Reato – Peculato – Appropriazione di somme pubbliche da parte di un soggetto provato ed esclusione del delitto di peculato

Reato – Peculato – Appropriazione di somme pubbliche da parte di un soggetto provato ed esclusione del delitto di peculato

1. Il ricorso è fondato in base all’assorbente primo e secondo motivo e deve essere accolto.

2. Indiscussa l’appropriazione delle indicate somme del Consorzio da parte dell’imputato, secondo il doppio conforme accertamento di merito, la sentenza impugnata ha respinto la deduzione difensiva in appello in ordine alla assenza di qualifica pubblicistica del ricorrente, sulla base della accertata natura pubblica delle somme oggetto di appropriazione in quanto provenienti dal M.E.F. e a destinazione vincolata alle finalità previste di aiuto alle imprese a rischio finanziario (v. pg. 12 della sentenza impugnata). A tal riguardo, la sentenza assume che gli accertamenti avevano acclarato che sin dal 2007 l’ente era in condizioni estremamente precarie, tali da giustificare sin da allora la sua messa in liquidazione, tanto che era in grado di operare quasi solo con i fondi di fonte M.E.F., così giustificandosi la fonte pubblica delle somme apprese.

3. Ritiene questa Corte che erroneamente è stata riconosciuta la qualificazione di agente pubblico al ricorrente in relazione alla appropriazione ascrittagli, in quanto non è la provenienza pubblica delle somme oggetto di appropriazione a fondare tale qualità, avendo egli commesso i fatti nella ascritta veste di liquidatore dell’Ente, quando erano – per definizione – cessate le attività di questo in ordine alle somme erogate dal M.E.F.

Invero, il reato di peculato punisce l’appropriazione del bene abusando della sua disponibilità in ragione dell’ufficio pubblico ricoperto dall’agente e non, semplicemente, l’appropriazione del bene “pubblico”, qualità che non determina la qualifica pubblicistica del soggetto agente.

E’ stato – al tal riguardo – chiaramente affermato che, ai fini dell’attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell’attività concretamente svolta dall’agente, e non già il carattere pubblico della “pecunia” (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453); ancora, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dirigente di una società “in house” – avente natura di impresa pubblica e forma giuridica privata – limitatamente alle attività direttamente correlate all’espletamento del servizio pubblico o con questo poste in rapporto ausiliario o strumentale (Sez. 6, n. 23910 del 03/04/2023, Ciccimarra, Rv. 284759 – 01).

Cosicché deve essere negata la qualifica pubblicistica del ricorrente all’atto delle illecite appropriazioni da lui commesse.

4. Non può accedersi alla prospettazione del Requirente in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di peculato in ragione del suo concorso, quale extraneus, con il R., Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ente consortile, secondo una inaccessibile diversa ricostruzione del fatto.

Il doppio conforme accertamento di merito ha attribuito al B.M. l’appropriazione delle somme in ragione della sua qualità di liquidatore dell’ente, senza alcun riferimento a coevi accordi con altri soggetti qualificati, quali il Rossi, nei confronti del quale – peraltro – è stata pronunciata in appello definitiva declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al delitto di peculato sub C)a) ascrittogli – riprova della autonomia della sua condotta – cessato dalla carica di amministratore nel 2011, quindi ben prima dell’assunzione da parte del ricorrente della carica di liquidatore e senza che sia stato interessato da alcuna estensione alla appropriazione ascritta all’attuale ricorrente.

In ogni caso, anche tale – inaccessibile – diversa ricostruzione della responsabilità del ricorrente non soddisfa il criterio di legittimità sopra ricordato, in assenza – comunque – dell’obiettivo esercizio di funzioni pubblicistiche in occasione delle appropriazioni in questione.

5. Pertanto, la condotta appropriativa contestata, in assenza della qualificazione pubblicistica del ricorrente, deve essere riqualificata quale appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 cod. pen. per l’abuso delle funzioni di liquidatore dell’Ente, dovendosi dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato, essendo decorso il relativo termine massimo.

5. Sono assorbiti gli altri motivi di ricorso.

6. Deve, quindi, essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato, come sopra riqualificato, è estinto per prescrizione.

Cass. pen., VI, ud. dep. 15.09.2025, n. 30782

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