Reato – Diritti fondamentali – Diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito e impugnazione della sentenza di assoluzione

Reato – Diritti fondamentali – Diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito e impugnazione della sentenza di assoluzione

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado emessa all’esito di rito abbreviato, con cui R.M. era stato condannato per il reato di cui all’art. 612-ter, primo e terzo comma, cod. pen. alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 2.400 di multa, oltre che al risarcimento dei danni, ha dichiarato non doversi procedere per tardività della querela.

2. Avverso la citata sentenza d’appello ha proposto ricorso la parte civile M.S., tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi, con i quali sotto il profilo della violazione di legge e sotto quello del vizio di motivazione, si eccepisce l’erroneità della lettura della disposizione di cui all’art. 612-ter cod. pen., e si segnala, in una terza parte del ricorso, l’interesse della parte civile e l’ammissibilità dell’impugnazione proposta.

In particolare, si evidenzia l’equivoco in cui è incorsa la Corte d’Appello nel ricostruire il concetto di “comunicazione” previsto dalla disposizione normativa.

Secondo la difesa, emerge dagli atti che, nella prima fase della vicenda di diffusione/utilizzazione del video, la persona offesa fosse consapevole e consenziente alla condivisione delle immagini nella ristretta cerchia del rapporto “a tre” creatosi sulla piattaforma (OMISSIS) con l’imputato e con E.P., amico di entrambi nonché vicino di casa della vittima.

Soltanto nella seconda fase della diffusione, quella in cui il video oggetto del reato raggiunge un soggetto estraneo al rapporto “a tre” condiviso dalla vittima, deve ritenersi realizzata la condotta delittuosa, stante la comunicazione e diffusione delle immagini senza il consenso della persona offesa.

Ciò avviene solo a partire dall’ottobre del 2021, come risulta dalle prove in atti, sicché la querela, proposta a novembre di quell’anno, deve ritenersi del tutto tempestiva.

La ricorrente parte civile, peraltro, evidenzia come, data la natura istantanea del reato, in ogni caso il ragionamento della sentenza impugnata si rivela erroneo, poiché ha retrodatato il tempo di commissione della seconda, diversa condotta di diffusione illecita ipotizzata (vale a dire quella nei confronti di S.C. al momento della prima (quella nei confronti di P.) mentre invece avrebbe dovuto considerare che erano stati realizzati, al più, due distinti delitti di cui all’art. 612-ter cod. pen.

3. La difesa dell’imputato ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso della parte civile, sottolineando l’inattendibilità della testimonianza della persona offesa e la possibilità che il video sia stato diffuso da altri piuttosto che dall’imputato, visto che la vittima li cedeva a pagamento e che lo stesso P. lo aveva inviato al fratello, come risulta dagli atti.

3.1. Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto l’annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

3.2. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese da rimettersi al giudice civile in caso di annullamento della sentenza.

4. Il ricorso, presentato agli effetti civili, non è inammissibile, sicché deve rinviarsi per la prosecuzione alla Sezione civile della Corte di cassazione competente, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., secondo cui «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, […] la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinvia […] per la prosecuzione, […] alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Difatti, le Sezioni Unite hanno già chiarito che «l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione» (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01).

Nel caso di specie, la costituzione di parte civile è successiva al 30.12.2022 e precisamente è datata 21.2.2023, all’udienza in cui vi è stata anche l’ammissione della stessa costituzione, decisa dal GUP del Tribunale di Pavia.

5. Preliminarmente, in punto di ammissibilità, il Collegio ritiene di dover aderire alle affermazioni di Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, Lo Turco, Rv. 282121 – 01, secondo cui sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza della Corte di appello che, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.

E difatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 03/12/1995, dep. 1996, Tampini, Rv. 203093).

L’interesse deve essere attuale e concreto, cioè volto a conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi o ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l’ordinamento fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione dell’imputato nei giudizi di danno o in altri giudizi civili o amministrativi (Sez. 6, n. 6989 del 30/3/1995, Stella, Rv. 201953; Sez. 4, n. 18343 del 5/2/2019, Catalini, Rv. 275760).

In particolare, l’interesse ad agire della parte civile è ravvisabile in relazione a tutte le conseguenze configurabili, anche extrapenali, che possono, comunque, influire, in modo a lei favorevole, nel giudizio di accertamento della responsabilità civile del prevenuto.

Proprio alla luce di tali coordinate ermeneutiche va letto il principio di diritto affermato dalla sentenza Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242, che non è di ostacolo a ritenere l’interesse a ricorrere della parte civile, per vedere riformata, sia pure ai soli fini civili, la sentenza d’appello che abbia dichiarato non doversi procedere per intempestività o mancanza di querela, quando in primo grado vi sia stata condanna, invece, dell’imputato.

Secondo tale pronuncia delle Sezioni Unite, la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica.

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite va circoscritto alle ipotesi in cui, essendo mancato un precedente accertamento sul fatto, la parte civile non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’impugnazione.

Infatti, come rilevato dalle stesse Sezioni Unite Di Marco – richiamando, peraltro, le argomentazioni già espresse dal Supremo Consesso nella sentenza n. 40049 del 29/5/2008, Guerra – proprio l’esistenza di tale precedente accertamento costituisce il presupposto per riconoscere, in caso di assoluzione dell’imputato con la formula “il fatto non costituisce reato”, l’interesse ad impugnare della parte civile, avendo questa «interesse giuridico ad ottenere in sede di appello una statuizione incidentale di responsabilità della controparte con una rinnovata valutazione del fatto reato, in modo difforme rispetto all’accertamento assolutorio del primo giudice».

Sul tema sono intervenute, successivamente, ancora le Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953, in cui la Corte ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della parte civile contro la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, ove con la stessa si contesti l’erroneità di detta dichiarazione.

Nella sentenza è stato precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare detta decisione deriva direttamente dalla previsione dell’art. 576, comma 1, cod. proc. pen. laddove fa riferimento a tutte le sentenze di proscioglimento, fra le quali, alla stregua della definizione ricavabile dal codice di rito (artt. 529-531 cod. proc. pen.), deve sicuramente ricomprendersi anche la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato.

La Corte ha ravvisato l’interesse ad impugnare della parte civile considerando il vantaggio correlato al ribaltamento della prima pronuncia e all’affermazione di responsabilità dell’imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili.

Echi dell’ampiezza dell’interesse della parte civile ad impugnare le sentenze di proscioglimento si ritrovano, infine, nella recente sentenza Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025, Cecchini, Rv. 288155, che si è espressa in relazione alla nuova disciplina di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. ritenendola non applicabile alle impugnazioni della parte civile.

Si può affermare, dunque, che, nel caso di specie, sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza tenuto conto: i) dell’accertamento del fatto compiuto nel giudizio di primo grado all’esito del quale l’imputato è stato condannato per tutti i reati in contestazione, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile; ii) del vantaggio conseguibile dalla parte civile attraverso il ribaltamento della sentenza impugnata e l’accertamento, sia pure ai soli fini civili, della responsabilità dell’imputato.

Va, pertanto, riaffermato il seguente principio di diritto: “Sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza della Corte di appello che, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela”.

6. In punto di valutazione del merito, e al fine di valutare la sicura “non inammissibilità” del ricorso, va evidenziato che l’imputato, amico della vittima, con la quale “chattava” regolarmente sulla piattaforma social “(OMISSIS)”, è accusato di aver diffuso, tramite (OMISSIS), a terzi soggetti, senza il consenso della persona offesa, un video a contenuto sessualmente esplicito, che riprendeva la donna mentre compiva un atto di autoerotismo.

Il video è stato tratto dal social network “(OMISSIS)”, che non permette contrattualmente agli utenti il download dei file ricevuti da Chat privata di un altro utente della piattaforma stessa (come era il ricorrente nel caso di specie), ed acquisito, pertanto, con la tecnica della registrazione dallo schermo.

La sentenza di primo grado ha ritenuto che i fatti di diffusione senza consenso fossero databili ad ottobre del 2021, quando il video è uscito dal ristretto circuito di condivisione “a tre” – con l’imputato ed un altro comune amico E. P. -“autorizzato” dalla persona offesa e, dunque, da considerarsi destinatario, insieme al ricorrente, dei contenuti, ed è stato inviato dall’imputato ad un ulteriore uomo suo amico, S. C., all’insaputa della vittima.

Per tale motivo, la querela, proposta il 12.11.2021, era stata valutata come tempestiva dal GUP del Tribunale di Pavia.

Viceversa, la Corte d’Appello ha considerato che la mancanza del consenso alla diffusione da parte della persona ritratta era riferibile al momento dell’invio iniziale a P. ad opera del ricorrente e quindi al giorno (OMISSIS), invio di cui la persona offesa era consapevole: su tali basi, i giudici di appello hanno ritenuto che la querela fosse tardiva (il termine doveva ritenersi spirato il 2.8.2021).

6.1. È bene premettere che il reato di cui all’art. 612-ter cod. pen., che è integrato dalla condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito, anche dalla stessa persona ritratta, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso della persona rappresentata, al fine specifico di recarle nocumento (cfr. Sez. 5, n. 14927 del 22/02/2023, T., Rv. 284576 – 01), ha natura istantanea e si consuma al momento del primo invio a un destinatario del video dal contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona in esso ritratta, indipendentemente dal rapporto esistente tra quest’ultima e lo stesso destinatario (cfr. la citata sentenza n. 14927 del 2023, Rv. 284576-02).

Inoltre, deve ritenersi che integri il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato sul social network (OMISSIS), lo trasmette a terzi senza il consenso della persona ritratta, in quanto il consenso espresso da quest’ultima al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto.

6.2. La sentenza impugnata anzitutto mostra un difetto di motivazione nella valutazione della sussistenza della prova che la condivisione dei contenuti erotici con il ricorrente e il solo E. P. non fosse coperta dal consenso della vittima e, quindi, dovesse ritenersi integrante il reato.

Il punto è stato meglio chiarito, in verità, in senso opposto, dalla decisione di condanna di primo grado, piuttosto che da quella di secondo grado: i giudici dell’impugnazione si sono posti in contraddizione con le conclusioni raggiunte dal GUP soltanto apoditticamente, svalutando la credibilità della persona offesa – testimone.

Come noto, il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; vedi anche Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, che per prima ha impresso l’obbligo, per il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado – sia in senso assolutorio che di condanna -, di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato).

La motivazione del provvedimento oggetto di ricorso non si è adeguata a tali coordinate ermeneutiche, rivelando una struttura argomentativa che non è esente da dati logici e da incongruenze ricostruttive.

E ciò al di là della questione relativa al fatto che certamente la condotta di “messa a conoscenza” (eventualmente con un racconto o altro mezzo) non rientra tra le condotte tipiche, tassativamente indicate dalla disposizione incriminatrice, e, quindi, non può ritenersi che integri il reato, come affermato dal primo giudice.

Su tale conclusione, infatti, che va affermata preliminarmente in linea di principio, concorda anche la Corte di appello; essa ha costituito una delle basi sulle quali il giudice di primo grado ha affermato la tempestività della querela, ritenendo configurabile il reato soltanto per la diffusione vera e propria del video avvenuta nei confronti di C.

Viceversa, la sentenza impugnata ha ritenuto che dalle prove acquisite – rispetto alla condotta di condivisione con E. P., da parte del ricorrente, del video incriminato – emergesse una vera e propria diffusione illecita, poiché non autorizzata dalla persona offesa, la quale ne era divenuta consapevole sin dal 2 febbraio 2021. Da qui la conclusione per la tardività della querela proposta oltre i sei mesi, ad ottobre 2021.

6.3. La sentenza impugnata commette comunque un errore di prospettiva ermeneutica sulla natura istantanea del reato – pacificamente affermata da questa Corte regolatrice, per quanto già evidenziato – quando retrodata il termine per proporre querela per la seconda condotta di diffusione illecita del video dai contenuti sessualmente espliciti a quello della prima condotta.

Dalla ricostruzione adottata dai giudici di secondo grado, infatti, emergono due distinti delitti di cui all’art. 612-ter cod. pen., ciascuno indipendente dall’altro quanto al tempo di consumazione, poiché istantanei, commessi al momento in cui si è accertata la sussistenza di ciascuna condotta.

Nel caso di specie, infatti, per quanto è dato comprendere dalla stessa sentenza impugnata, la seconda diffusione – ammesso che la prima voglia ritenersi integri il reato, come nella prospettiva seguita dalla Corte territoriale – è risultata commessa dal ricorrente mediante un invio autonomo a S. C. non “derivato” dalla prima diffusione (secondo il noto fenomeno che definisce “virale” il propagarsi di tale prima diffusione).

Se così fosse, avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente una distinta condotta di reato per tale seconda diffusione; con le dovute conseguenze che da tale configurazione derivano in ordine alla tempestività del termine per la querela, che avrebbe dovuto considerarsi autonomamente radicato comunque, per tale secondo reato, nel suo dies a quo, al momento in cui la parte offesa ha dichiarato di essersi resa conto dell’invio del video a persone diverse dal ricorrente e da E. P., vale a dire nell’ottobre 2021.

6.4. Da quanto affermato discende la valutazione di “non inammissibilità” del ricorso da parte del Collegio e la necessità di rinviare per la prosecuzione alla Sezione civile competente della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

6.5. In caso di diffusione del provvedimento sarò necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Cass. pen., V, ud. dep. 02.09.2025, n. 30169

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