*Reato – Diritti fondamentali – Cause di giustificazione – L’incerto e complesso confine tra l’esercizio del diritto di critica politica e il reato di diffamazione

*Reato – Diritti fondamentali – Cause di giustificazione – L’incerto e complesso confine tra l’esercizio del diritto di critica politica e il reato di diffamazione

4. Occorre prendere le mosse, in applicazione del principio della ragione più liquida, dall’esame degli ultimi due motivi di ricorso.

4.1 Il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 652 cod. proc. pen. e 116 cod. proc. civ., l’erroneo utilizzo della sentenza penale resa dal Tribunale di Nola: la Corte di merito, pur avendo sostenuto che il giudicato penale sui medesimi fatti costituiva una mera fonte di elementi di giudizio, ha valorizzato il fatto che il giudice penale aveva ritenuto che lo scritto non avesse travalicato il legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Al contrario, le prove c.d. atipiche, qual è la sentenza penale per i medesimi fatti, sono soggette all’apprezzamento critico del giudice civile e non possono costituire, di per sé, fonti di prova, cosicché la Corte distrettuale non poteva trarre la propria convinzione circa l’avvenuto esercizio da parte del P.T. di un diritto di critica politica solo perché ciò era quanto affermato dal giudice penale.

4.2 Il quinto mezzo lamenta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., e dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost., che la Corte distrettuale abbia omesso di effettuare un doveroso bilanciamento tra diritto alla critica politica e lesione dell’onorabilità personale, trascurando di motivare sulle ragioni per le quali il diritto di critica politica non avrebbe sconfinato nell’ingiustificata lesione dell’onore e della reputazione del M.C..

In particolare, la verifica sulla verità dei fatti non è stata in alcun modo compiuta dalla Corte d’appello, che non si è curata di prendere in esame la veridicità, quantomeno putativa, del narrato, ovvero del fatto che il M.C. avesse effettuato “assunzioni clientelari” o portato (OMISSIS) s.p.a. sull’orlo del fallimento.

Era necessario, inoltre, verificare che la critica politica fosse stata esercitata nel rispetto della continenza verbale.

5. Ambedue i motivi risultano fondati.

5.1 L’art. 652, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75, comma 2”.

La norma condiziona così espressamente l’efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile assolutoria nel giudizio di civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato al fatto che questi si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile in quel contesto processuale.

Ove questa condizione non ricorra, come nel caso di specie secondo quanto acclarato dalla Corte distrettuale, le sentenze pronunciate in un precedente processo penale, prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 cod. proc. pen., e le prove ivi assunte sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche – se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) – ai fini dell’accertamento dell’illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (Cass. 9957/2025).

Vale, perciò, anche rispetto a queste prove atipiche il generale principio secondo cui la valutazione delle risultanze istruttorie, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. 11511/2014Cass. 42/2009).

Dunque, la sentenza penale già pronunciata nei confronti dell’asserito responsabile del danno non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, neppure in termini di “fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare” in ogni caso, come erroneamente ritenuto all’interno della decisione impugnata (pag. 6), in quanto compete al giudice civile, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di libero apprezzamento, scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti ed eventualmente procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche (Cass. 15296/2024).

5.2 Il quinto mezzo risulta parimenti fondato.

La Corte di merito ha registrato che lo scritto di cui l’appellato aveva lamentato il carattere diffamatorio attribuiva al M.C. “assunzioni clientelari” che avevano “ridotto prossima al fallimento la (OMISSIS) stessa”.

I giudici distrettuali, una volta distinto l’esercizio di critica da quello di cronaca, in quanto la critica, costituendo la manifestazione di una propria opinione, non ha carattere assolutamente obiettivo e può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, hanno ritenuto che il diritto di critica fosse stato legittimamente esercitato nell’ambito di una diatriba di carattere politico, giacché la critica politica è ontologicamente volta a censurare le idee politiche e la gestione della cosa pubblica da parte dell’avversario politico e in tali contesti è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati.

Un simile assunto non è condivisibile.

5.2.1 Ciò, in primo luogo, perché l’esercizio del diritto di critica, quand’anche di carattere politico, non giustifica qualsiasi affermazione dispregiativa che costituisca un’offesa gratuita, come tale priva della finalità di pubblico interesse, e trasmodi nell’uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell’avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale (Cass. 4325/2010).

Pertanto, il legittimo esercizio della critica politica può costituire un’esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione quando, pur contemplando toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non trascenda in un attacco personale e nella pura contumelia e non leda il diritto altrui all’integrità morale (Cass. 8734/2000).

In questa prospettiva la Corte territoriale doveva, perciò, tenere conto (posto che nel caso di specie non sussisteva un’ipotesi di satira, che costituisce un’estrinsecazione del diritto di critica attraverso l’enfatizzazione e la deformazione della realtà) che il legittimo esercizio del diritto di critica, anche in ambito politico, è pur sempre condizionato dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell’esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (Cass. 841/2015), e non può mai travalicare nell’attacco personale o nella pura contumelia e nella lesione del diritto altrui all’integrità morale (Cass. 23576/2013).

Il vaglio della fondatezza dell’impugnazione imponeva, quindi, di verificare – e di dare congrua motivazione dell’esito di una simile verifica, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost. – se fosse stato (come ritenuto dal primo giudice) o meno superato il limite della continenza, da intendersi nei termini appena illustrati, non essendo di per sé dirimente la riconducibilità del volantino diffuso e della pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comune a una diatriba di carattere politico, nel cui ambito la critica non è priva di limiti in assoluto.

5.2.2 Un conto è l’esposizione di fatti (ormai storici e in parte già di pubblica diffusione e tali da essere di pubblico interesse per la loro idoneità ad incidere sulla reputazione di un soggetto avente ampie aspirazioni politiche, nonché di altri fatti la cui fonte di apprendimento, sebbene non svelata, sia comunque ricostruibile) sulla base dei quali costruire una valutazione, tutta politica, di inadeguatezza del soggetto coinvolto ad assumere cariche pubbliche, in quanto in una simile ipotesi la critica politica non è soggetta ad alcun vincolo di obiettività (Cass. 5005/2017), un altro è fondare la critica politica sull’attribuzione di una precisa condotta di carattere criminoso e tutta da verificare, perché il contesto politico in cui la critica è pronunciata non modifica i limiti a cui la stessa deve di per sé sottostare.

In quest’ultimo caso l’esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l’illiceità dell’offesa qualora, oltre al rispetto dei limiti della continenza verbale e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica, sussista anche la condizione della verità oggettiva, anche soltanto putativa, dei fatti attribuiti alla persona offesa, requisito che richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato (Cass. 21651/2023).

Proprio in questa prospettiva la giurisprudenza penale di questa Corte in materia di diffamazione a mezzo stampa ha sostenuto che, ai fini della configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Cass. 31263/2020, Capozza).

5.3 L’accoglimento delle due censure esaminate comporta l’assorbimento delle ulteriori doglianze proposte.

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Cass. civ., I, ord., 06.01.2026, n. 282

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