Reato – truffa online e procedibilità a querela dopo la riforma Cartabia

Reato – truffa online e procedibilità a querela dopo la riforma Cartabia

1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.

1.1. Il primo motivo è fondato.

L’art. 152 cod. pen. nella nuova formulazione introdotta a decorrere dal 30 dicembre 2022 dal decreto legislativo 150/2022 ha previsto un’ipotesi di remissione tacita di querela, quando il querelante senza giustificato motivo non compare all’udienza alla quale è stato citato In qualità di testimone.

Dall’esame degli atti emerge che all’udienza del 15 gennaio 2025 il giudice aveva disposto di avvisare la persona offesa che non comparendo all’udienza successiva avrebbe palesato la volontà di rimettere la querela. A prescindere dalla legittimità di tale statuizione, che sembra superare il dettato legislativo, va osservato che alla persona offesa è stato notificato un ordinarlo decreto di citazione, contenente l’avviso generico che non comparendo, ove citata come teste, avrebbe palesato la volontà di rimettere la querela, ma non veniva esplicitato che avrebbe dovuto comparire alla successiva udienza.

Deve, pertanto, convenirsi con il ricorrente che, nel caso In esame, non ricorrono i presupposti della remissione tacita di querela, in quanto la persona offesa non era stata citata come teste e quindi la sua mancata presenza all’udienza predibattimentale prevista dall’art. 554 bis cod. proc. pen. non può essere valorizzata per desumerne la tacita volontà di rimettere la querela, ai sensi dell’articolo 152 comma 1 n. 1. cod. pen..

A ciò si aggiunga che nella motivazione il giudice, pur desumendo erroneamente dalla mancata comparizione della persona offesa la sua volontà tacita di rimettere la querela, non dichiara estinto il reato oggetto del giudizio ritenendolo perseguibile d’ufficio.

Così facendo, è incorso in un secondo errore di diritto.

Con la L. 90/2024 in vigore dal 17 Luglio 2024, il legislatore ha novellato l’art. 640 cod.pen. inserendo al comma 2 ter l’aggravante della c.d. truffa telematica che ricorre quando “il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici, idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”. Per tal via si è recepita la specifica elaborazione giurisprudenziale che ha ravvisato l’aggravante comune di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen. in tutte le Ipotesi in cui lo strumento della rete viene utilizzato per impedire alla vittima l’identificazione del responsabile; va, tuttavia, rilevato che In detti casi il comma del medesimo articolo prevede esplicitamente la procedibilità a querela, ferma restando quella d’ufficio per le restanti ipotesi aggravate a norma dell’art. 640, comma 2 bis, cod.pen.

La giurisprudenza di questa Corte in presenza di un fenomeno di successione di leggi nel tempo ha condivisibilmente affermato che II principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità (Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Pisante, Rv. 284825 – 01), attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la concreta incidenza del regime di procedibilità sulla punibilità dell’autore del fatto.

In sostanza il reato di truffa on line che, fino al luglio 2024 secondo la giurisprudenza di legittimità risultava aggravato dall’art. 61 n. 5 cod. pen. ed era perseguibile d’ufficio, è ormai espressamente procedibile a querela.

Sicché il reato non si è ancora estinto, ma per ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale, in quanto nel caso in esame, come già in precedenza spiegato, non ricorre un’ipotesi di remissione tacita di querela.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale ha riconosciuto la causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen., valorizzando esclusivamente il valore contenuto del danno inflitto, ma trascurando di considerare che dal capo d’imputazione emerge la contestazione della recidiva reiterata specifica a carico dell’imputato.

Ed invero, come chiarito dal Supremo Collegio, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis, c.p., il giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (cfr. Cass., Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, rv. 266590).

Va al riguardo ricordato che in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna. (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02)

Sulla scia di questo orientamento, questa Corte ha avuto modo di affermare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per  l’elevato grado di colpevolezza che essa Implica. (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250 – 01)

E se è vero che il giudizio ex art. 131 bis cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Cass., Sez. 6, n. 55107, del 8/11/2018, rv. 274647), l’avvenuto riconoscimento della recidiva reiterata specifica deve ritenersi sufficiente ad escludere la possibilità di riconoscere In favore del reo la particolare tenuità del fatto, per II giudizio di particolare intensità sul grado di colpevolezza del reo che essa implica.

Nel caso in esame la sentenza non si è pronunziata sulla contestata recidiva, non considerando questa condizione ostativa dell’imputato, ma non l’ha neppure esplicitamente esclusa, così incorrendo in un vizio di omessa motivazione, se non In quello di violazione di legge.

2. Per le ragioni sin qui esposte si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, che rinnoverà II giudizio nel rispetto dei principi suindicati.

Cass. pen. II, ud. dep. 23.01.2026, n. 2710

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