*Reato – Pene – Diritti fondamentali – Non si può precludere, in via assoluta, la concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi

*Reato – Pene – Diritti fondamentali – Non si può precludere, in via assoluta, la concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi

1.– Con l’ordinanza iscritta al n. 130 reg. ord. del 2024, il GUP del Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 59 della legge n. 689 del 1981, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., «laddove la norma prevede, in via assoluta, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all’art. 609 bis c.p. anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall’applicazione [di] una sanzione sostitutiva».

2.– Con l’ordinanza iscritta al n. 46 reg. ord. del 2025, la Corte d’appello di Firenze, sezione seconda penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3,27, terzo comma, e 76 Cost., nella parte in cui «non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 323 bis, secondo comma, c.p.».

3.– Le ordinanze prospettano questioni in larga parte analoghe afferenti alla stessa disposizione, sicché i relativi giudizi meritano di essere riuniti per essere definiti con unica decisione.

In effetti, entrambi i rimettenti si dolgono – in sostanza – della preclusione assoluta alla concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi per gli imputati di uno dei reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. stabilita dalla disposizione censurata.

Secondo la lettera di tale disposizione, la preclusione in parola viene meno soltanto nell’ipotesi in cui si tratti di imputato nei cui confronti sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis, secondo comma, cod. pen., integrata in caso di collaborazione processuale rispetto a una serie di delitti contro la pubblica amministrazione. Tuttavia, in seguito all’estromissione dei delitti contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati cosiddetti “ostativi” di cui all’art. 4-bis ordin. penit. – estromissione operata dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199 –, tale eccezione ha perso ogni significato pratico. Conseguentemente, l’accesso alle pene sostitutive è oggi precluso, senza eccezioni, agli imputati di tutti i reati menzionati dall’art. 4-bis ordin. penit.

Proprio di tale preclusione si dolgono le ordinanze di rimessione, le quali assumono che la sua assolutezza si ponga in contrasto con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

Secondo la Corte d’appello di Firenze, inoltre, il legislatore delegato, nell’introdurre la disposizione censurata, si sarebbe discostato dal criterio direttivo di cui all’art. 1, comma 17, lettera c), della legge delega n. 134 del 2021, con conseguente violazione dell’art. 76 Cost.

4.– Deve essere, anzitutto, ribadita l’inammissibilità dell’intervento di G. R., imputato di rapina aggravata (e dunque anch’egli soggetto alla preclusione contestata) in un procedimento penale distinto da quelli a quibus, per le ragioni già indicate nell’ordinanza in calce alla presente sentenza.

5.– Ancora in via preliminare, conviene precisare l’oggetto delle questioni di legittimità costituzionale ora all’esame di questa Corte.

Il GUP del Tribunale di Firenze limita espressamente le proprie questioni all’ipotesi in cui il reato ostativo sia la violenza sessuale e l’imputato sia, come nel giudizio a quo, infraventunenne al momento della commissione del fatto.

La Corte d’appello di Firenze formula, invece, le questioni in modo più ampio, dubitando della legittimità costituzionale della preclusione in relazione all’intero novero (invero, assai eterogeneo) dei reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. e a prescindere dall’età del loro autore.

Le questioni complessivamente sottoposte a questa Corte concernono, dunque, la preclusione alle pene sostitutive stabilita dalla disposizione censurata, con riferimento a tutti i reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit.

6.– Quanto all’ammissibilità delle questioni, occorre osservare quanto segue.

6.1.– Rispetto all’ordinanza del GUP di Firenze, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’«indeterminatezza e irrilevanza» delle questioni ivi prospettate.

In primo luogo, la giudice rimettente non avrebbe chiarito come sia giunta a determinare in quattro anni di reclusione la pena irrogata; sicché, laddove tale determinazione fosse incongrua, essa potrebbe essere aumentata in sede di appello, con conseguente superamento del limite massimo (appunto, di quattro anni) entro il quale è possibile la sostituzione.

In secondo luogo, la giudice formulerebbe la questione con riferimento alla fattispecie base di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis cod. pen., quando invece il reato del quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole risulterebbe aggravato ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen.

6.1.1.– La prima eccezione è ictu oculi infondata: avendo già inflitto, con la pronuncia di condanna, la pena di quattro anni di reclusione, la rimettente si trova ora – nell’ambito dell’udienza di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. – a valutare la richiesta dell’imputato di applicazione di una pena sostitutiva, il cui accoglimento è però precluso dalla disposizione censurata. La sua parziale ablazione, auspicata dalla rimettente, le consentirebbe di valutare l’applicazione di una pena sostitutiva. Tanto basta ad assicurare la rilevanza delle questioni prospettate nel processo a quo: e ciò a prescindere dall’esito che potrebbe avere un ipotetico ed eventuale giudizio di appello avente a oggetto la misura della pena detentiva irrogata.

6.1.2.– La seconda eccezione è parimenti infondata, posto che – anche laddove la rimettente non avesse riconosciuto, in sentenza, le aggravanti contestate – il delitto di violenza sessuale nella sua forma base sarebbe già sufficiente a fare operare la preclusione censurata, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. (la quale, ove applicata, renderebbe inoperante il regime ostativo, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit.): circostanza che tuttavia non risulta essere stata applicata nel giudizio a quo.

6.2.– Rispetto poi all’ordinanza della Corte d’appello di Firenze, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito:

– l’omessa motivazione della rilevanza delle questioni, non essendosi chiarito quale sarebbe nel caso concreto la pena sostitutiva concretamente applicabile;

– l’erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, avendo la Corte rimettente omesso di richiamare i principi direttivi dettati dalla lettera d) dell’art. 1, comma 17, della legge delega n. 134 del 2021;

– l’ambiguità e il carattere «aberrante» del petitum, che mirerebbe a una pronuncia ablativa della preclusione non già con esclusivo riferimento ai reati di cui trattasi nel procedimento a quo, ma in relazione all’intero catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit.

6.2.1.– La prima eccezione è infondata. Nel processo a quo, a differenza di quanto accaduto nel giudizio pendente avanti al GUP di Firenze, la Corte d’appello rimettente – che pure ha chiarito, nell’ordinanza di rimessione, la propria intenzione di confermare la responsabilità dell’imputato – non si è ancora pronunciata sulla misura della pena, essendosi semplicemente limitata a giudicare non congrua la sua riduzione nella misura indicata nella richiesta di concordato in appello (due anni e sei mesi di reclusione). Tuttavia, in mancanza di impugnazione da parte della pubblica accusa, in esito al giudizio di appello non potrà essere superata, stante il divieto di reformatio in peius, la pena già inflitta in primo grado di tre anni e due mesi di reclusione: una pena, dunque, che sarebbe suscettibile di sostituzione, quanto meno, con la semilibertà o la detenzione domiciliare, laddove venisse meno la preclusione denunciata. Con conseguente sicura rilevanza delle questioni prospettate.

6.2.2.– La seconda eccezione, concernente l’omessa considerazione di un criterio di delega distinto da quello evocato dalla Corte rimettente, attiene con tutta evidenza al merito della questione, e deve pertanto essere rigettata.

6.2.3.– La terza eccezione è, parimenti, infondata. La questione, lungi dal risultare ambigua, è del tutto chiara nei suoi contorni; né potrebbe essere ritenuta «aberrante» per il solo fatto di investire in toto la preclusione posta dalla lettera d) dell’art. 59, primo comma, della legge n. 689 del 1981, relativa all’intera gamma dei reati ostativi di cui all’art. 4-bis ordin. penit., anziché alle sole fattispecie criminose oggetto del procedimento a quo (violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile).

La Corte rimettente ha, infatti, correttamente sottoposto all’esame di questa Corte la disposizione in parola, che si riferisce indistintamente ai reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. Nel farlo, essa avrebbe potuto – come ha fatto il GUP di Firenze – circoscrivere il petitum alle sole fattispecie criminose oggetto del processo a quo. Tuttavia, va ribadito che questa Corte «rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata» (sentenza n. 221 del 2023, punto 4 del Considerato in diritto, con estesa motivazione, e poi – tra le altre – sentenze n. 103 del 2025, punto 5.1. del Considerato in diritto; n. 53 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto; n. 176 del 2024, punto 2 del Considerato in diritto; n. 138 del 2024, punto 4.2. del Considerato in diritto; n. 90 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto; n. 46 del 2024, punto 4.2. del Considerato in diritto; n. 12 del 2024, punto 8 del Considerato in diritto), spettando in ogni caso a questa Corte la precisa delimitazione della questione di legittimità costituzionale all’interno dei confini del devolutum, segnati dalla disposizione censurata e dai parametri costituzionali evocati (art. 23, primo comma, della legge n. 87 del 1953), oltre che dal “verso” della questione (ancora, sentenza n. 221 del 2023, punto 4 del Considerato in diritto).

7.– Nel merito, ha priorità logica l’esame della questione sollevata dalla Corte d’appello di Firenze in riferimento all’art. 76 Cost., che attiene al procedimento di formazione dell’atto avente forza di legge censurato.

Assume la Corte rimettente che il legislatore delegato, nello stabilire una preclusione assoluta di accesso alle pene sostitutive per tutti gli imputati dei reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. (eccezion fatta per quelli soli ai quali sia stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen.) avrebbe violato il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 17, lettera c), della legge n. 134 del 2021, che delegava il Governo a «prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive».

In sintesi, secondo la rimettente, il senso della delega sarebbe stato quello di conferire al giudice della cognizione – in omaggio ai principi costituzionali del minimo sacrificio necessario della libertà personale e della finalità rieducativa della pena, nonché nell’ottica di incentivare definizioni alternative del processo – il potere discrezionale di individuare, in ciascun caso concreto, la pena più adatta ad assicurare la rieducazione del condannato e, assieme, la prevenzione del pericolo di recidiva. La preclusione censurata avrebbe, invece, ingiustificatamente eliminato tale potere discrezionale per tutti gli imputati dei reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit., tradendo così la ratio stessa della legge delega.

La censura non è fondata.

7.1.– Come giustamente rileva l’Avvocatura generale dello Stato, la Corte rimettente omette di considerare il criterio, immediatamente successivo a quello da essa invocato, di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 17, della legge delega, che impegnava il Governo a «ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall’ordinamento penitenziario per l’accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare» [corsivo aggiunto].

L’obiettivo del legislatore delegante era, dunque, quello di assicurare un coordinamento, quanto alle possibilità di accesso, tra le pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e le corrispondenti misure alternative alla detenzione della semilibertà e della detenzione domiciliare, previste dall’ordinamento penitenziario: misure, queste ultime, che condividono il medesimo nomen iuris delle prime, pur senza mutuarne necessariamente i contenuti (sentenze n. 176 del 2024, punto 3 del Considerato in diritto, e n. 84 del 2024, punti 3 e 3.3.1. del Considerato in diritto). Ciò all’evidente fine di evitare che, in sede di giudizio di cognizione, fossero garantite più ampie possibilità di accesso a tali pene sostitutive rispetto alle possibilità del condannato di beneficiare, in sede di esecuzione, delle corrispondenti misure alternative.

7.2.– Come evidenziato nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, la previsione dell’art. 59, primo comma, lettera d), della legge n. 689 del 1981, in questa sede censurata, è stata introdotta dal legislatore delegato in specifica attuazione del criterio di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 17, della legge delega n. 134 del 2021.

Nella relazione si osserva infatti, quanto alla riscrittura dell’art. 59 della legge n. 689 del 1981 operata dal decreto legislativo, che «[l]e prime tre condizioni soggettive (lett. a-c) si sostituiscono alle quattro previste oggi dal primo e dal secondo comma dell’art. 59. La quarta condizione (lett. d) assicura il coordinamento con le preclusioni previste dall’ordinamento penitenziario, conformemente alla legge delega».

La relazione prosegue sottolineando che «pene detentive di breve durata, non superiori a quattro anni, possono essere inflitte anche agli autori di reati inclusi nel catalogo dell’art. 4 bis ord. penit.», come del resto dimostra «la previsione dell’art. 656, co. 9 c.p.p., che esclude la sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, co. 5 c.p.p. nei confronti dei condannati per reati di cui all’art. 4 bis ord. penit.». Nella necessità di dare attuazione al criterio di delega, il Governo ha dunque ritenuto che «un ragionevole e opportuno coordinamento con le preclusioni all’accesso alle misure alternative, previste dalla l. n. 354/1975, debba essere realizzato escludendo la sostituzione della pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati di cui all’art. 4 bis ord. penit.». Infatti, «[s]e non si prevedesse una simile preclusione, […] la disciplina dell’art. 4 bis ord. penit. (e dell’art. 656, co. 9 c.p.p.) risulterebbe sostanzialmente elusa: sarebbe irragionevole limitare la concessione della semilibertà e della detenzione domiciliare, quali misure alternative alla detenzione, subordinandole alla collaborazione e alle ulteriori stringenti condizioni sostanziali e procedurali previste dall’art. 4 bis e, per altro verso, consentire al giudice all’esito del giudizio di cognizione di applicare la semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva o, addirittura, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo».

La relazione precisa, ulteriormente, che «[c]onsentire tout court l’applicazione delle pene sostitutive in ordine ai reati di cui all’art. 4 bis ord. penit. non realizzerebbe alcun coordinamento con l’ordinamento penitenziario e contrasterebbe con l’indicazione della legge delega. Detto ciò, si ritiene che l’unica ipotesi in cui sia possibile e ragionevole sostituire la pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati di cui all’articolo 4 bis sia quella in cui il giudice di cognizione ritiene applicabile la circostanza attenuante della collaborazione di cui all’art. 323 bis, co. 2 c.p., richiamata dall’art. 4 bis per individuare la condotta collaborativa che funge da presupposto per la concessione delle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione. Se il giudice di cognizione ha già accertato la collaborazione rilevante ai fini dell’art. 4 bis, non vi è ragione per precludere l’applicazione delle pene sostitutive, anticipando la concessione delle misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza».

7.3.– I difensori degli imputati e l’amicus curiae sostengono, tuttavia, che l’esigenza – imposta dal criterio di delega di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021 – di assicurare la compatibilità della disciplina rispetto alla normativa penitenziaria non comportasse affatto la necessità, per il legislatore delegato, di dettare per le pene sostitutive una disciplina pressoché identica a quella prevista per le misure alternative alla detenzione; e aggiungono che, comunque, tale esigenza sarebbe stata perseguita «su un piano contraddittoriamente peggiorativo» rispetto alla precedente formulazione dell’art. 59 della legge n. 689 del 1981, che non prevedeva alcuna preclusione per l’applicazione delle sanzioni sostitutive con riferimento ai reati inclusi nel catalogo dell’art. 4-bis ordin. penit.

Inoltre, essi ritengono che, anche ove si volesse giustificare la preclusione introdotta per i reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. quale riflesso di una presunzione di pericolosità sociale, ne sarebbero irragionevoli i tratti di assolutezza, a fronte della relatività della corrispondente presunzione di pericolosità sociale stabilita nell’ordinamento penitenziario per le varie categorie di reati ostativi, che oggi prevede precise condizioni per il suo superamento in ciascun caso concreto.

7.4.– Al riguardo, occorre però rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia di delegazione legislativa, il Governo gode in via generale di ampi poteri di «“riempimento” normativo» dei criteri indicati dalla legge delega, entro i limiti fissati dal suo oggetto e dalla sua ratio, e all’interno comunque delle scelte di fondo da essa fissati (sentenza n. 22 del 2024, punti 7 e 8 del Considerato in diritto, e ivi ampi riferimenti alla giurisprudenza precedente). Recentemente, proprio a proposito dell’incisiva riforma compiuta mediante il d.lgs. n. 150 del 2022, in attuazione della legge delega n. 134 del 2021, si è altresì precisato che il «fisiologico margine di discrezionalità connaturato all’istituto stesso della delegazione» è «specialmente ampio – fatte salve eventuali puntuali indicazioni su singoli profili che la legge delega abbia comunque fornito – nel caso in cui il Governo sia chiamato a riforme normative di ampio respiro […], le quali richiedono interventi su distinti corpora normativi e complesse operazioni di coordinamento sistematico tra le molteplici discipline su cui la riforma deve necessariamente incidere» (sentenza n. 84 del 2024, punto 3.5. del Considerato in diritto).

Alla luce di tali indicazioni, deve escludersi che il legislatore delegato abbia, mediante la censurata riformulazione dell’art. 59 della legge n. 689 del 1981, ecceduto i margini di discrezionalità conferitigli dalla legge delega nel prevedere una preclusione generale alla sostituzione della pena per gli imputati dei reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit., per i quali l’accesso alle misure alternative è previsto solo in seguito a complessi accertamenti, da compiersi in fase esecutiva. Il legislatore delegato ha, evidentemente, ritenuto che l’anticipazione di tali accertamenti nel giudizio di cognizione fosse incompatibile con l’obiettivo – coerente con la finalità generale della riforma di assicurare la «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale» (art. 1, comma, 1, della legge delega) – di consentire già al giudice della cognizione, nel quadro di un procedimento il più possibile celere, la valutazione sull’ammissione del condannato a una pena da scontarsi del tutto al di fuori del carcere; optando poi per sottrarre a tale preclusione soltanto l’ipotesi (oggi divenuta priva di rilievo pratico, come evidenziato supra, 3) dell’imputato di reati contro la pubblica amministrazione cui sia (già) stata riconosciuta, in esito al processo di cognizione, la circostanza attenuante della collaborazione di cui all’art. 323-bis cod. pen., proprio perché in tale ipotesi l’interessato, una volta passata in giudicato la sentenza di condanna, non sarebbe più incorso in alcuna preclusione alla concessione delle corrispondenti misure alternative, senza necessità di ulteriori accertamenti.

Tali scelte appaiono del tutto compatibili con la (invero generica) indicazione della legge delega di assicurare il «coordinamento» della disciplina delle riformate pene sostitutive con le preclusioni stabilite dall’ordinamento penitenziario, e in particolare dal suo art. 4-bis, che è all’evidenza la disposizione centrale a questo proposito.

Né la violazione della legge delega potrebbe dedursi, come sostenuto dai difensori delle parti e dall’amicus curiae, dalla scelta del legislatore delegato di introdurre ex novo nel testo dell’art. 59 della legge n. 689 del 1981 una preclusione assoluta per gli imputati dei reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit., dal momento che l’esigenza di coordinamento tra le due discipline (pene sostitutive e ordinamento penitenziario) nasceva proprio dalla decisione – prefigurata dalla legge delega, e attuata dal legislatore delegato – di allargare incisivamente la platea dei possibili destinatari della sostituzione: platea che oggi comprende i condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, mentre in precedenza era applicabile ai condannati a pene detentive non superiori, secondo i casi, a sei mesi, un anno e due anni (art. 53 della legge n. 689 del 1981, nella formulazione anteriore alla riforma del 2022). Una tale estensione della sostituzione della pena detentiva a condannati per reati anche notevolmente più gravi (e le cui pene eccedessero il limite di ammissibilità della sospensione condizionale) poneva necessariamente il problema del suo coordinamento con le preclusioni stabilite dall’ordinamento penitenziario: problema, come si è detto, che la legge delega ha puntualmente sottoposto all’attenzione del Governo, conferendogli ampio margine discrezionale con riguardo alla sua soluzione, sia pure entro i limiti segnati dalla ratio complessiva della delega, ispirata anche – come si è poc’anzi osservato – a criteri di semplificazione e speditezza della disciplina processuale.

Né, infine, può ritenersi eccedente i margini di discrezionalità conferiti dalla delega la decisione del Governo di configurare tale preclusione come assoluta, a fronte della relatività della presunzione di pericolosità stabilita nell’ordinamento penitenziario, ove la presunzione può – peraltro – essere superata solo all’esito di accertamenti di regola compiuti una volta che l’esecuzione della pena abbia avuto inizio. Se poi l’assolutezza della previsione sia anche conforme ai principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena evocati dai rimettenti è questione diversa, che non attiene al rispetto dei criteri della legge delega ai sensi dell’art. 76 Cost. bensì – appunto – al piano della verifica della compatibilità della nuova disciplina con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., di cui si dirà subito nel prosieguo.

8.– Entrambi i rimettenti dubitano poi della compatibilità della disciplina censurata con l’art. 3 Cost., sotto una pluralità di profili.

Anzitutto, secondo il GUP di Firenze sarebbe irragionevole stabilire un’unica indifferenziata preclusione a carico degli imputati di tutti i reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit., dal momento che il regime penitenziario previsto per i condannati per tali reati sarebbe del tutto eterogeneo (infra, 8.2.).

In secondo luogo, ambedue i rimettenti ritengono irragionevole non consentire al giudice di valutare la concreta sussistenza di un rischio di recidiva in capo all’imputato, ovvero la possibilità di contenerlo con una misura diversa dalla detenzione (infra, 8.3.).

In terzo luogo, entrambe le ordinanze di rimessione assumono che la disciplina censurata creerebbe una irragionevole discriminazione tra persone condannate alla stessa pena, in ragione soltanto del diverso titolo di reato. Il GUP di Firenze osserva, in proposito, che gli imputati di reato non ostativo potrebbero essere ammessi alla sostituzione della pena anche ove presentino un rischio di recidiva e siano attualmente sottoposti a misura cautelare, mentre agli imputati di uno dei reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. la sostituzione resterebbe preclusa anche laddove non sussistesse alcun rischio di recidiva (infra, 8.4.).

Infine, il GUP di Firenze ritiene irragionevole aver precluso la sostituzione anche agli imputati che abbiano commesso il fatto essendo minori di ventun anni (infra, 8.5.).

Nessuna di tali censure è, a giudizio di questa Corte, meritevole di accoglimento.

8.1.– Conviene premettere all’esame dei singoli profili di censura formulati dai rimettenti, anche alla luce delle ulteriori argomentazioni sviluppate dalle parti e dall’amicus curiae, una considerazione di carattere generale.

La riforma del 2022 ha, con nettezza, inteso configurare le pene sostitutive come autentiche pene, destinate come tali ad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione penale. Ciò si desume anzitutto dall’introduzione, nel Libro I del codice penale, del nuovo art. 20-bis, che espressamente le elenca, così completando il novero delle pene principali e accessorie già indicate negli articoli precedenti del Capo I del Titolo II (dedicato, appunto, alle pene) del Libro I del codice penale.

Una simile scelta è del resto esplicitata dalla relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, in cui si chiarisce che le pene sostitutive riformate debbono intendersi, appunto, come «vere e proprie pene […] diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale».

Tutto ciò in coerenza con la preziosa indicazione dello stesso art. 27, terzo comma, Cost., che ragiona di «pene» al plurale: stimolando così il legislatore a sperimentare forme di reazione sanzionatoria diverse – e in ipotesi più conformi tanto al senso di umanità, quanto alla funzione rieducativa – rispetto alla tradizionale pena carceraria.

Se, però, le pene sostitutive sono a tutti gli effetti delle pene, non pare potersi negare che, in linea di principio, il legislatore debba poter decidere a quali tipologie di reato esse debbano o possano trovare applicazione, esattamente come accade rispetto alle pene detentive, a quelle pecuniarie, a quelle accessorie, alla confisca, e così via. Più in particolare, non può disconoscersi al legislatore un’ampia discrezionalità nella determinazione dei limiti oggettivi entro i quali l’applicazione di tali pene sia possibile per il giudice; limiti oggettivi che, a loro volta, ben possono essere individuati tramite la fissazione di una soglia massima di pena detentiva entro la quale la sua sostituzione è ammissibile, così come mediante l’indicazione di reati per i quali la sostituzione può essere o, viceversa, non può essere operata – e sempre che, rispetto alle esclusioni obiettive previste per taluni reati, la scelta del legislatore non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento, né conduca, comunque, a risultati manifestamente sproporzionati.

Il riferimento tanto a limiti di pena (fissati rispetto al minimo o al massimo edittale ovvero, come nel caso ora all’esame, alla concreta determinazione della pena da parte del giudice), quanto a specifici titoli di reato (individuati nominativamente o, come in questo caso, attraverso il richiamo a una categoria definita da altra disposizione), costituisce del resto una tecnica comune nell’ordito del codice penale, a disposizione del legislatore ogniqualvolta intenda definire l’ambito applicativo di misure che prefigurino un esito sanzionatorio alternativo a quello carcerario, ovvero di non punibilità tout court (le cosiddette misure di “diversion”). Della tecnica dell’individuazione (nominativa, o tramite richiamo ad altre disposizioni) di reati inclusi nella, ovvero sottratti alla, misura il legislatore fa, ad esempio, ampio uso nello stabilire i presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., così come quelli della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen. (in quest’ultimo caso sia mediante il riferimento a un limite di pena, sia mediante il rinvio mobile a tutti i reati indicati dal comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen.).

8.2.– Come si è appena rammentato, il GUP di Firenze assume tuttavia che il richiamo “in blocco” di tutti reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. operato dalla disposizione censurata sia irragionevole, dal momento che la disposizione richiamata assoggetterebbe le persone condannate per tali reati a discipline eterogenee.

Il rilievo – non ulteriormente sviluppato nell’ordinanza di rimessione – è, in sé, corretto: l’art. 4-bis ordin. penit. prevede, come è noto, distinti regimi applicabili ai condannati per tre grandi “fasce” di reati, identificati rispettivamente dal comma 1 (prima fascia), dal comma 1-ter (seconda fascia) e dal comma 1-quater (terza fascia), per taluni reati (come nel caso della pornografia minorile e della violenza sessuale di gruppo, di cui si controverte in uno dei giudizi a quibus) applicandosi peraltro un regime “misto”, che comprende elementi della prima e della terza fascia.

Se è vero, però, che diversi sono i requisiti che l’ordinamento penitenziario pone oggi per il superamento dell’ostatività rispetto a benefici e misure alternative, il dato comune a tutte queste ipotesi è rappresentato dalla necessità di specifici accertamenti, compiuti di regola durante l’esecuzione della pena, che riguardano la persistente pericolosità del condannato, presunta in via generale dall’ordinamento in relazione allo specifico titolo di reato posto a base della sentenza di condanna.

Nell’ottica del legislatore del 2022, è – dunque – proprio tale caratteristica comune a costituire la ratio dell’esclusione degli imputati per i reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. dal novero dei possibili beneficiari delle pene sostitutive. Il superamento della presunzione di pericolosità degli autori di questi reati – presunzione che non è, in questa sede, in discussione, e che coinvolge comunque reati di significativa gravità e produttivi di particolare allarme sociale – esigerebbe accertamenti che il giudice della cognizione non è ordinariamente in grado di compiere, e che anzi il legislatore dell’ordinamento penitenziario riserva normalmente a una fase di osservazione intramuraria del condannato.

Pertanto, la scelta del legislatore non appare, in via generale, manifestamente irragionevole o arbitraria, salva la verifica di una sua eventuale irragionevolezza o sproporzionalità rispetto a singole ipotesi criminose, tra quelle richiamate negli ormai foltissimi elenchi di cui ai vari commi dell’art. 4-bis ordin. penit.

Con riferimento, però, ai tre reati che vengono in considerazione nei giudizi a quibus (violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile) – rispetto ai quali peraltro, secondo quanto esposto dai rimettenti, non viene nemmeno in considerazione la circostanza attenuante applicabile nei casi di minore gravità di violenza sessuale e (in forza della sentenza n. 91 del 2024 di questa Corte) di pornografia minorile –, non può ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che preclude in radice la sostituzione della pena. Infatti, salvo che nel caso in cui sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di minore entità nella violenza sessuale, i condannati per questi stessi reati possono essere ammessi ai benefici penitenziari e alle misure alternative solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della loro personalità, condotta collegialmente in carcere per almeno un anno (art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit.): condizione che, all’evidenza, non può sussistere allorché sia il giudice della cognizione a dover decidere sulla sostituzione della pena detentiva.

Ciò a prescindere, naturalmente, dalla sperimentabilità di soluzioni diverse da parte del legislatore, come quelle su cui ha posto l’accento il difensore dell’imputato nel giudizio instaurato dalla Corte d’appello di Firenze, nei propri scritti e nella discussione orale; soluzioni volte in sostanza a consentire un percorso di recupero efficace all’imputato che volontariamente vi si sottoponga prima della condanna, i cui risultati potrebbero essere vagliati già dal giudice della cognizione ai fini della sostituzione della pena detentiva.

In ogni caso, non può essere considerata intrinsecamente contraddittoria o addirittura «paradossale» – come invece sostenuto dalla medesima difesa – una disciplina che preveda una preclusione assoluta in relazione a questi titoli di reato per l’accesso alle pene sostitutive, a fronte di una disciplina penitenziaria in cui le preclusioni assolute per titolo di reato sono, ormai, scomparse o sono comunque in via di superamento, per l’assorbente ragione che i due termini posti a raffronto non sono omogenei. Le alternative alle pene detentive previste dall’ordinamento penitenziario per i condannati per reati “ostativi” presuppongono infatti di regola, giusta il disposto dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., l’avvio dell’esecuzione della pena con modalità intramuraria, mentre la sostituzione della pena opera evitando al condannato, sin dall’inizio, il contatto con il carcere.

8.3.– Né coglie nel segno l’argomento, speso da entrambe le ordinanze di rimessione, secondo cui sarebbe irragionevole non consentire al giudice di valutare la concreta sussistenza di un rischio di recidiva in capo all’imputato, o comunque la possibilità di contenerlo con una misura diversa dalla detenzione.

La valutazione da parte del giudice dell’assenza di pericolo di recidiva ai fini della sostituzione della pena detentiva non è, nell’ottica del legislatore, il contenuto di un diritto di cui sia titolare qualsiasi condannato. Un tale diritto spetta, invece, ai soli condannati per i reati per i quali il legislatore – in base a una valutazione discrezionale non manifestamente irragionevole – ha previsto la possibilità per il giudice di irrogare, in luogo della pena detentiva già commisurata, una pena sostitutiva. Quest’ultima, dunque, può essere legittimamente prevista e applicata per taluni reati e non per altri, così come accade per ogni altra pena prevista dall’ordinamento penale, in base a valutazioni politico-criminali che possono essere censurate da questa Corte soltanto ove producano irragionevoli disparità di trattamento, o risultati comunque contrari ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

8.4.– Sostanzialmente per le medesime ragioni non è condivisibile l’argomento, svolto da entrambi i rimettenti, secondo cui la disposizione censurata creerebbe irragionevoli disparità di trattamento tra imputati condannati alla medesima pena detentiva soltanto in base al diverso titolo di reato. Come poc’anzi osservato, il titolo di reato costituisce, in realtà, un idoneo criterio discretivo – del resto, ampiamente utilizzato dal legislatore – per stabilire quale sia il campo di applicazione di una pena anziché di un’altra.

Quanto poi all’osservazione secondo cui la disposizione censurata impedirebbe di sostituire la pena nei confronti di condannati non pericolosi, mentre altri condannati che presentino un rischio di recidiva potrebbero accedervi, essa da un lato trascura di considerare – ancora una volta – che il diverso titolo di reato ben potrebbe giustificare un diverso trattamento in ordine alla pena applicabile; e, dall’altro, assume erroneamente che un condannato non recidivo che presenti un rischio di recidiva possa essere ammesso a una pena sostitutiva, laddove invece l’art. 58, primo comma, della legge n. 689 del 1981 autorizza il giudice ad applicarla (soltanto) quando egli ritenga che la pena sostitutiva, «anche attraverso opportune prescrizioni, assicur[i] la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati»; chiarendo anzi che «[l]a pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

8.5.– Infine, non persuade l’argomento – svolto dal solo GUP di Firenze – secondo cui la disposizione censurata produrrebbe una irragionevole equiparazione di trattamento tra imputati che abbiano commesso il fatto essendo minori di ventun anni e imputati che l’abbiano commesso a un’età superiore.

Invero, regole speciali applicabili ai cosiddetti “giovani adulti” sono previste tanto dal codice penale (in particolare in relazione al diverso limite di pena suscettibile di sospensione condizionale per gli infraventunenni: art. 163, terzo comma, cod. pen.), quanto in materia di esecuzione penale (ex aliis, l’art. 11 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p, della legge 23 giugno 2017, n. 103»), in conformità alle fonti internazionali di soft law che raccomandano l’adozione di regole differenziate per questa categoria di rei (ad esempio, la rule 3.3. delle Regole minime delle Nazioni Unite sull’amministrazione della giustizia minorile, adottate dall’Assemblea generale con la risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985 – le cosiddette “Regole di Pechino” –). Tuttavia, questa Corte ritiene che questi dati normativi, pur significativi, non possano essere considerati allo stato sufficienti a configurare, all’interno del sistema penale, un vero e proprio statuto differenziato per i “giovani adulti”, che vincoli in via generale il legislatore a prevedere per gli stessi regole differenti, e più favorevoli, quanto alla scelta della tipologia di sanzione e alla sua quantificazione. E ciò fatta salva, come correttamente rilevato dall’Avvocatura generale dello Stato, la necessità per il giudice di tenere conto anche della giovane età del condannato, nel quadro della valutazione delle sue condizioni personali ai sensi dell’art. 133, secondo comma, cod. pen.

Dal che l’infondatezza anche di questo profilo di censura.

9.– Entrambi i rimettenti assumono infine – in chiave sostanzialmente ancillare rispetto alla censura ex art. 3 Cost. per ciò che concerne il GUP di Firenze; con autonoma ancorché sintetica motivazione nel caso della Corte d’appello fiorentina – che la disposizione censurata violerebbe altresì l’art. 27, terzo comma, Cost., non consentendo al giudice di individualizzare il trattamento sanzionatorio, scegliendo quello più idoneo a conseguire la funzione rieducativa della pena ed evitando al condannato un ingresso non necessario in carcere, specie alla luce della situazione critica in cui notoriamente versano le carceri italiane.

Nemmeno questa censura è fondata.

9.1.– Questa Corte ha, ormai trentacinque anni fa, affermato che «la necessità costituzionale che la pena debba “tendere” a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 313 del 1990, punto 8 del Considerato in diritto).

La finalità rieducativa è, dunque, coessenziale al volto costituzionale della pena, nell’ordinamento italiano; tanto da non poter essere sacrificata «sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena (sentenze n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 68 del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990)», qualunque sia la gravità del reato commesso dal condannato (sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto).

Conseguentemente, non solo le autorità preposte all’esecuzione della pena, ma – ancor prima – il legislatore nella fase di comminatoria edittale, e poi il giudice in sede di irrogazione della pena, sono costituzionalmente vincolati a orientare la propria discrezionalità in maniera tale da favorire – e certamente da non ostacolare – quel «cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale», nel quale si declina la funzione rieducativa della pena (sentenza n. 179 del 2017, punto 4.4. del Considerato in diritto).

Il principio della finalità rieducativa della pena si integra, inoltre, con il principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale, che la costante giurisprudenza di questa Corte deduce dal particolare rilievo costituzionale della libertà personale, solennemente definita «inviolabile» dall’art. 13 Cost. (sentenza n. 95 del 2025, punto 5.2.3. del Considerato in diritto ed ivi ulteriori riferimenti): con conseguente dovere di puntuale verifica – da parte del legislatore, del giudice di cognizione e poi della magistratura di sorveglianza – dell’effettiva necessità, rispettivamente, della comminatoria, dell’imposizione e della perdurante esecuzione di pene restrittive della libertà personale, e in particolare della detenzione in carcere.

Verifica puntuale che vieppiù si impone, in via generale, in una situazione in cui – come non a torto sottolinea la Corte d’appello di Firenze – il sovraffollamento delle carceri italiane rende particolarmente arduo il perseguimento della finalità rieducativa, oltre che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanità della pena, parimenti imposti dall’art. 27, terzo comma, Cost.

Di talché questa Corte non può non comprendere le preoccupazioni dei rimettenti (cui fanno eco quelle dell’Unione camere penali italiane, intervenuta in qualità di amicus curiae) con riguardo alla sorte di giovani imputati di condotte pur gravemente offensive dei diritti delle vittime, ma che si trovano attualmente in stato di libertà proprio perché ritenuti non (più) pericolosi.

9.2.– Tuttavia, non può non evidenziarsi che la giurisprudenza di questa Corte non si è mai spinta ad affermare che la rieducazione debba essere considerata, per vincolo costituzionale, come l’unica finalità legittima della pena. Il legislatore ben può, dunque, assegnare anche altre finalità alla pena – come il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati –, a condizione appunto di non sacrificare, in nome di queste pur legittime finalità, la sola funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria, la rieducazione del reo; e a condizione di assicurare – assieme – il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che limitano la potestà punitiva statale.

Lo stesso principio costituzionale del minimo sacrificio necessario della libertà personale non può che essere letto nel senso che il ricorso alla pena detentiva è legittimo solo in quanto sia, appunto, “necessario” (e dunque, non sostituibile mediante pene meno afflittive) e proporzionato rispetto al conseguimento delle legittime finalità della pena: tra le quali anche, e in primis, la funzione di tutela della collettività contro la residua pericolosità sociale del condannato.

Quest’ultima finalità non può, d’altra parte, essere considerata come l’unica a doversi contemperare con la funzione rieducativa della pena e il principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale. Se così fosse, al giudice della cognizione dovrebbe essere sempre consentito – per vincolo costituzionale – sostituire qualsiasi pena detentiva, ancorché inflitta per reati gravissimi, con una pena meno afflittiva, ogniqualvolta il condannato non risulti (più) socialmente pericoloso al momento della condanna: conseguenza, questa, che la giurisprudenza di questa Corte non ha mai tratto, sinora, né dall’art. 27, terzo comma, Cost., né dall’art. 13 Cost.

All’opposto, il diritto penale oggi vigente stabilisce – evidentemente in ottica anche generalpreventiva – che chi è stato condannato per un grave reato deve in ogni caso iniziare a scontare la propria pena in carcere, senza che sia richiesto al giudice di accertarne, caso per caso, la persistente pericolosità sociale. In quella sede dovrà dunque essere avviato il percorso del suo graduale reinserimento nella società, nel quadro di un trattamento orientato a quei principi di progressività e flessibilità che la risalente giurisprudenza di questa Corte ha tratto dall’art. 27, terzo comma, Cost. (ancora, sentenza n. 149 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto, e ivi ulteriori riferimenti).

9.3.– Tutto ciò non esclude che l’ampliamento del novero delle pene sostitutive e il deciso allargamento delle possibilità di accedervi realizzato con la riforma del 2022 costituisca un passo significativo nella direzione dell’inveramento, da parte dello stesso legislatore, dell’insieme dei principi costituzionali in materia di pena. Principi che da sempre sono stati intesi non solo come canoni di legittimità costituzionale delle scelte legislative, ma anche – e ancor prima – come criteri orientativi della politica criminale destinati a essere attuati mediante la dialettica democratica e la costruzione graduale di un consenso nella società, senza il quale essi finirebbero per restare lettera morta.

Ciò in quanto le pene sostitutive, applicabili di regola solo previo consenso del condannato, appaiono tendenzialmente più funzionali ad assicurare l’obiettivo della sua rieducazione: evitando gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, accompagnandolo in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato.

Questa evoluzione non può, però, che procedere gradualmente, anche attraverso sperimentazioni progressive (un analogo rilievo, sentenza n. 52 del 2025, punti 5.2.2., 5.2.3. e 5.2.4. del Considerato in diritto; parimenti sottolineano la prospettiva di un graduale inveramento dei principi costituzionali la sentenza n. 10 del 2024, punto 9 del Considerato in diritto, nonché – in materia tributaria – le sentenze n. 75 del 2025 e n. 162 del 2020, rispettivamente ai punti 5 e 4 del Considerato in diritto). E allora, è inevitabile che la sperimentazione coinvolga anzitutto i reati meno gravi, lasciando al margine quelli che il legislatore – con valutazione non arbitraria né discriminatoria – reputi maggiormente offensivi, come indubbiamente sono quelli contestati agli imputati nei processi a quibus.

Ciò che resta essenziale, in questi ultimi casi, è – semmai – che la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo, in condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena. Condizioni, queste, che è preciso dovere del legislatore e dell’amministrazione penitenziaria assicurare, con riguardo a tutti coloro che si trovano, oggi, nelle carceri italiane.

Corte Cost., sent., 29.07.2025, n. 139

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