Reato – Incidente durante il Rally su strada e responsabilità penale del DAP

Reato – Incidente durante il Rally su strada e responsabilità penale del DAP

1. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. I motivi dedotti prospettano, essenzialmente, generiche censure attinenti al merito della decisione impugnata, come tali non consentite in sede di legittimità, omettendo fra l’altro di confrontarsi in maniera specifica con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.

2.1. I giudici distrettuali, nel confermare le valutazioni espresse dal primo giudice — integrando, in tal modo, una c.d. doppia conforme — hanno puntualmente esaminato e confutato le specifiche doglianze formulate con l’atto di appello in ordine ai profili di colpa ascritti all’imputato, tanto con riferimento al parametro della prevedibilità dell’evento quanto al nesso di causalità. Essi hanno sviluppato un iter argomentativo completo, coerente, logicamente strutturato e giuridicamente corretto, come tale immune da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità.

2.2. Va ribadito che esulano dai vizi deducibili nel giudizio di legittimità quelli che investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01).

Si tratta di insegnamento costantemente affermato dalla Suprema Corte, la quale ha più volte ribadito che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01). Sulla stessa linea, è stato altresì precisato che la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).

3. Sul tema della prevedibilità, il primo motivo reitera doglianze che sono state adeguatamente affrontate dai giudici di merito, i quali hanno logicamente ritenuto prevedibile la fuoriuscita di strada dell’autovettura in gara sulla scorta di elementi fattuali che non possono essere rimessi in discussione in questa sede.

E’ stato insindacabilmente evidenziato che la zona di prato ove è avvenuto l’incidente era stata interdetta al pubblico dagli organizzatori perché costituiva una evidente via di fuga, come confermato dal consulente tecnico del PM; la perdita di controllo e la variazione della traiettoria erano prevedibili perché vi era una curva a destra e i veicoli procedevano a velocità sostenuta; a sud dell’intersezione vi era anche un muretto e gli organizzatori avevano previsto il posizionamento del pubblico, dietro una bandella, a 15 metri di distanza dal muretto. È stato accertato che la perdita di controllo del veicolo era stata determinata dal fatto che la curva era stata affrontata dal pilota con velocità inadeguata e conseguente brusca frenata che aveva causato la perdita di controllo; il veicolo aveva colpito il muretto con la ruota posteriore sinistra e ciò aveva comportato la variazione della traiettoria: la Skoda, invece di curvare a destra, aveva proseguito dritto, finendo sul prato ove si trovavano le persone offese.

Le conformi sentenze di merito hanno accertato che l’imputato, nella sua qualità di DAP, avrebbe dovuto verificare che il pubblico non si trovasse nelle traiettorie di uscita (ossia nelle vie di fuga) delle vetture e che, in generale, non sostasse in punti pericolosi come quello ove è avvenuto l’incidente. L’imputato, in sede di controllo pre-gara, avrebbe potuto e dovuto accorgersi del fatto che l’allestimento della zona in questione non corrispondeva a quanto previsto dagli organizzatori: il prato antistante all’incrocio costituiva infatti, come già detto, la naturale via di fuga delle automobili concorrenti in arrivo da via (OMISSIS); inoltre, tale zona non era rialzata e, in ogni caso, faceva parte dell’area ricompresa all’interno del percorso di gara, dunque l’accesso avrebbe dovuto esservi precluso.

Pertanto, al di là delle irrilevanti e meramente assertive considerazioni svolte dal ricorrente in ordine al posizionamento della bandellatura e alla pretesa circostanza per cui un veicolo in fase di fuoriuscita sarebbe destinato a rallentare la propria corsa, la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato che l’evento non solo era pienamente prevedibile secondo l’ordinaria diligenza, ma era stato espressamente previsto dagli stessi organizzatori, i quali avevano predisposto specifiche misure di sicurezza proprio in funzione del rischio di fuoriuscita dei mezzi dal tracciato. L’addebito mosso all’imputato consiste proprio nell’avere omesso la doverosa verifica delle condizioni di sicurezza del percorso, già individuate e prescritte in sede organizzativa, omissione che integra il profilo di colpa contestato e che si pone come antecedente eziologicamente rilevante nella produzione dell’evento.

4. Anche il secondo motivo, sul tema del nesso di causalità, è reiterativo di doglianze che sono state adeguatamente confutate dai giudici di merito, oltre che caratterizzato da considerazioni che attingono al merito, come tali non consentite in questa sede.

4.1. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, in punto di valutazione del nesso di causalità, il passaggio logico inerente al giudizio controfattuale, imponendo di accertare se la condotta doverosa omessa, ove eseguita, avrebbe potuto evitare l’evento, richiede il preliminare accertamento di ciò che è naturalisticamente accaduto (cd. giudizio esplicativo), mentre il giudizio controfattuale (c.d. giudizio implicativo, o predittivo) implica la necessaria valutazione del potenziale carattere salvifico della condotta doverosa omessa, sulla base di un giudizio ipotetico fondato sul paradigma indiziario disponibile imperniato sulla verifica, anche empirica, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati (Sez. 4, n. 416 del 12/11/2021, dep. 2022, Castriotta, Rv. 282559; Sez. 4, Sentenza n. 16843 del 24/02/2021, Suarez Cardenas, Rv. 281074; Sez. 4, n. 29889 del 05/04/2013, De Florentis, Rv. 257073). Il giudizio controfattuale, in particolare, pertiene alla prognosi postuma di cosa sarebbe accaduto ove la condotta omessa fosse stata posta in essere. La valutazione processuale del ruolo salvifico della condotta omessa, come ha reiteratamente chiarito la Corte di legittimità, non può che culminare in un giudizio ipotetico, con l’avvertenza che si tratta di un giudizio ipotetico che si svolge alla luce del «paradigma indiziario» disponibile (Sez.4, n.43786 del 17/09/2010, Cozzini, in motiv.).

4.2. I giudici di merito si sono attenuti a tali insegnamenti, sviluppando un ragionamento controfattuale impeccabile sotto il profilo logico e coerente con le risultanze processuali, imperniato sulla considerazione che l’evento sarebbe stato evitato se fossero state rispettate le regole cautelari che, nel caso, imponevano di impedire l’accesso al prato da parte del pubblico, mediante bandelle adeguatamente collocate su tutto il perimetro interdetto al pubblico e cartelli di divieto su tutti i lati del prato, visibili anche da coloro che potessero accedere al prato passando lateralmente alla strada.

In tal senso, è stato accertato — con giudizio controfattuale sorretto da elevata credibilità razionale — che l’integrale osservanza delle prescrizioni di sicurezza già impartite dagli organizzatori, unitamente all’apposizione di idonei e ben visibili avvisi di pericolo, avrebbe impedito l’accesso dei coniugi U., genitori di minori, all’area prativa; sicché né essi né i figli si sarebbero esposti al rischio, né, soprattutto, si sarebbero trovati nel punto d’impatto, con conseguente esclusione dell’investimento da parte del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale in stato di perdita di controllo. Ne discende che l’evento è eziologicamente riconducibile all’omissione delle cautele dovute, quali condizioni necessarie dell’esito lesivo ai sensi degli artt. 40 e 41 cod. pen.

Tale iter argomentativo è stato plausibilmente desunto dalla situazione fattuale già cristallizzata alle ore 10:41, quando l’imputato si immetteva nel percorso della Prova Speciale ed era già pienamente in grado di avvedersi della presenza di pubblico collocato in un’area oggettivamente pericolosa.

La sentenza impugnata, in definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha motivatamente risposto alle censure proposte in sede di merito in tema di nesso di causalità, mediante un percorso argomentativo scevro da aporie logiche e corretto in diritto, come tale incensurabile in cassazione.

5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

Cass. pen., IV, ud. dep. 17.02.2026, n. 6508

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