Con l’unico motivo di censura articolato D.M.F. lamenta la <<Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.4 l. n.689/81 e art.54 c.p.>>, rilevando come lo stato di necessità opererebbe non solo in caso di pericolo imminente di danno grave alla persona ma anche quando vi sia la supposizione erronea degli elementi concretizzanti lo stato di necessità, <<quali una situazione concreta che […] integrerebbe il modello legale di detta esimente>>. Sottolinea il ricorrente che quello di (OMISSIS) era l’ospedale più vicino, anche se sprovvisto di pronto soccorso (circostanza che il ricorrente afferma non essergli stata nota), e il suo raggiungimento avrebbe permesso comunque l’apporto delle cure necessarie al trasportato, che lamentava dolori al torace; il ricorrente, che era alla guida, aveva temuto un attacco di cuore e (OMISSIS) gli era sembrato l’ospedale più vicino.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale di Bergamo ha correttamente individuato i principi di diritto enucleabili dagli art.4 l. n.689/81 e 54 c.p., come interpretati da questa Corte nel senso che in tema di opposizione a sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni alle disposizioni del codice della strada <<non vale ad escludere la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l’opponente non abbia provato – essendone onerato per effetto dell’applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall’art. 4 della legge n. 689 del 1981 – l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo>> -reale o seriamente supposto tale- <<e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest’ultimo>> -cfr. Cass. n.14286/2010; Cass. n.16155/2019-. Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato: la necessità del simultaneo ricorrere di un pericolo, costituito dal rischio di un danno grave alla persona, attuale e imminente e non provocato dallo stesso soggetto agente; la necessità che vi sia proporzione tra fatto e bene minacciato e che il pericolo non sia altrimenti evitabile; la necessità che la condotta formalmente illecita sia l’unica via percorribile per l’autore del fatto.
Nel dare attuazione concreta, nel giudizio, ai principi di riferimento correttamente identificati il Tribunale ha valutato gli elementi istruttori emersi, anche documentali, giungendo alla conclusione che dagli stessi non potesse trovare conferma l’assunto di D.M.F. in ordine all’essere stata determinata la violazione a suo carico dal ricorrere di una situazione di stato di necessità per un pericolo grave e imminente -reale o seriamente temuto – coinvolgente il terzo trasportato: ciò il Giudice di merito ha fatto all’esito di una interpretazione e valutazione articolata del materiale acquisito al processo, attraverso una motivazione esistente, logica e non contraddittoria – quindi non censurabile in questa sede, né ex art.360 n.4 c.p.c., né ex art.360 n.5 c.p.c.
Anche per questo aspetto si richiama l’insegnamento di questa Corte, secondo cui <<È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito […]>> – così Cass. SU n.34476/2019 -; in conseguenza di ciò <<Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione>> – cfr. Cass. n.32505/2023 -.
In conclusione, il ricorso in esame deve essere respinto, con condanna di D.M.F. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
Cass. civ., II, 24.11.2025, n. 30833