1. I due ricorsi sono infondati, per le ragioni di seguito illustrate.
2. Ricorso nell’interesse di P.S..
2.1 II primo motivo è inammissibile.
Va, infatti, ribadito che non sussiste l’interesse ad impugnare dell’imputato, che, condannato per reato di competenza del giudice di pace, deduca l’incompetenza per materia del giudice di pace, in quanto, in tal caso, l’accoglimento del motivo di ricorso, comportando la riqualificazione del fatto in termini più gravi, non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Siano, Rv. 266887 – 01).
In ogni caso, in disparte il superiore rilievo, non riscontra, il Collegio, alcuna erronea applicazione di legge delle norme in tema di competenza, avendo il Tribunale adeguatamente chiarito come, nel caso in scrutinio, la circostanza aggravante di cui al terzo comma dell’art. 595 cod. pen. non risultasse contestata, né esplicitamente né in fatto, nel capo d’imputazione; né, nel testo della gravata decisione, è dato cogliere che la sussistenza della circostanza aggravante in questione sia stata ritenuta dal giudice dell’appello.
Invero, per quel che concerne la rubrica, essa fa riferimento al “delitto di cui agli artt. 110,595, primo comma, cod. pen., perché, in concorso tra loro”, i due imputati “offendevano la reputazione di R.R. predisponendo e quindi appendendo uno striscione recante la scritta” già indicata supra.
E, per quel che ha riguardo alle due conformi sentenze di condanna (motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, tali da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria: ex multis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), la responsabilità dei due imputati per il delitto di diffamazione, non aggravato ai sensi del terzo comma dell’alt. 595 cod. pen., è stata correttamente argomentata, posto che il foglio (di dimensioni A4, a quanto consta dalla sentenza di primo grado) recante la frase ritenuta diffamatoria è stato visualizzato, dapprima, da tre persone (altre, rispetto ai due imputati concorrenti), per poi essere rimosso di lì a qualche minuto rispetto al momento dell’affissione nel bar (OMISSIS). Come puntualizzato dai giudici del merito, la presenza di tre persone al momento dell’affissione, è stata confermata dalle riprese effettuate dalle videocamere di sorveglianza e da dichiarazioni testimoniali.
Dunque, per un verso, il reato di diffamazione è stato correttamente ritenuto sussistente, data la presenza di più di due persone (tre, nel caso in esame) al momento dell’estensione della frase incriminata. Sul punto, è sufficiente ricordare che l’art. 595 cod. pen. incrimina chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione (nei casi in cui la comunicazione non sia diretta all’offeso che vi resta estraneo; cfr. Sez. 5, n. 10905 del 25/02/2020, Sala, Rv. 278742 — 01; Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Vicaretti, Rv. 276502 – 01). Come ribadito, più di recente, da questa Corte (Sez. 5, n. 36217 del 02/07/2024, Petrucci, Rv. 286934 – 01), «il bene giuridico tutelato dall’alt. 595 cod. pen. è l’onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera) di ciascuna persona, e l’evento [del reato] è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino» (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Belpietro, Rv. 276961 – 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5, n. 47175 del 04/07/2013, Aquilio Ulizio, Rv. 257704; cfr. pure Sez. 5, n. 8890 del 30/11/2020 – dep. 2021, Poggi, Rv. 280622 – 01).
D’altro lato, altrettanto correttamente la gravata sentenza ha escluso la ricorrenza dell’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 595 cod. pen., stante la percezione limitata a tre persone dell’espressione diffamatoria. In motivazione, è adeguatamente chiarito che il mezzo impiegato per propalare il messaggio ritenuto diffamatorio è stato prontamente rimosso da uno dei tre astanti; da ciò, razionalmente il Tribunale ha tratto argomenti per ritenere che il mezzo prescelto non si prestasse a raggiungere automaticamente un numero indeterminato o, comunque, elevato di persone.
Del resto, coerentemente col capo d’imputazione, il Tribunale ha precisato essere estranea al procedimento sub iudice l’ulteriore questione di una possibile trasmissione telematica a terzi di copie del volantino; in tal modo, si è adeguatamente disattesa la doglianza, reiterata in tal sede, secondo cui il Tribunale avrebbe ritenuto in sentenza un fatto diverso da quello descritto in rubrica.
2.2 Le ragioni appena sviluppate si riflettono su quanto ritenuto dal ricorrente nel motivo secondo, che deve ritenersi infondato. Posto che, come già illustrato, alcuna discrasia sussiste tra quanto espresso nel capo d’imputazione e quanto ritenuto in sentenza, è infondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e alla conseguente lesione dei diritti della difesa. Come già illustrato, la formulazione dell’imputazione era chiara quanto all’indicazione della specifica norma di legge ritenuta violata (art. 595, primo comma, cod. pen.) e gli elementi di fatto risultavano descritti in maniera sufficientemente chiara e precisa, così da consentire all’imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi.
Come già illustrato sub 2.1), dalle due conformi sentenze di merito emerge chiaramente come l’aggravante in parola non fosse stata né menzionata in rubrica, mediante il richiamo alla norma di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen., né descritta in fatto. Peraltro, in entrambi i gradi di giudizio, si è avuto cura di puntualizzare l’eccentricità dell’eccezione sulla competenza, evidenziando il principio secondo cui «in tema di diffamazione, non possa ritenersi validamente contestata “in fatto” l’aggravante dell’offesa recata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, diverso dalla stampa, nel caso in cui il capo d’imputazione si limiti a contestare l’utilizzo di uno strumento tecnico» (ad esempio di un fax) «senza ulteriori indicazioni, posto che la qualificazione di uno strumento tecnico per la trasmissione/comunicazione come “mezzo di pubblicità” richiede componenti valutative relative alla capacità diffusiva dello stesso di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone» (Sez. 5, n. 37067 del 24/05/2022, Ametrano, Rv. 283570 – 01).
I giudici di merito hanno altresì chiarito, in coerenza col principio enunciato da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01, che, nel caso in cui gli elementi costitutivi di una circostanza aggravante siano caratterizzati da profili valutativi non esplicitati in imputazione, la medesima circostanza non può ritenersi contestata all’imputato.
3. Ricorso nell’interesse di L.D.A..
3.1 L’unico motivo è infondato, non confrontandosi il ricorrente, in maniera effettiva, con la motivazione del gravato provvedimento. Si osserva, al riguardo, che in motivazione è fornita logica ricostruzione del ritenuto concorso del L.D.A., espressosi, come provato dalle riprese-video offerte dalle telecamere di sorveglianza, 1) con la consegna materiale del foglio recante la frase incriminata al coimputato, ciò che è stato considerato, con apprezzamento logico ed esente dalle dedotte censure, nei termini di contributo apprezzabile alla commissione del reato; 2) con la permanenza del ricorrente, dopo la consegna del volantino, all’interno del bar, e con l’avvicinarsi del L.D.A. al bancone dove era stato affisso il foglio. Pertanto, a parere del Collegio, i giudici di merito hanno adeguatamente assolto l’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione del ricorrente nella fase ideativa e/o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dall’altro concorrente (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101 – 01).
4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi vadano rigettati. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Gli imputati vanno inoltre condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Cass. pen., V, ud. dep. 29.07.2025, n. 27698