1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 323 cod. proc. civ. per avere il giudice d’appello ritenuto “cosa giudicata” «il capo della sentenza concernente la qualificazione e la quantificazione del danno, giungendo ad affermare che la ricorrente era decaduta dal primo gravame in merito alle modalità di identificazione del diritto al risarcimento del danno».
La Corte d’appello reputa (sentenza impugnata, pagina 16 e pagina 18) che l’attuale ricorrente non abbia immediatamente appellato la sentenza non definitiva del Tribunale nella parte in cui questo «ha affermato nella parte motiva che l’attrice ha richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale» e «ha quantificato il danno utilizzando … le tabelle di Milano» e «considerando l’età di parte attrice alla data dell’instaurazione del giudizio di primo grado (54 anni), non invece alla data di nascita», pur riconoscendo «la personalizzazione del danno venendo in rilievo malformazioni presenti sin dalla nascita». Da tutto questo la Corte subalpina deduce che «non è stata oggetto di impugnazione immediata la complessiva liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale», su cui si sarebbe dunque formato il giudicato. Inoltre, l’atto di appello – osserva ancora la Corte territoriale – «non si confronta» con la motivazione della sentenza del Tribunale quanto alla contestazione della «compensabilità del danno con l’indennizzo futuro», per cui lo stesso, sempre secondo la Corte territoriale, risulta inammissibile. Parimenti sarebbe inammissibile la parte dell’appello relativa ai criteri di liquidazione del danno scelti dal Tribunale, che si doveva proporre «in occasione dell’impugnazione della sentenza non definitiva ove il Tribunale ha liquidato il danno non patrimoniale», la sentenza definitiva d’appello non essendo stata «pronunciata sull’astratta quantificazione del danno ma solo sulla sua compensazione con l’indennità ex lege n. 244/07».
Oppone la ricorrente che la sentenza non definitiva del Tribunale nel dispositivo non presenterebbe una condanna generica al risarcimento del danno del Ministero. In realtà il Tribunale avrebbe ritenuto «la qualificazione e quantificazione dello stesso risarcimento riportata nella parte motiva puramente ad completandum rispetto alla motivazione che ha portato ad accertare la responsabilità» del Ministero ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. A riprova di ciò, osserva sempre la ricorrente, il dispositivo della sentenza definitiva del Tribunale «non si limita ad applicare lo scomputo, ma <rigetta la domanda> di condanna al … risarcimento del danno nella sua interezza»; pertanto la ricorrente «non avrebbe potuto censurare la sentenza non definitiva n. 5404/2019, laddove … non prevedeva neppure una condanna generica» del Ministero. Non vi sarebbe stato, quindi, giudicato interno (si invoca Cass. ord. 7499/2019).
1. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale sul punto basa la propria decisione sul giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva in ordine alla quantificazione del danno per mancata impugnazione immediata della sentenza da parte dell’odierna ricorrente.
In effetti la sentenza non definitiva, come riportato sopra, contiene la specifica quantificazione del danno non patrimoniale subìto, rimettendo poi la determinazione dell’importo effettivamente dovuto alla verifica dell’importo corrisposto a titolo di indennizzo, per il ché aveva disposto la rimessione in istruttoria nei termini che pure si sono visti.
Tale ultima circostanza dunque non escludeva che l’operata quantificazione, in assenza di tempestiva impugnazione, divenisse definitiva.
Dunque, la difesa secondo cui il dispositivo della sentenza non definitiva nulla stabiliva in ordine alla quantificazione del danno risulta infondata, dal momento che l’interpretazione del giudicato, sia interno che esterno, va effettuata alla luce tanto della parte dispositiva che di quella motivazionale della sentenza (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 19252/18 e Cass. n. 25698/25), ed a tali principi nel decidere sul punto si è conformata la Corte territoriale, in quanto in effetti nella specie come appena detto la quantificazione del danno era contenuta nella parte motiva della richiamata sentenza non definitiva, come ricordato non impugnata dall’odierna ricorrente a fronte dell’impugnazione proposta dalla controparte pubblica.
L’osservazione poi che la sentenza non definitiva non avesse pronunciato una condanna generica, a parte quanto fin qui osservato in ordine al fatto che si doveva ancora stabilire il dovuto alla luce delle informazioni richieste sull’indennizzo, è irrilevante visto comunque che simile domanda non era stata neppure formulata.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ. in rapporto agli articoli 3 Cost. e 2, primo comma, l. 210/1992 in relazione all’art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 163/2009, per avere applicato il principio di compensatio lucri cum damno tra l’indennizzo ex l. 244/2007 eccepito dalla ricorrente e il risarcimento ex art. 2043 cod. civ. Si argomenta la non compensabilità di tale indennizzo con il risarcimento del danno di cui all’art. 2043 cod. civ., analizzando anche Sez. U. 22 maggio 2018 nn. 12564, 12565, 12566 e 12567 e chiedendo di affermare la non compensabilità, avendo l’indennizzo natura solidaristica e assistenziale ed essendo la cumulabilità comunque ammessa dagli articoli 2 l. 210/1992 e 1 l. 200/2005.
2.1. Il motivo è infondato.
La sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Torino, dopo una disamina circa i presupposti per il riconoscimento della sussistenza di un danno non patrimoniale, ha così concluso “considerata, pertanto, l’età di 54 anni e la percentuale di invalidità dell’80 %, il danno va liquidato nell’ammontare di € 701.859,00 cui va aggiunto l’importo di € 175.464,75 a titolo di c.d. personalizzazione”, procedendo poi a giustificare partitamente la personalizzazione del danno operata alla luce dei principi affermatisi nella giurisprudenza.
Tuttavia, lo stesso Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria in relazione alla necessità di acquisire informazioni in ordine alla quantificazione dell’indennità percepita e percipienda dalla ricorrente in base alla l. n. 244/2007.
Orbene il Tribunale ha letto tale indennizzo come un elemento per la liquidazione del danno in negativo, oggetto infatti di compensatio lucri cum damno, in analogia a quanto stabilito da questa Corte nell’ipotesi, ad esempio, di contagio da virus HIV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, rispetto al qual caso appunto viene stabilita la compensazione del risarcimento spettante ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. con l’indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992 (Cass. Sez. U. n. 584/2008), dunque una somma da scomputarsi, anche d’ufficio, dall’importo quantificato a titolo di danno.
In proposito deve rilevarsi come la compensatio lucri cum damno formi l’oggetto di un’eccezione in senso lato, come tale i relativi fatti possono essere anche oggetto di rilievo d’ufficio, in quanto si tratta non di un fatto impeditivo, modificativo od estintivo di un diritto, bensì di una componente (appunto negativa) del danno. Invero si afferma che le questioni inerenti all’eventuale compensatio lucri cum damno influiscono sull’accertamento di un danno in concreto e sulla sua liquidazione (cfr. già Cass. n. 6278/1990 e successive conformi).
Alla stregua di quanto precede, fermo restando che la sentenza non definitiva aveva stabilito sia la responsabilità dell’amministrazione che il nesso e la sussistenza di un danno in capo alla ricorrente, statuendo sulla quantificazione delle voci positive, per il resto non può ritenersi che la semplice quantificazione del danno possa costituire una questione “definita” dalla sentenza non definitiva, ai sensi dell’art. 279 cod. proc. civ., come invece avveniva nella specie con riguardo all’accertamento della responsabilità in capo all’amministrazione ed alla rejezione dell’eccezione di prescrizione, avendo espressamente il giudice riposto la causa in istruttoria proprio al fine di stabilire l’incidenza dell’indennizzo e, quindi, quanto dovuto all’esito della compensatio da operare (v. sentenza non definitiva p. 23).
La determinazione del quantum dovuto era infatti rimandata alla sentenza definitiva, alla luce dell’importo relativo all’indennizzo corrisposto e da corrispondersi alla danneggiata, senza alcuna condanna generica (del resto, come detto, neppur oggetto di istanza ex art. 278, primo comma, cod. proc. civ.), tanto che poi è disceso dall’esito della definizione della lite un rigetto della domanda (esito che del resto viene considerato del tutto compatibile con l’eventuale giudicato formatosi sull’an, anche in ipotesi di condanna generica, cfr. Cass. n. 13226/16).
2.2. Ciò detto, oggetto della questione al centro del motivo in argomento è costituito dalla possibilità di compensare l’indennizzo previsto dalla l. n. 244/2007 con quanto riconosciuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, aspetto nella specie incidente sulla non definita questione della liquidazione del quantum debeatur, come sopra indicato.
Ritiene il Collegio che tale compensazione debba essere affermata anche in questa ipotesi.
Va premesso in proposito che, in rapporto al già ricordato caso dell’indennizzo preveduto dalla l. n. 210/1992, questa Corte ha affermato la compensabilità dello stesso con il risarcimento spettante per il medesimo evento a mente dell’art. 2043 cod. civ., ad evitare che «la vittima (goda) di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo» (Cass. 6 maggio 2020, n. 8532; in senso conforme, Cass. 31 marzo 2021, n. 8866; Cass. 9 novembre 2022, n. 32916; Cass. 13 giugno 2023, n. 16808; Cass. 30 gennaio 2024, n. 2840; Cass. 19 febbraio 2024, n. 4415).
La norma applicabile alla presente fattispecie è costituita dall’art. 2, comma 363, della l. n. 244/07, in virtù della quale «[…]. 363. L’indennizzo di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia». L’indennizzo corrisponde, quindi, a quello previsto per soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (appunto di cui alla l. n. 229/05) il quale «[…] consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l’indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito. […]».
Ora si è appena sopra ricordato come l’indennizzo riconosciuto al danneggiato, nel caso della legge n. 210 del 1992, ha anche una finalità risarcitoria del danno non patrimoniale, prevedendo la norma indennizzi con aumenti e diminuzioni non solo in base alla patologia e all’ascrivibilità ad una categoria tabellare ma, anche, alla comorbilità e alla gravità della patologia, con eventuali indennizzi aggiunti o la previsione di indennità integrativa speciale, tali da far variare il riconoscimento indennitario da un importo minimo ad uno massimo.
Orbene come visto la stessa disciplina è prevista anche nel caso delle conseguenze sui nascituri dell’assunzione del talidomide da parte della gestante, e quindi anche in questo caso va riconosciuta la finalità risarcitoria.
Venendo ora alla compensatio lucri cum damno, dalle pronunce di questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 12564, 12565, 1566 e 12567 del 2018) che se ne sono occupate in relazione a diversi titoli, si ricava che il relativo meccanismo può operare anzitutto se il risarcimento e l’indennizzo sono dovuti dallo stesso soggetto, oppure se l’illecito è stato causa (e non semplice occasione) del vantaggio, purché il vantaggio sia attribuito al fine di rimuovere il medesimo tipo di pregiudizio e sia previsto un meccanismo recuperatorio o di surrogazione a favore del soggetto che abbia attribuito il vantaggio; esso non opera se il vantaggio deriva da scelte autonome e sacrificanti del danneggiato, ovvero se il vantaggio sia acquisito iure hereditario.
Per come s’è detto sopra, nel caso dell’indennizzo derivante dall’assunzione di talidomide ricorre sia il requisito dell’unicità dell’obbligato (tanto all’indennizzo quanto al risarcimento) quanto quello della rimozione del medesimo tipo di pregiudizio (per il segnalato rilievo che ha nell’indennizzo appunto l’entità del danno e la sua tipologia), mentre non ricorre il requisito “negativo” costituito dal dipendere l’indennizzo da una scelta autonoma del danneggiato, né ricorre l’ipotesi dell’acquisizione iure hereditario.
Il fondamento e la ratio del riconoscimento dell’operare della compensatio lucri cum damno, pur in presenza della differente natura dei due diritti (quello all’indennizzo sulla base del principio solidaristico; quello del risarcimento sul presupposto della natura illecita del comportamento) si giustifica anche qui con il fatto che la pur affermata (dalla legge) compatibilità dei due diritti non può risolversi in un’ingiusta locupletazione a favore dell’interessato (da ultimo Cass. n. 2840/24, nonché le altre citate ad inizio del presente paragrafo), che appunto si verificherebbe allorché venisse corrisposta in rapporto allo stesso evento ed in favore dello stesso soggetto una somma superiore a quella necessaria per reintegrare la sfera del danneggiato.
In proposito, proprio con riferimento al caso, come detto omologo rispetto a quello che ne occupa, dei soggetti danneggiati a seguito di emotrasfusione di sangue infetto, la già richiamata pronuncia Cass. Sez. U. n. 12567/18 ha ricordato che in ipotesi in cui, “pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria, (…) vale la regola del diffalco, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa”.
Altrettanto va sottolineato come la equiparabilità delle due situazioni ai fini che ne occupano, quella cioè del danno derivato da emotrasfusione e quello da assunzione da parte della gestante del talidomide, è stata rilevata anche dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 293 del 2011, secondo cui “la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell’immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992. Nella sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.”. Proprio sul presupposto di tale identità di fondamento il Giudice delle Leggi ha ritenuto il differente regime di rivalutazione annuale dell’indennizzo stabilito per le due situazioni fonte di irragionevole disparità di trattamento.
Va in definitiva affermato che la disposizione di cui all’ultimo periodo del comma 363 dell’art. 2, l. n. 24/2007, dettata in tema di indennizzo riconosciuto in relazione all’immissione in commercio del talidomide in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, secondo cui “Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito”, va interpretata nel senso che il diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. deve essere riconosciuto nella misura in cui non tutti i profili di danno siano integralmente ristorati dall’importo dovuto, in quanto percepito o percipiendo, a titolo di indennizzo. Ciò in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno e con la finalità di evitare un’ingiusta duplicazione delle voci di danno, come già affermato in tema di indennizzo percepito ai sensi dell’art.1 comma 3 della l. n. 210/1992, disposizione avente fondamento analogo.
3.L’infondatezza dei motivi determina così il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio vanno compensate in considerazione della vicenda di fatto ed in quanto per la prima volta la questione oggetto del secondo motivo viene ex professo trattata da questa Corte con riferimento alla l. n. 244/2007.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Infine va disposto che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.
Cass. civ., III, sent., 11.02.2026, n. 3012