Reato – Furto in supermercato e individuazione del momento consumativo della violenza sulle cose in caseo di rimozione dell’antitaccheggio

Reato – Furto in supermercato e individuazione del momento consumativo della violenza sulle cose in caseo di rimozione dell’antitaccheggio

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. In primo luogo privo di fondatezza è il motivo introduttivo, considerato che, diversamente da quanto ritenuto dall’imputata, nel caso di specie ricorrono i presupposti per la configurazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 2 cod. pen.

La nozione di violenza sulle cose, infatti, è disciplinata dall’art. 392, comma 2, cod. pen., per il quale essa sussiste allorché la cosa venga danneggiata o trasformata, o ne sia mutata la destinazione.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che tale aggravante è integrata dall’uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell’uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (cfr., in questi termini. Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889-01; Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, dep. 2014, Eufrate, Rv. 257949-01).

Tale energia fisica non deve necessariamente essere rivolta sul bene che si vuole sottrarre, ma può riguardare anche lo strumento posto a sua protezione (così, tra le altre, Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478-01), collocato sulla res per garantirne una difesa più efficace.

Si richiede, tuttavia, che la condotta dell’agente abbia prodotto una qualche conseguenza sul bene oggetto della sottrazione o sullo strumento posto a protezione dello stesso determinandone la rottura o il guasto o il danneggiamento o la trasformazione oppure mutandone la destinazione (cfr. Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042-01; Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705-01).

In applicazione degli indicati principi, allora, si è ritenuto – in una fattispecie analoga a quella in esame – che è aggravato dalla violenza sulle cose il furto di merce offerta in vendita realizzato mediante la rimozione dell’apparato antitaccheggio (sia esso una placca, una etichetta magnetica o altro strumento), destinato ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita. E’ stato affermato, in particolare, che sussiste l’aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l’apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all’interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della “res” che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (così, espressamente, Sez. 7, n. 2067 del 02/11/2022, dep. 2023, Romanelli, Rv. 283971-01).

Si è sostenuto, cioè, che la rimozione dell’apparato – che implica in ogni caso il ricorso ad energia fisica – comporta la compromissione della funzionalità ed integrità della cosa per come predisposta dal suo titolare. A seguito dell’eliminazione del sistema antitaccheggio, infatti, il bene viene a smarrire una componente essenziale per la sua protezione: sotto il profilo strutturale, la rimozione dell’apparato antitaccheggio determina una trasformazione oggettiva della res, che smarrisce una sua componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, viene precluso lo scopo di protezione della merce dal pericolo di furto, in quanto l’apparato antitaccheggio risulta inefficace e inutile, rendendo il bene più facilmente aggredibile.

Tale consolidato e condivisibile orientamento è stato, altresì, avallato dalla sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 2023 n. 207, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 625, comma 1 n. 2, cod. pen. «nella parte in cui non richiede — per l’integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose — che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l’integrità delle persone o delle cose circostanti», sollevate con riferimento agli artt. 13,25, comma 2, e 27, comma 3, Cost. La Consulta, in particolare, nel delineare la nozione di violenza sulle cose, ha fatto propria l’esegesi espressa dalla giurisprudenza di legittimità per cui l’aggravante si configura anche quando la violenza venga rivolta sullo strumento materiale apposto sulla cosa per garantirne la più efficace difesa, come è il caso, per l’appunto, della rimozione della placca antitaccheggio.

4. Parimenti priva di pregio è, poi, la censura con cui la ricorrente ha lamentato l’erronea qualificazione del fatto ascrittole quale ipotesi di furto consumato, e non tentato.

Diversamente da quanto ritenuto in ricorso, infatti, la sentenza impugnata ha congruamente esplicato, con motivazione esente da ogni vizio, come la F.F.R. avesse già conseguito la, sia pur momentanea, autonoma, piena ed effettiva disponibilità della merce sottratta, essendo stata sorpresa dagli operanti al di fuori dell’esercizio commerciale in possesso della refurtiva.

Neppure veritiera è, poi, la circostanza, dedotta dalla ricorrente, per cui, nel corso della perpetrazione dell’azione furtiva, sarebbe stata sempre sotto la diretta osservazione della persona addetta alla sorveglianza – così, di fatto, impedendole di consumare il furto, rimasto solo allo stadio di tentativo (cfr. Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186-01) – essendo stato accertato in sede di merito come, invece, l’addetto alla sicurezza avesse a un certo punto perso il controllo visivo sulla F.F.R. e sul suo coimputato, datisi alla fuga con la merce e solo in un secondo momento bloccati dalle Forze dell’ordine all’interno di un’autovettura parcheggiata a una decina di metri dall’uscita dell’esercizio commerciale.

Assume troncante rilievo, allora, il principio, affermato da questa Corte di legittimità, per cui integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza (Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010-01).

5. Ne deriva il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cass. pen., IV, ud. dep. 21.01.2026, n. 2291

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