1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno precisati.
1.1. I primi due motivi di censura sono generici e manifestamente infondati poiché si limitano a reiterare, sotto diversi profili, le doglianze formulate con il gravame in ordine all’attendibilità della persona offesa M.M., e non si confrontano con la motivazione resa dalla Corte di appello, che ha ribadito il positivo giudizio di attendibilità della teste, anche alla luce dei numerosi riscontri accertati in occasione dell’intervento domiciliare della Polizia.
Non va, peraltro, trascurato che l’imputato all’epoca dei fatti era già stato denunziato per condotte analoghe, ma le due persone offese, moglie e figlia, avevano rimesso la querela e consentito che facesse rientro in famiglia dal 3/10/2019 e che anche in questo giudizio le stesse non si sono costituite parte civile, a riprova della loro disponibilità a perdonare il congiunto e dell’assenza di sentimenti rancorosi che possano averle indotte a formulare accuse calunniose.
Dall’esame della sentenza di primo grado emerge, anzi, che la M., avendo, all’esito della vicenda che li aveva coinvolti, trovato un punto di accordo con il genitore, ha dichiarato che questi è una persona amorevole, ma non ha rinnegato, né sconfessato quanto riferito nel corso delle indagini, palesando tuttavia il proprio rammarico per l’accaduto. La teste ha riferito che la situazione familiare si era poi ricomposta, ma ha ribadito che all’epoca in cui si era decisa a chiamare la Polizia, la convivenza era resa intollerabile dai comportamenti violenti e minacciosi del padre, che pretendeva di continuo la consegna di denaro.
E’ vero che in occasione della sua audizione la teste ha sostenuto che la condotta del padre e le richieste di denaro non erano legate alla sua condizione di tossicodipendenza, ma ad una relazione extraconiugale che lo stesso intratteneva, ma il diverso tenore di queste dichiarazioni è stato adeguatamente vagliato dai giudici di merito, che hanno concordemente escluso che tali divergenze inficino la credibilità complessiva della teste e osservato che le stesse palesano, piuttosto, la volontà della figlia di tutelare l’immagine del padre, con il quale si era riconciliata all’epoca del dibattimento. I giudici hanno al riguardo valorizzato quanto constatato dagli agenti intervenuti nell’abitazione e l’esito degli esami effettuati in occasione dell’arresto del M., da cui è emersa la presenza dei cataboliti della cocaina, confermando la veridicità delle accuse mosse dalla teste.
1.3. La terza censura è manifestamente infondata poiché la Corte di appello, condividendo il giudizio del GUP, ha formulato una motivazione corretta e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza in ordine al delitto di maltrattamenti, osservando che quanto constatato dagli agenti di Polizia in occasione dell’intervento domiciliare costituisce prezioso riscontro delle specifiche accuse formulate dalle due persone offese, che risultano intrinsecamente attendibili e si confermano reciprocamente, raccontando dei comportamenti vessatori e mortificanti assunti dall’imputato e delle violenze anche verbali manifestate dal M., nel periodo successivo al venir meno della misura cautelare dell’allontanamento dal domicilio familiare, esasperandole e costringendole a vivere in un clima di continua tensione. La Corte ha adeguatamente motivato non solo in ordine all’elemento oggettivo del reato abituale di maltrattamenti, che anche se in un breve periodo di tempo si è realizzato con plurimi atti reiterati, ma anche in ordine all’elemento soggettivo individuato nella consapevolezza e volontà dell’uomo di realizzare un quadro abituale di condotte violente e minacciose, idonee ad avvilire e avvelenare la convivenza familiare e le condizioni di vita delle due congiunte.
1.4 La quarta censura è infondata poiché la Corte ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui i due delitti di estorsione e maltrattamenti possono concorrere, risultando posti a tutela di beni diversi, il patrimonio e la libertà morale della persona e il rispetto del contesto familiare.
Il delitto di maltrattamenti si inserisce nel novero degli illeciti che ledono l’assistenza e i rapporti familiari e non è caratterizzato da alcun profilo di dolo specifico, il delitto di estorsione ha carattere necessariamente patrimoniale.
Dalla stessa formulazione dell’imputazione risulta che il contestato delitto di maltrattamenti in famiglia si è articolato in una pluralità di condotte, distinte ed autonome, e in gran parte ulteriori rispetto all’estorsione, il che palesa la presenza di una volontà che trascende i singoli episodi delittuosi e che li unifica in un quadro vessatorio.
Il ricorrente afferma che le condotte erano episodiche e sempre finalizzate all’ottenimento di una utilità patrimoniale, con conseguente assorbimento dei maltrattamenti nell’estorsione, ma deve rilevarsi che le modalità dell’azione risultavano superflue rispetto all’obiettivo di ottenere la consegna del denaro e dirette a mortificare la personalità delle due congiunte, esacerbando il clima familiare; per quanto riguarda l’elemento psicologico della fattispecie di cui all’art. 572 cod., pen., risulta, inoltre, decisiva la consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività idonea a tormentare e avvilire le persone conviventi (cfr. Sez. 3 , n. 1508 del 16/10/2018 – dep. 2019, C., Rv. 274341 – 02) e quindi di determinare la lesione di un bene giuridico non omogeneo e altrettanto rilevante rispetto a quello del delitto di estorsione.
Nel caso in esame le condotte reiterate del padre, finalizzate a costringere la figlia a versagli denaro, erano accompagnate da insulti, violenze e danneggiamenti posti in essere anche nei confronti della moglie, nella piena consapevolezza di realizzare un quadro reiterato e abituale di condotte vessatorie e aggressive, ingiuriose e minacciose, tali da rendere intollerabile la convivenza familiare, sia pure in un arco di tempo contenuto, come la teste ha ribadito anche in udienza.
1.5. La quinta censura è fondata, limitatamente al delitto di estorsione.
Il GUP ha motivatamente escluso l’invocata riqualificazione della condotta estorsiva nel delitto di cui all’art. 610 cod. pen. sul rilievo che la condotta minacciosa dell’imputato fosse finalizzata a costringere la figlia a versargli denaro; e del delitto di maltrattamenti nell’ipotesi di cui all’art. 612 cod. pen. in quanto la minaccia era reiterata e si inseriva in un contesto abituale, alimentato dalla consapevolezza di rendere la convivenza familiare intollerabile.
A fronte di queste affermazioni, la difesa con l’appello aveva chiesto la riqualificazione della condotta contestata al capo A ai sensi dell’art. 610 cod. pen., osservando che manca la prova certa dell’ingiusto profitto, sicché i fatti andrebbero riqualificati come violenza privata.
La Corte di merito ha ribadito che i fatti addebitati all’imputato configurano le fattispecie di estorsione e di maltrattamenti e, in questo modo, ha implicitamente respinto la richiesta di riqualificazione avanzata dalla difesa.
In relazione al delitto di maltrattamenti la motivazione è corretta per le ragioni già esposte, ma la stessa non appare condivisibile in ordine al delitto di estorsione.
Giova, infatti, ricordare che l’estorsione ha come elementi essenziali, oltre alla costrizione tramite violenza e minaccia, l’ingiusto profitto con altrui danno che incide sulla sfera patrimoniale. In genere, nel caso di estorsione avente ad oggetto la consegna di denaro, l’elemento oggettivo si configura come pretesa indebita diretta ad ottenere denaro altrui.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il discrimen fra i delitti di tentata estorsione (artt. 56 e 629 cod. pen.) e di violenza privata (art. 610 cod. pen.) si individua nel fatto che, nel primo reato e non nel secondo, la condotta minacciosa con la quale si pretenda il versamento di una somma di denaro dal soggetto passivo è preordinata a procurare al soggetto attivo un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 32011 del 19/04/2006, Arsova, Rv. 235195).
L’ingiusto profitto consiste in un’utilità contra ius, fondato su una pretesa non tutelata dall’ordinamento giuridico, o perché estranea alla propria sfera giuridica o perché finalizzata a scopi diversi o non consentiti rispetto a quelli per cui il diritto è riconosciuto o tutelato o ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione naturale, per cui non è data azione giudiziaria, o perché costituita dal corrispettivo di una condotta illecita, come la cessione di sostanza stupefacente o il delitto di usura, (Sez. 2, n. 3498 del 30/11/2018, dep. 2019, D., Rv. 274897 – 01)
Nel caso in esame dalle sentenze di merito non emerge con adeguata certezza la sussistenza dell’ingiusto profitto, in quanto non è precisato se le somme pretese con minaccia dal M.C. fossero o meno nella sua titolarità.
Ed infatti dalla documentazione bancaria richiamata dalla difesa nel ricorso, emerge che l’imputato era titolare di due conti correnti: uno cointestato con la moglie e uno dell’azienda agricola di cui era titolare, e che, dopo il suo rientro a casa, la figlia era stata delegata ad operare su detti conti, in forza di un accordo informale, allo scopo di vigilare sulla destinazione delle somme riscosse dal padre. In effetti non viene precisato se il denaro che il padre pretendeva dalla figlia fosse quello riscosso dai detti conti o se la figlia fosse titolare di sue entrate, che era costretta a versare al padre.
Va al riguardo evidenziato che M.C. è stato dichiarato non punibile in ordine al tentativo di estorsione contestato al capo C, posto in essere il 25 novembre 2019, in concomitanza con l’intervento della Polizia, e che l’estorsione di cui al capo B si riferisce alla dazione di contenute somme di denaro da parte della figlia; a dispetto di quanto formalmente contestato, dal tenore della sentenza sembra emergere che le condotte estorsive siano state consumate in epoca successiva al rientro in famiglia del M.C., e cioè dalla fine di settembre 2019 fino al 24 novembre 2019. Nella motivazione, infatti, la Corte si concentra su tre episodi avvenuti nel mese di novembre 2019, anche se richiama genericamente il comportamento prodigo e irresponsabile dell’uomo che, a dire delle persone offese, aveva negli anni precedenti dilapidato le risorse familiari per soddisfare i propri vizi e costretto la figlia a ricorrere ai suoi risparmi per mantenere la famiglia.
Ciò posto, va osservato che le condotte risalenti al 2017 e comunque precedenti all’ottobre 2018 non rientrano nel capo d’imputazione e comunque sembra che la coercizione non fosse connessa alle minacce del padre, ma alla situazione di precarietà economica del nucleo derivante dal suo comportamento prodigo, che aveva indotto la figlia a farsi carico del mantenimento dei congiunti.
In ogni caso, al fine di affermare la responsabilità dell’imputato per il delitto estorsivo, occorre verificare la titolarità delle somme richieste dal M.C. alla figlia, poiché se si tratta di risorse immesse sui suoi conti, personali o aziendali, di cui risulta che potesse liberamente disporre, non può riconoscersi la sussistenza del delitto estorsivo.
Se infatti le somme pretese erano comunque riconducibili all’imputato, che solo in forza di accordi familiari aveva delegato la figlia ad operare sui suoi conti, non ricorre l’elemento dell’ingiusto profitto e, a ben vedere, neppure quello dell’altrui danno patrimoniale, poiché l’imputato, sia pure con atteggiamenti minacciosi e impropri, pretendeva la consegna di somme nella sua disponibilità o che la figlia aveva già prelevato dai conti familiari. A diverse conclusioni si dovrebbe pervenire se le somme pretese fossero frutto del lavoro della figlia, costretta a consegnarle al padre.
La titolarità delle somme pretese è elemento non adeguatamente indagato nel giudizio di merito, che incide in modo dirimente sulla qualificazione della condotta ascritta al M.C., in quanto la minaccia diretta ad ottenere la consegna di somme proprie, in assenza di limitazioni alla capacità di agire del prevenuto, che non risulta essere stato interdetto o inabilitato, non potrebbe essere ricondotta all’estorsione, ma andrebbe invece qualificata come violenza privata, trattandosi di costrizione esercitata sulla figlia per indurla a porre in essere una condotta contraria alla sua volontà, a prescindere dall’ingiusto profitto.
La motivazione impugnata sembra, peraltro, far coincidere l’ingiusto profitto con la volontà dell’imputato di destinare il denaro ottenuto tramite minaccia all’acquisto di sostanze stupefacenti, sottraendoli al ménage familiare. In questo modo si attribuisce alla nozione di ingiusto profitto una connotazione etica, che le è estranea, e si confonde l’elemento materiale del reato con il movente ad agire, che nel caso in esame rileva come elemento circostanziale ai fini del riconoscimento dell’aggravante dei motivi abietti, ma non concorre a integrare la condotta tipica.
In forza di queste argomentazioni, si impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di estorsione con rinvio alla Corte di appello di Bari, che dovrà verificare la sussistenza dell’ingiusto profitto e del correlato altrui danno e la corretta qualificazione giuridica della condotta contestata al capo A, nel rispetto dei principi suindicati.
Considerata la definitiva affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di maltrattamenti, unificato per continuazione al più grave delitto di estorsione, la Corte di rinvio dovrà anche rivalutare il trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato.
Cass. pen., II, ud. dep. 15.01.2026, n. 1717