1. Il ricorso di C.F. deve essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
E’ generica la tesi difensiva di carenza della motivazione dell’ordinanza impugnata e, prima ancora, del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari, perché si tratterebbe di provvedimenti riproduttivi di un precedente decreto di sequestro probatorio annullato dal Tribunale del riesame, carenza di motivazione che, con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente collega, altresì, alla ritenuta sussistenza del periculum in mora nel decreto di sequestro preventivo ed erroneamente integrata dall’ordinanza impugnata.
Il tema dell’autonoma valutazione degli elementi costitutivi in materia di sequestro preventivo e della completezza della motivazione, anche con riferimento al provvedimento genetico e alla possibilità che l’ordinanza del Tribunale del riesame ne integri la motivazione, è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza di legittimità con la precisazione che in sede di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di “periculum in mora” è causa della nullità radicale di tale provvedimento e, pertanto, non integrabile dal Tribunale del riesame. Tale nullità, peraltro, deve formare oggetto di specifica deduzione, mediante la prospettazione della violazione del disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., posto che la Corte di cassazione, diversamente da quanto avviene per le ordinanze dispositive di misure cautelari personali ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non può rilevarla d’ufficio (Sez. 3, n. 23400 del 14/02/2024, Urbani, Rv. 286545 – 01).
Assume, altresì, rilievo, ai fini della valutazione del periculum in mora, la completezza della valutazione effettuata dal giudice, completezza che, con riferimento alle impugnazioni, passa attraverso l’esame degli elementi di fatto e delle deduzioni critiche difensive suscettibili di incidere sulla decisione.
Può affermarsi, infine, che, con riferimento all’impugnazione cautelare, è consentito il ricorso alla tecnica redazionale della motivazione per relationem, fattispecie esaminata dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al caso in cui il giudice ritenga che i dati contenuti nelle informative di polizia giudiziaria siano autoevidenti ai fini della ricostruzione del fatto. Si è affermato che, in tal caso, è possibile dedurre il vizio di mancanza di autonoma valutazione, ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ma è onere della difesa allegare elementi che sarebbero stati decisivi e rilevanti ai fini della decisione, emergenti dagli atti di indagine (cfr. Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025, Catoi, Rv. 288779 – 01).
2.1. Le deduzioni difensive svolte con i motivi di ricorso, nella parte in cui richiamano la presunta nullità del decreto di sequestro preventivo per carenza di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora e dell’ordinanza impugnata in quanto riproduttivi della motivazione posta a fondamento del decreto di convalida del sequestro probatorio, poi annullato dal Tribunale del Riesame, si rivelano apodittiche: il controllo della Corte di legittimità, alla stregua delle deduzioni difensive, dovrebbe essere svolto con riferimento a un provvedimento che non risulta allegato al ricorso e, soprattutto, delle argomentazioni svolte in un provvedimento che, di per sé, non può costituire oggetto di comparazione per la strutturale diversità dei presupposti costitutivi del decreto di sequestro in materia di sequestro probatorio e di quello preventivo, nel caso adottato.
2.2. L’ordinanza impugnata, da qui anche la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, ha fatto, inoltre, corretta applicazione della giurisprudenza in materia di motivazione per relationem poiché, dopo avere riportato il contenuto del decreto di sequestro preventivo – che a propria volta riassumeva l’esito delle indagini svolte – ha esaminato (alle pagg. 18 e ss.), i presupposti di applicazione della misura cautelare reale e, ponendosi in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensive, ha ritenuto sussistenti sia il fumus delicti che il periculum in mora.
Il Tribunale non si è limitato a verificare l’astratta sussumibilità della fattispecie concreta in quella legale, ma, correttamente, ha eseguito un controllo sul sequestro tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sul contributo della ricorrente alla commissione dei reati e ha accertato l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagata (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 – 01).
La completezza della motivazione, rilevante ai fini del vizio di carenza di motivazione, non si misura alla stregua della “novità” del percorso argomentativo sviluppato nell’ordinanza del riesame, rispetto a quello contenuto nel provvedimento genetico e della “lunghezza” della motivazione, secondo la tesi sviluppata nel ricorso, ma nei termini di completezza e confronto dialettico con le argomentazioni difensive svolte in sede di contraddittorio in relazione agli elementi di fatto acquisiti. Anche nel decreto di sequestro preventivo, con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, le argomentazioni svolte – riportate nell’ordinanza impugnata, che le ha condivise – presentano i requisiti della concretezza e si fondano sulla ragionevole certezza dell’utilizzazione della somma in sequestro per la prosecuzione del reato di corruzione per cui si procede.
Il decreto di sequestro preventivo aveva, infatti, sufficientemente spiegato l’esigenza di sottoporre a vincolo ablativo la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità della C.F. sulla base di una duplice argomentazione e, cioè, in funzione di assicurare la confisca del prezzo della corruzione ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale «il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca», sequestro funzionale ad impedire, in via cautelativa, la dispersione di beni che potranno o dovranno essere oggetto di confisca nonché per impedire, attraverso la consegna di una ulteriore tranche della tangente, il perfezionamento del reato di corruzione.
Si tratta, come sarà nel prosieguo specificato, di una motivazione immune da violazioni di legge e da profili di illogicità manifesta e che, pertanto, regge al vaglio di legittimità.
3.Il Tribunale del riesame ha illustrato gli elementi indiziari che denotavano il diretto coinvolgimento della ricorrente nelle attività volte all’approntamento della documentazione di gara e le ulteriori conversazioni che ne descrivevano il fattivo impegno per l’approntamento delle somme necessarie per il pagamento della tangente diretta al F., immediatamente dopo la notizia del “positivo” esito della gara.
3.1.Quanto al concorso nel reato di cui all’art. 353 cod. pen., premesso che il contributo partecipativo dell’agente non è ricostruibile esclusivamente sul ruolo eventualmente rivestito nella società coinvolta nell’aggiudicazione della gara ma nel fattivo e consapevole contributo prestato alla preparazione della documentazione di gara, risulta che, nel caso in esame, tale documentazione, inserita nel portale, era stata artatamente compilata a cura della ricorrente predisponendo la relativa documentazione secondo i suggerimenti ricevuti dal fratello che, a propria volta, li aveva ricevuti, attraverso L. S. S. e S. A., dal F..
A tal riguardo, nell’ordinanza impugnata (pag. 19), viene riportata la conversazione intercettata in ambientale nel corso della quale l’indagata faceva espressamente riferimento ai suggerimenti ricevuti dal fratello per la compilazione, da lei curata, della documentazione in parola. Il fumus del concorso della ricorrente nel reato di cui all’art. 353 cod. pen., non discende, secondo la motivazione dell’ordinanza impugnata, dal ruolo rivestito nella società (OMISSIS) s.r.l., in cui non risulta che la C.F. svolgesse formalmente incarichi direttivi, ma dalle attività in concreto riferibili alla ricorrente nell’approntamento della domanda di partecipazione alla gara, frutto delle collusioni con il pubblico ufficiale preposto alla gara, collusioni di cui l’indagata era consapevole e che aveva personalmente sollecitato all’intermediario, L. S. S., ricordandogli l’urgenza di presentare l’offerta.
La formale estraneità da incarichi societari della ricorrente non depotenzia la valenza indiziaria degli elementi valorizzati dal Tribunale tenuto conto, altresì, che le conversazioni intercettate denotano che la società (OMISSIS) s.r.l. era gestita come un’impresa di famiglia e sulla base della condivisione delle decisioni di rilievo comprovata dal coinvolgimento, nell’approntamento di una quota della tangente, anche della madre dei C.F., C.M., che nella cassaforte dell’abitazione, custodiva il denaro utilizzato per la formazione della provvista consegnata all’A. il 12 aprile 2025.
Si rivelano, pertanto, irrilevanti le deduzioni difensive (punto f del primo motivo di ricorso) svolte sulla mancanza di prova di incarichi direttivi svolti dalla ricorrente nella società (OMISSIS) s.r.l.
3.2. Sono generici anche i rilievi difensivi svolti nel ricorso sulla estraneità della ricorrente al reato di corruzione: le censure difensive si risolvono nella rilettura, peraltro frammentata e atomistica, delle risultanze investigative.
L’ordinanza impugnata, Infatti, ha specificamente analizzato il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emergeva il coinvolgimento dell’indagata nella formazione della provvista per il pagamento della tangente (le conversazioni del 17 dicembre 2024 dalle ore 14.30 a seguire), attività intrapresa non appena la ricorrente e il fratello erano venuti a conoscenza informalmente dell’aggiudicazione della gara (ufficializzata solo con la determina del 30 dicembre 2024), ma preceduta dalla predisposizione della documentazione di gara e seguita dall’approntamento di un’altra quota della tangente nell’importo di 35.000 euro, consegnata a S. (risultante dalle conversazioni del 12 aprile 2025).
Le conversazioni intercettate prima della gara (il 10 dicembre 2024 e nei giorni successivi), secondo l’ordinanza impugnata, sono significative perché registravano il coinvolgimento nell’operazione di L. S. S., incaricato di contattare l’architetto S. A. che, a propria volta, avrebbe dovuto contattare il F. e, a smentita della genericità e indeterminatezza dei riferimenti alla gara (allegata ai punti a), b), c), d) del primo motivo di ricorso), l’ordinanza impugnata sottolinea che proprio la specificità dei riferimento contenuti nelle conversazioni intercettate aveva consentito agli inquirenti di individuare la gara che costituiva oggetto dell’interesse dei fratelli C.F., smentendo la tesi difensiva della possibilità che le conversazioni facessero riferimento ad altri lavori di interesse della (OMISSIS).
Fin dal 10 dicembre 2024 (pag. 7 dell’ordinanza impugnata) la ricorrente e il fratello avevano, infatti, pianificato la consegna di una somma (tra i 20.000 e i 25.000 euro) da consegnare al S. che, a propria volta, li avrebbe consegnati all’A..
La conversazione – registrata in ambientale – vede C.F. impegnata nella preparazione di una carpetta in cui erano stati inseriti ventimila euro (somma, infine, ritenuta sufficiente, rispetto a quella di 25.000 euro), che L. S. S. avrebbe dovuto consegnare all’A. che, a sua volta, si sarebbe incontrato con una persona di comune interesse. A fronte dell’osservazione della ricorrente che l’A. potesse non essere pronto a seguire la pratica, l’ordinanza illustra le rassicurazioni del S. e le sollecitazioni della C.F. di avere a disposizione le offerte tecniche, per adeguare i ribassi, perché l’operazione doveva essere completata entro il giovedì successivo.
Il sistema di videosorveglianza presso la sede della (OMISSIS) e i controlli eseguiti sui movimenti di L. S. S. avevano registrato l’incontro (il giorno 11 dicembre 2024) di questi con l’A. e, al termine dell’incontro, una nuova visita del L.S.S. presso gli uffici della (OMISSIS) s.r.l. dove il L.S.S., conversando con la ricorrente, aveva rassicurato i fratelli C. sul buon esito dell’operazione.
Nell’occasione il L.S.S. aveva esaminato, insieme alla ricorrente, le implicazioni tecniche della gara, visitando il portale telematico e analizzando le notizie che avrebbero dovuto essere inserite, aggiungendo che sarebbe stato più preciso dopo l’incontro che avrebbe avuto con l’A..
L’ordinanza impugnata, ha illustrato i coevi contatti telefonici avviati dall’A. con M. F. – con il quale aveva convenuto un appuntamento – e che avevano consentito di individuare proprio in questi, presidente della commissione giudicatrice, il “contatto” dell’A. che, infatti, la mattina del 13 dicembre 2024, aveva incontrato il F. presso un bar e il giorno successivo (il 14 dicembre), sempre in un locale pubblico, C.D. e L.S.S..
Chiari, infine, risultano i riferimenti alla gara, intorno alla quale sono concentrati gli impegni di C.D. e della ricorrente, evincibili dalla conversazione del 17 dicembre 2024, in contemporanea con l’avvio delle attività volte alla preparazione della tangente e alla sua “contabilizzazione”, tenuto conto dell’importo già erogato: generiche e indimostrate, invece, risultano le allegazione difensive secondo cui la soddisfazione di C.D. fosse riferibile ai dividendi conseguiti dalla società e ad importi di lavori in corso.
Non meno rilevanti, secondo la ragionevole ricostruzione dell’ordinanza impugnata, risultano le conversazioni intercettate a partire dal 12 aprile 2025 e, precisamente, la conversazione nel corso della quale C.F., dopo essere stata contattata dal fratello, si preoccupava di chiamare la madre per prelevare la somma di interesse che consegnava al fratello il quale riponeva una busta gialla nel portabagagli dell’auto consegnandola, dopo una serie di contatti telefonici, a S.A..
Questi, sottoposto a controllo di polizia, veniva trovato in possesso di una busta gialla contenente 35.00 euro, suddivisa in tre mazzette da diecimila euro e una da cinquemila (in banconote da 50 euro), somma che gli veniva restituita.
Secondo la ricostruzione dell’ordinanza impugnata sono risultati rilevanti ai fini della individuazione del destinatario della somma e della strategia adottata dai fratelli C., le conversazioni intercettate il giorno stesso del sequestro.
Oltre alle preoccupazioni dei fratelli C. sulla possibilità di indagini della Guardia di Finanza, e ai commenti dei predetti sull’imprudenza dell’A., che aveva sollecitato la somma precisando di doverla consegnare all’interessato nel corso di una cena, visto che il destinatario del pagamento avrebbe dovuto recarsi a (OMISSIS) il giovedì successivo, sono state ritenute rilevanti perché i due fratelli avevano convenuto di lasciare la somma nella disponibilità di A., temendo ulteriori controlli e dovendo, questi, giustificare l’utilizzazione del contante trovato nella sua disponibilità.
Il commento dell’incontro dell’A. con il F. si rivela attendibili, perché confermato dalle conversazioni intercettate sui telefoni di tali indagati sull’appuntamento convenuto per la cena di quella sera.
Le condotte accertate a carico della ricorrente, secondo la corretta applicazione del criteri di imputazione elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sono stati ritenuti riconducibili alla fattispecie di concorso nel reato di corruzione non essendo sussumibili nella mera fase di esecuzione dell’accordo illecito ma risoltisi nella piena e consapevole compartecipazione nel reperire, creare o mettere a disposizione del funzionario infedele il prezzo della corruzione, e, quindi, di una frazione di una delle condotte tipiche mediante le quali il reato si consuma e rappresenta il momento di massima estrinsecazione dell’offesa al bene giuridico tutelato (Sez. 6, n. 168 del 12/10/2022, dep. 2023, Cannarile, Rv. 284266 – 01).
5. Il motivo di ricorso sulla insussistenza del periculum in mora in merito al sequestro preventivo della somma di euro 35.000,00 trovata nella disponibilità di C.F. nel corso della perquisizione eseguita il 14 maggio 2025 presso la sua abitazione, è infondato.
L’ordinanza impugnata, come il decreto di sequestro preventivo, ha motivato la necessità del sequestro preventivo della somma avendola individuata come parte del “prezzo del reato di corruzione”, rispetto alla tangente convenuta in 135.000,00 euro, prezzo che, al momento del sequestro eseguito presso l’abitazione dell’indagata, non risultava del tutto corrisposto essendo stato accertato il pagamento di una prima franche di 20.000,00 euro e di una seconda franche – corrispondente a 35.000 euro -,consegnata all’A. ma che non era pervenuta al F..
Tale somma era stata trovata, infatti, nella disponibilità di questi nel corso del controllo di polizia eseguito il 12 aprile 2025 e la ricorrente e il fratello avevano stabilito di lasciarla nella disponibilità dell’A. per non destare sospetti qualora, nel corso di successive indagini, la somma non fosse stata trovata (cfr. la conversazione del 14 aprile 2025).
Secondo l’ordinanza impugnata, il breve termine intercorso tra il ritrovamento della somma nella disponibilità dell’A. (nel corso del controllo del 12 aprile 2025) e il momento del sequestro della somma liquida trovata nella disponibilità della C.F. (in occasione della perquisizione eseguita il 14 maggio 2025) convalida, anche alla luce della decisione dei fratelli C.F. di lasciare la somma già consegnata all’A. nella disponibilità di questi, temendo successivi accertamenti di polizia, la ricostruzione accusatoria secondo la quale la somma promessa al F. (cioè 135.000,00 euro), non era stata ancora completamente consegnata al pubblico ufficiale che, da parte sua, aveva adempiuto all’impegno di aggiudicazione della gara di appalto all’A.T.I. in cui era consorziata la (OMISSIS) s.r.l. e che la somma accantonata dalla ricorrente – esattamente corrispondente a quella trovata nella disponibilità dell’A. – costituiva proprio la provvista approntata per il pagamento di una parte della tangente convenuta.
Il Tribunale, esaminando il periculum in mora, ha ritenuto integrato il pericolo di dispersione della somma, in ragione della sua natura e delle attività di “rotazione e occultamento” poste in essere dagli indagati, e le censure svolte, a tale riguardo, nel ricorso, si rivelano del tutto generiche perché, si afferma, la tracciabilità dei pagamenti elettronici, dovrebbe scongiurare il pericolo di prosecuzione del reato e quello di dispersione della somma.
Non è, invece, condivisibile l’affermazione del Tribunale secondo cui la somma in sequestro sarebbe confiscabile “anche per equivalente”.
L’ordinanza impugnata ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale costituiscono “prezzo” – e non invece profitto – del reato di corruzione le somme ricevute, per sé o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto (Sez. U, n. 9149 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707), con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili (Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Ragno, Rv. 283666 – 01).
Il Tribunale, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, ha ritenuto accertato che la somma di denaro sequestrata alla ricorrente, sottoposta a indagini per i reati di corruzione e turbativa di gara, costituisse proprio (una parte) quella promessa al F. e predisposta per la consegna in attuazione del patto corruttivo.
Le conclusioni del Tribunale si fondano su elementi oggettivi e univoci, quali la brevità del tempo trascorso tra la precedente consegna all’intermediario di una quota della tangente, non andata a buon fine; la coincidenza dell’importo tra le due tranche di pagamento e la decisione dell’indagata e del fratello di lasciare la somma consegnata all’A. nella disponibilità di questi, in vista di futuri accertamenti, senza che venisse meno la loro determinazione di corrispondere al F. quanto dovuto, criticando, invece, la “frettolosità” dell’A. poiché la somma avrebbe potuto essere corrisposta al F. a distanza di pochi giorni, quando questi si sarebbe recato a (OMISSIS).
E’ stato, dunque, correttamente accertato uno specifico, attuale e concreto legame di pertinenzialità ai reati per i quali si procede della somma sottoposta a sequestro (“proprio di quel denaro”).
Nel caso in esame non si è in presenza di un sequestro che ha colpito, indistintamente e genericamente, il patrimonio dell’indagata sulla base dell’astratta idoneità del denaro, a prescindere dalla legittimità o meno della sua provenienza, ad essere usato per il pagamento della tangente né di un collegamento del tutto occasionale con il reato di corruzione essendo stato, viceversa, accertato un collegamento eziologico diretto e essenziale.
Il denaro in sequestro costituisce, dunque, il prezzo del reato di corruzione perché somma specificamente predisposta per la esecuzione della promessa del patto corruttivo e pertanto suscettibile di confisca ai sensi dell’art. 322-ter, comma 1, cod. pen. trattandosi di bene che può esistere anche prima della dazione purché la destinazione illecita sia certa e attuale.
6. Diversi principi regolano, invece, la confisca per equivalente del prezzo del reato che può essere disposta, nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, solo nei limiti del valore corrispondente al prezzo da questi concretamente conseguito, e non anche in relazione al prezzo promesso ma non materialmente percepito (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Pg in proc. Cereda, Rv. 266117; Sez. 6, n. 14017 del 13/02/2014, Delvino, Rv. 259457).
Si tratta, inoltre, quanto alle nozioni di prezzo e profitto del reato, di nozioni distinte e disciplinate, nei presupposti costitutivi, la confisca del prezzo o profitto del reato, dall’art. 322-ter, primo comma, cod. pen., che prevede la confisca dei beni che costituiscono il prezzo e del profitto del reato, con riferimento al reato di corruzione di cui all’art. 319 cod. pen. e, con riferimento alla corruzione cd. attiva dall’art. 322-ter, secondo comma, che prevede la confisca del profitto del reato a carico del corruttore, in relazione cioè al reato di cui all’art. 321 cod. pen.
In ogni caso la nozione di profitto del reato non può, ontologicamente, essere sovrapposta a quella di prezzo del reato, individuando come profitto del corruttore il prezzo del reato (cfr. Sez. 6, n. 13620 del 03/12/2024, dep. 2025, Pmt, Rv. 287923 – 01).
Soprattutto la confisca per equivalente di beni nella disponibilità del corruttore di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile l’apprensione diretta, presuppone pur sempre che un profitto sia stato effettivamente da costui conseguito, poiché solo a tale condizione è giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei frutti economici della sua iniziativa illecita (Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, Giancone, Rv. 259593): il profitto deve, pertanto, essere accertato e il riferimento alle «utilità date o promesse» al pubblico funzionario — che l’art. 322-ter, secondo comma, cod. pen., opera per stabilire l’ammontare minimo dell’ablazione — non deve essere inteso nel senso che la confisca per equivalente debba comunque attingere il patrimonio del corruttore in tale misura.
Esso rappresenta, invece, solamente il parametro di riferimento per il caso in cui le evidenze disponibili non permettano di stabilire con esattezza il profitto da costui realizzato: un parametro ragionevolmente individuato dal legislatore sulla base della massima d’esperienza per cui il profitto conseguito non possa mai essere inferiore a quanto sborsato od anche soltanto promesso per ottenerlo, risultando altrimenti antieconomica l’operazione per il corruttore (Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024, Petrini, Rv. 286645 – 04).
Ne consegue che, ai fini della confisca del profitto del reato di corruzione nei confronti del corruttore, il giudice dovrà accertare se il corruttore ha conseguito un profitto e, in caso affermativo, disporre la confisca per equivalente per l’ammontare corrispondente e, soltanto qualora non sia possibile determinare esattamente tale misura, l’ablazione potrà essere disposta nei suoi confronti anche per l’intero profitto realizzato dai concorrenti nel reato, e comunque in misura non inferiore alle utilità da lui date o promesse al corrotto.
7. Dalle considerazioni suesposte consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cass. pen., VI, ud. dep. 06.02.2026, n. 4856