economica” – nel caso in cui non si condividesse l’interpretazione prospettata con il primo motivo, la prescrizione in questione “sarebbe illegittima, al pari delle note del RUP, anch’esse impugnate, in quanto avrebbe(ro) imposto unilateralmente al gestore le condizioni economiche di svolgimento del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato nel 2022, oramai scaduto il 30.11.2024 e non più prorogabile, senza avere svolto alcun confronto in contraddittorio con la ricorrente e avendo peraltro omesso ogni indagine istruttoria ai fini della determinazione del giusto corrispettivo, a cui l’impresa ha sempre e comunque diritto”.

4. Si è costituito in giudizio il Comune di Fasano per resistere al ricorso.

In particolare, l’Amministrazione comunale ha eccepito:

– il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;

– l’inammissibilità del ricorso, “per tardività ed acquiescenza”, dal momento che “la ricorrente non ha impugnato nei termini decadenziali il provvedimento di proroga del servizio disposto dalla determina del Settore Urbanistica n. 1160 del 23.5.2024, in tal modo prestando acquiescenza all’importo del canone in essa stabilito …”.

5. Con motivi aggiunti presentati in data 16.10.2025, Gial s.r.l. ha esteso l’impugnazione, sotto i medesimi profili oggetto di censura con il ricorso introduttivo, all’ordinanza contingibile e urgente n.18 del 26.9.2025, con cui il Comune di Fasano ha nuovamente prorogato sino al 30.6.2026 la gestione del servizio di igiene urbana, affidandolo alla società ricorrente “agli stessi e patti e condizioni di cui al contratto rep. 4045 del 20 maggio 2022”.

6. All’esito del deposito di memorie difensive e relative repliche, nella pubblica udienza del 26.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Le domande di annullamento, nella parte di interesse, delle ordinanze contingibili e urgenti restano attratte nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, dal momento che la conferma delle pattuizioni precedentemente concordate, ivi compresa quella riguardante il prezzo indicato nel contratto del 20.5.2022, è riferibile ai poteri autoritativi dell’Ente, quale parte integrante della statuizione concernente la proroga del contratto.

8. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, “per tardività ed acquiescenza”, non può essere condivisa, dal momento che la determina di proroga n. 1160 del 23.5.2024 è stata adottata in diretta esecuzione della clausola contrattuale che prevedeva espressamente l’esercizio del relativo potere agli stessi patti e condizioni del contratto originario, laddove invece le successive proroghe oggetto di impugnazione in questa sede sono sostanzialmente diverse, essendo state adottate dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di cui all’art. 50 del d.lgs. 267/2000.

9. Ciò premesso, le doglianze con cui la società ricorrente ha denunciato l’illegittimità della decisione del Comune di confermare il corrispettivo indicato nell’originario contratto sono fondate.

9.1. A tal riguardo, è decisivo osservare che, se pure deve considerarsi legittimo il ricorso all’istituto della ordinanza contingibile e urgente per la proroga del contratto del servizio di gestione dei rifiuti, altrettanto non può dirsi con riferimento alla specifica statuizione con cui il Sindaco ha stabilito di mantenere invariato il corrispettivo economico fissato con il precedente contratto.

In materia vige il principio generale secondo il quale i provvedimenti contingibili e urgenti devono arrecare al privato destinatario dell’ordinanza il minor sacrificio possibile, sicché l’Amministrazione non può imporre, attraverso il ricorso ai poteri extra ordinem, corrispettivi ancorati a valori risalenti nel tempo e non preceduti dalla previa verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso, risolvendosi in un ingiustificato sacrificio dell’iniziativa economica privata.

9.2. In tal senso, è stato affermato, sulla scorta di assunti motivazionali che questo Tar ritiene di condividere a fare propri, che: “in forza dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, l’ente può solo imporre al privato l’erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell’impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un corrispettivo per l’espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti. Invero, diversamente opinando, si consentirebbe all’Amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse al risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall’art. 41 Cost. (cfr. in tal senso, C.d.S, V, 2.12.2002 n. 6624). In altri termini, nella materia in esame, occorre trovare un bilanciamento tra le esigenze pubblicistiche connesse alla necessità di prosecuzione del servizio e quelle private all’ottenimento del giusto prezzo, obiettivo necessario per garantire il rispetto del principio di proporzionalità tra le prestazioni, di matrice comunitaria, operante anche nell’ordinamento interno in forza del richiamo ai principi di diritto europeo sancito dall’art. 1 della legge n. 241/90 e del più generale principio di ragionevolezza stabilito nell’art. 97 della Costituzione, quale corollario dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. In una vicenda del tutto analoga, è stato osservato che la situazione di necessità e urgenza non giustifica la definizione in via autoritativa e definitiva dell’importo dei canoni da corrispondere al gestore, poiché “il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, posti a fondamento dell’ordinanza” (Consiglio di Stato, Sezione V, 31 marzo 2011, n. 1969)” (Tar Calabria Reggio Calabria, Sez. I, 23.7.2020, n. 468).

9.3. Per le anzi dette ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti quanto alla domanda di annullamento delle ordinanze contingibili e urgenti, nella parte in cui il Comune di Fasano ha imposto alla ricorrente la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto rep.n.4045 del 20.05.2022.

10. Quanto alle domande aventi ad oggetto l’accertamento del diritto al pagamento del giusto corrispettivo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, trattandosi di questione essenzialmente patrimoniale che resta confinata nella dimensione paritetica del rapporto contrattuale.

Né sussistono le condizioni per pronunciarsi, comunque, sull’adeguamento del prezzo contrattuale in ragione della pretesa risarcitoria, pure prospettata – in alternativa – dalla ricorrente con i motivi aggiunti, dal momento che, allo stato, la questione sostanziale concernente la quantificazione del giusto corrispettivo resta impregiudicata, sicché non è ravvisabile l’evento di danno.

11. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.

TAR PUGLIA – LECCE, I – sentenza 29.12.2025 n. 1643

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