Reato – Sanzioni – Omicidio stradale, sospensione della patente per 4 anni ed eccessività della sanzione

Reato – Sanzioni – Omicidio stradale, sospensione della patente per 4 anni ed eccessività della sanzione

1. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito precisate.

2. Occorre premettere che la memoria presentata dalle parti civili è inammissibile, perché l’impugnazione attiene esclusivamente al profilo della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, ossia ad un profilo in relazione al quale la parte civile non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile, così come già rilevato da Sez. 4, n. 33136 del 10/07/2024, in occasione del precedente giudizio di legittimità.

3. I ricorsi censurano entrambi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fissato la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di tre anni e undici mesi, ossia in prossimità del massimo edittale, pari a quattro anni, deducendo, in particolare, che detta misura della sanzione è sproporzionata rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato, ampiamente inferiore alla media edittale, al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., all’applicazione della sospensione condizionale, e alle valutazioni compiute per escludere l’irrogazione della sanzione della revoca della patente di guida, ed inoltre vanifica l’obbligo di riduzione per il rito, ed è supportata da una motivazione meramente assertiva.

3.1. Occorre premettere che, come precisato dalle Sezioni Unite, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 – 01).

Va poi precisato che, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393 – 01, e Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 – 01). E, a norma dell’art. 218, comma 2, cod. strada, il periodo di durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida «è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al periodo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare».

Inoltre, come già precisato in giurisprudenza, il giudice che intende applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, il quale prevede la diminuzione fino ad un terzo (cfr. Sez. 4, n. 32899 del 28/06/2022, De Luca, Rv. 283490 – 01, relativa a fattispecie di omicidio stradale).

3.2. La sentenza impugnata espone un’articolata motivazione per escludere l’applicazione della sanzione della revoca della patente di guida e brevi osservazioni per determinare la durata della sanzione della sospensione del medesimo titolo abilitativo.

Il Tribunale, in particolare, osserva che si è «in assenza di alcuna situazione tale da connotare di gravità elevata o particolarmente significativa la condotta del reo» e che, come conferma il riconoscimento ad entrambi gli imputati dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., «il comportamento di guida tenuto da ognuno dei due conducenti non avrebbe potuto di per sé cagionare la morte della povera [persona offesa]». Aggiunge, poi, che le «specifiche inosservanze delle norme del codice della strada» ascrivibili ai due imputati «non appaiono, inoltre, espressive di una pericolosità alla guida talmente elevata da rendere necessaria l’adozione della sanzione drastica della revoca della patente», e che non risultano altre pregresse violazioni della normativa stradale da parte dei medesimi.

Il Tribunale, quindi, dopo aver dato atto che la durata massima della sanzione della sospensione della patente è pari a quattro anni e che, in caso di “patteggiamento”, vi è l’obbligo di ridurre la pena fino ad un terzo, quantifica la misura in tre anni e undici mesi, «tenuto conto della gravità dell’evento lesivo causato (morte di una giovane ragazza), del grado della colpa in relazione all’effettiva gravità delle violazioni del codice della strada commesse, nonché del pericolo che dall’ulteriore circolazione potrebbe derivare agli utenti della strada».

3.3. In considerazione dei principi giuridici da applicare, la motivazione della sentenza impugnata è viziata nella parte in cui fissa la durata della sanzione della sospensione della patente in tre anni e undici mesi.

Il Tribunale ha valorizzato congiuntamente la entità del danno, la gravità della violazione commessa e il pericolo di ulteriori eventi lesivi. Ora, se incensurabile appare la valorizzazione del profilo concernente l’entità del danno, gravemente contraddittoria o comunque lacunosa è l’attribuzione di rilevanza agli altri due profili, in considerazione di quanto indicato in altre parti della stessa decisione. Invero, la sentenza impugnata osserva, in termini generali, che si è «in assenza di alcuna situazione tale da connotare di gravità elevata o particolarmente significativa la condotta del reo» e che, come conferma il riconoscimento ad entrambi gli imputati dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., «il comportamento di guida tenuto da ognuno dei due conducenti non avrebbe potuto di per sé cagionare la morte della povera [persona offesa]»; e queste enunciazioni si pongono in contrasto con l’affermazione della gravità della violazione commessa. Ancora, per quanto concerne il pericolo potenzialmente derivante dall’ulteriore circolazione, nulla è specificato in concreto e, anzi, laddove si esclude l’applicazione della sanzione della revoca della patente, si evidenzia pure il dato dell’assenza di altre pregresse violazioni della normativa stradale da parte dei due imputati.

Ancora, del tutto assente è la motivazione del Tribunale con riguardo alla misura della riduzione della durata della sanzione per il “patteggiamento”, a norma dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Invero, nulla si precisa in proposito, e però la durata della sospensione è fissata in tre anni e undici mesi, ossia in una misura inferiore di un solo mese rispetto al massimo edittale. Ora, anche a voler ritenere che la riduzione di un mese sia dovuta interamente all’applicazione della disposizione di cui all’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, la stessa è davvero esigua, perché la sua misura massima avrebbe potuto essere pari a un anno e quattro mesi; era quindi doveroso indicare le ragioni per cui la riduzione della durata della sanzione per il “patteggiamento” dovesse essere contenuta in misura così modesta.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Marsala.

Il Giudice del rinvio determinerà la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida evitando di incorrere nelle contraddizioni e nelle lacune motivazionali rilevate supra nel § 3.3.

Cass. pen., III, ud. dep. 29.08.2025, n. 29946

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