Salute e medicina – Ambiente – Inquinamento da omesso trattamento delle acque di prima pioggia: è legittima l’ordinanza comunale che prevede l’obbligo di realizzare un impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia

Salute e medicina – Ambiente – Inquinamento da omesso trattamento delle acque di prima pioggia: è legittima l’ordinanza comunale che prevede l’obbligo di realizzare un impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia

1. L’amministrazione comunale, con il provvedimento gravato, ha imposto alla ricorrente di eseguire i lavori finalizzati alla realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, sull’area descritta in parte narrativa. Tale ordine consegue agli accertamenti condotti dall’Ente Locale a seguito di apposita denuncia che segnalava lo “sversamento di acque meteoriche contenenti liquidi, olii e similari elementi inquinanti dal piazzale del supermercato Conad” e alla riscontrata, e non contestata, assenza nell’edificio commerciale in questione dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di cui alla “Disciplina Scarichi di acque reflue” della Regione Sardegna;

1.1. In particolare, l’art. 22 della predetta Direttiva è stato emanato in attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce al comma 3° che “Le regioni disciplinano, altresì, i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.”

Il quarto comma stabilisce poi che “È comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.”

1.2. La disciplina regionale, in attuazione della sopra richiamata cornice normativa stabilisce che “(…) il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti (di seguito acque di prima pioggia e di lavaggio) sono soggetti alle disposizioni del presente capo qualora tali acque provengano da stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi, le cui aree esterne, siano adibite al deposito e stoccaggio di materie prime o rifiuti, ed in generale allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti. A titolo indicativo, si identificano le seguenti attività: (….) o. aree di sosta di estensione superiore a 1000 mq, calcolate escludendo le aree verdi e le coperture; (….)”.

Il comma secondo della predetta direttiva stabilisce che “Lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione. L’Autorità competente di cui all’articolo 5 comma 4 potrà estendere le disposizioni del presente capo anche ad attività non già comprese nell’elenco di cui comma 1 del presente articolo”, mentre il terzo comma precisa che “Sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di cui al presente capo, le superfici scolanti da stabilimenti o insediamenti di attività di cui al comma 1 per le quali sia documentato che, a seguito di interventi strutturali e procedure gestionali ordinariamente adottate nel corso dello svolgimento delle normali attività, non possono derivare pericoli di contaminazione, tali da provocare l’inquinamento delle acque di prima pioggia.”

1.3. Orbene, dalla documentazione agli atti emerge:

a.) che l’area in questione ha una superficie superiore a quella contemplata dalla lettera “O” del comma 1 dell’art. 22;

b.) che il medesimo piazzale di sosta non è fornito dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;

c.) che parte ricorrente non ha fornito evidenza della sussistenza dei presupposti (quali la comprovata adozione di interventi strutturali e procedure gestionali per scongiurare pericoli di contaminazione ambientale) atti a consentire l’applicazione della deroga di cui al comma 4.

2. Parte ricorrente nel primo motivo di gravame deduce l’illegittimità del provvedimento ingiunzionale in quanto questo si fonderebbe erroneamente sul disposto dell’articolo 13 della Disciplina Scarichi della Regione Sardegna, concernente il diverso regime autorizzatorio degli scarichi delle c.d. acque reflue domestiche e assimilate.

2.1. Il motivo è infondato.

2.1.1. In realtà, nella parte motiva del provvedimento è chiaramente riportato sia il dettato dell’art. 113 del Dlgs 152/2006, che demanda alle Regioni di disciplinare i casi in cui è obbligatorio che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione in relazione alle attività svolte, e sia il pertinente riferimento al fatto che l’area in questione abbia una superficie di mq 1300 circa e dunque rientri “nella casistica indicata dall’art. 22 comma 1 lett.O della Disciplina Scarichi di acque reflue della Regione Sardegna”.

Per converso, il riferimento all’art. 13 è circoscritto al generale obbligo di adeguamento anche per le aree di sosta realizzate in forza di provvedimenti abilitativi precedenti all’entrata in vigore della direttiva in questione.

Risulta, pertanto, corretta la cornice normativa richiamata nel provvedimento gravato, e ciò anche in disparte del fatto che “l’erronea indicazione degli estremi della normativa di riferimento nel provvedimento impugnato non assume rilievo in termini di legittimità, in quanto non impedisce di individuare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto sottesi al provvedimento stesso” (Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 25/07/2023, n. 7254; T.A.R. Veneto, Sez. II, Sent., 07/05/2025, n. 680).

Nel caso di specie il provvedimento ingiunzionale, oltre che formalmente corretto, recava anche un obbligo chiaro e determinato, risultando univocamente rilevabili l’oggetto e il contenuto della prescrizione. Pertanto, la qualificazione del provvedimento, in considerazione del potere effettivamente esercitato, non poteva suscitare alcun dubbio.

3. Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente assume che il gravato provvedimento recherebbe obblighi illegittimamente imposti in quanto applicati in forza di una normativa (quella di cui alla Delibera Regione Sardegna n. 69/25 del 10 dicembre 2008) sopravvenuta rispetto alla realizzazione della struttura, alla dichiarazione di agibilità e alla sua messa in esercizio.

In tal modo l’amministrazione avrebbe violato i principi “tempus regit actum” e di “proporzionalità”.

3.1. Anche tale motivo è infondato.

3.1.1. La disciplina in questione impone, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, il controllo e la regimentazione delle acque di prima pioggia, non rilevando né la data di costruzione dell’edificio, né la data di rilascio della concessione edilizia, né, infine, la data in cui è stata rilasciata l’agibilità, in quanto ciò che rileva è il momento in cui avviene lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento.

In altri termini, la preesistenza del titolo edilizio non costituisce elemento preclusivo per l’operatività della disciplina scarichi.

3.1.2. Né può dirsi violato il principio di proporzionalità.

Nel caso di specie, la normativa richiamata (art. 113 del D.Lgs 152/2006 e la D.G.R. citata) impone, in casi come quello in esame, la sottoposizione dell’immobile a misure di controllo, separazione e trattamento delle acque di prima pioggia e dilavamento.

Tale normativa si inscrive nel quadro della disciplina generale di protezione ambientale che, per sua natura, può comportare “oneri di conformità”: in questi casi, l’obbligo ascritto al privato non è commisurato al valore economico dell’intervento, ma all’esigenza di protezione ambientale e di salute pubblica.

In termini più ampi, l’intervento in questione risulta attuativo del principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto dell’ambiente e alla salute (Cons. Stato, n. 30 del 2009), principio che impone di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, anche indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 06/12/2021, n. 8126; Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 22/07/2024, n. 6590).

4. Non può essere riservata miglior sorte neppure al terzo motivo di gravame, con il quale la società ricorrente deduce che le opere di adeguamento degli scarichi oggi imposte dall’Amministrazione comunale sarebbero tecnicamente irrealizzabili, giacché prevedono l’esecuzione di importanti interventi in aree attualmente di proprietà di terzi (i quali dovrebbero, senza esserne obbligati, formalizzare il proprio assenso).

4.1. All’esito dell’Ordinanza Istruttoria n° 57 del 20 marzo 2025, l’amministrazione resistente ha depositato una relazione redatta dal responsabile del procedimento che, nel prendere posizione rispetto alle criticità rappresentate dalla società esponente per il tramite del proprio tecnico di fiducia, ha prospettato due soluzione alternative, consistenti nell’utilizzo di un impianto di rilancio dal pozzetto di raccolta delle acque depurate fino al collettore della fogna pubblica ubicata in strada di piano (soluzione che non imporrebbe l’acquisizione di atti di assenso da parte dei privati) o, in alternativa, il collegamento, senza attraversamento di vie private, alla condotta fognaria principale denominata “Rio Spurgo” adiacente il parcheggio (cfr doc. 9 dell’amministrazione comunale).

Peraltro, tali soluzioni sono state definite “fattibili” dal tecnico di parte ricorrente sebbene siano state prospettate alcune perplessità (quali la necessità del rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni o non meglio chiariti profili di “aleatorietà degli eventi metereologici”) (cfr. doc. 20 di parte ricorrente).

Appare, tuttavia, evidente come i prospettati profili problematici non rappresentino ostacoli insormontabili rispetto al doveroso adeguamento alla vigente normativa e all’esigenza di salvaguardare i primari interessi pubblici (ambiente e salute in primis) che ad essa si collegano.

Ciò anche in virtù dei superiori principi di valenza anche sovranazionale sopra richiamati.

4.1.1. Va anche evidenziato che lo stesso Consiglio di Stato, nel sospendere interinalmente la gravata Ordinanza dirigenziale ha precisato che “i lavori finalizzati alla realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia devono comunque essere effettuati a tutela dell’ambiente” e che, “in definitiva, rimane fermo l’assetto definito con il provvedimento impugnato, con inibizione soltanto degli effetti pregiudizievoli sullo svolgimento dell’attività economica”.

Quanto sopra affermato anche in sede di appello cautelare rende palese il fatto che la portata prescrittiva del provvedimento ingiunzionale abbia conservato la sua piena efficacia e che la parte privata (ricevendo in tal senso la doverosa collaborazione da parte della p.a. che potrà esplicarsi anche nell’ambito delle relazioni con gli eventuali enti terzi che dovessero essere coinvolti negli iter autorizzativi) sia tenuta ad attivarsi prontamente per porre in essere gli interventi necessari a conformarsi alla disciplina di settore.

5. Con il quarto e ultimo motivo parte ricorrente deduce che il deflusso delle acque non cagionerebbe alcun effettivo pregiudizio a chicchessia, e che l’attività svolta dall’esercizio commerciale non produrrebbe effetti inquinanti sulle superfici impermeabili esterne a uso della clientela, sì che detta superficie potrebbe essere paragonata a un qualsiasi parcheggio pubblico di pari dimensioni o in maniera diversa a una strada, nella quale l’inquinamento delle acque meteoriche proveniente dal dilavamento delle superfici impermeabili non è accentuato da attività di produzione di beni che potrebbero rilasciare al suolo contaminanti differenti da quelli che potrebbero riscontrarsi in un qualsiasi piazzale pubblico di sosta.

5.1. Anche tale motivo è infondato.

5.1.1. Ha già osservato il Collegio come la disciplina regionale rechi un’apposita disposizione (cfr. comma 3° dell’art. 22) a mente della quale “Sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di cui al presente capo, le superfici scolanti da stabilimenti o insediamenti di attività di cui al comma 1 per le quali sia documentato che, a seguito di interventi strutturali e procedure gestionali ordinariamente adottate nel corso dello svolgimento delle normali attività, non possono derivare pericoli di contaminazione, tali da provocare l’inquinamento delle acque di prima pioggia”.

Parte ricorrente, tuttavia, non ha né allegato né comprovato di trovarsi in una simile fattispecie derogatoria, con la conseguente piena applicazione della generale prescrizione dell’art. 22 delle direttive, peraltro, non gravata da parte ricorrente.

5.1.2. L’affermazione della società esponente secondo la quale non vi sarebbe pregiudizio, pertanto, non assume rilievo ove traguardata alla luce dell’obbligo normativo recato dall’art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 22 della D.G.R. Sardegna 69/25.

La normativa in questione, infatti, non richiede un accertamento caso per caso del rischio di inquinamento, ma impone in via generale e astratta la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da specifiche tipologie di superfici (tra cui appunto i parcheggi di estensione superiore a 1000 m²).

Come già evidenziato, il combinato disposto dell’art. 113, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e della DGR Sardegna n. 69/25 impone l’osservanza di prescrizioni che operano sulla base della tipologia e dimensione della superficie, non sulla scorta di dichiarazioni o valutazioni di parte, e ciò risulta pienamente coerente con l’esigenza che gli obblighi ambientali non siano derogabili sulla scorta di valutazioni meramente soggettive o discrezionali del privato, perché si fondano sul principio di prevenzione e sulla necessità di evitare rischi ambientali non immediatamente percepibili.

Peraltro, le classi di superfici “aree impermeabili+traffico/uso veicolare/parcheggi” sono considerate fonti di potenziale inquinamento da acque meteoriche (cfr. ad esempio rapporto ISPRA ed. 2012 sulla qualità dell’ambiente urbano, pag.133 e ss.).

5.1.3. In definitiva, si rivelano prive di pregio anche su tale ultimo versante le argomentazioni di parte ricorrente, non risultando le stesse idonee a esonerare il privato dal rispetto degli obblighi normativi sopra richiamati, che si fondano su norme cogenti e principi consolidati di tutela preventiva dell’ambiente e della salute pubblica e che trovano applicazione indipendentemente dalla presunta (e non documentalmente dimostrata) “innocuità” del deflusso o dalla preesistenza dei titoli edilizi.

6. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso si rivela infondato e, come tale, meritevole di reiezione.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

TAR SARDEGNA, I – sentenza 15.12.2025 n. 1168

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live