Reato – Costituzione di un fondo patrimoniale e integrazione del reato di sottrazione fraudolenta

Reato – Costituzione di un fondo patrimoniale e integrazione del reato di sottrazione fraudolenta

1. Il ricorso di L. Z. è fondato (come si vedrà in seguito, trattando anche la posizione della coimputata L. M.) limitatamente all’imputazione di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Sono invece inammissibili le ulteriori censure proposte dal L. con riferimento al reato continuato di omessa dichiarazione ai fini IRPEF e IVA per gli anni 2014/2016, a lui ascritto quale esercente in proprio la professione di procacciatore di affari.

2. Prendendo le mosse appunto dai rilievi formulati in relazione all’art. 5, va anzitutto evidenziato che quelli veicolati con il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, essendo inammissibili per difetto di specificità ed autosufficienza.

Costituisce invero circostanza pacifica, perché ammessa dallo stesso ricorrente, quella per cui le provvigioni spettanti per la sua attività professionale venivano versate dai clienti italiani sul conto corrente di una società cinese a lui riferibile, per poi rientrare, a mezzo bonifici, sui conti italiani del L..

La difesa ha peraltro contestato il volume di affari ricostruito dagli operanti, lamentando in particolare il mancato esame dell’estratto conto cinese, che avrebbe consentito – così come i testi non escussi in primo grado – di ridimensionare l’entità degli introiti del L., il quale, nella prospettazione difensiva, avrebbe ricevuto solo in tre distinte occasioni bonifici fatti dalle società italiane.

Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che ogni approfondimento in ordine all’estratto conto cinese risulta precluso dal difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo il predetto documento stato allegato né indicato con l’indispensabile precisione.

Il ricorso risulta peraltro anche privo della necessaria specificità, difettando un adeguato confronto con le risultanze acquisite e tutt’altro che illogicamente valorizzate dai giudici di merito (le cui argomentazioni devono essere valutate unitariamente, secondo i noti principi in tema di “doppia conforme”).

In particolare, le sentenze di primo e di secondo grado hanno posto in evidenza la documentazione – in parte acquisita con perquisizione domiciliare, in parte consegnata dalle società clienti – comprovante il giro di affari ricostruito dalla Guardia di Finanza, all’esito di accertamenti imperniati sulle corrispondenze temporali e soggettive tra i pagamenti sul conto cinese, effettuate dai clienti italiani del L., e le retrocessioni operate con bonifico verso l’Italia (cfr. pag. 2 segg. della sentenza impugnata, pagg. 6 segg. della sentenza di primo grado) e sulle dichiarazioni dei clienti italiani, del tutto incompatibili con un rapporto di tipo episodico (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado, da cui emerge che il teste G., amministratore della (OMISSIS) s.p.a., aveva tra l’altro chiarito che il compenso del L. variava “a seconda delle forniture che l’azienda faceva al cliente cinese”, e che il L. “a volte veniva con i clienti […] altre volte veniva da solo”). Un particolare rilievo è stato altresì conferito alle dichiarazioni dell’imputato, che ha ammesso di aver svolto l’attività di mediatore negli anni 2015 e 2016, e di aver utilizzato diverse persone per la retrocessione del danaro versato sul conto cinese, a causa del limite annuo di 50.000 dollari vigente in Cina per trasferire danaro all’estero (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado, pag. 3 della sentenza impugnata).

Tale percorso argomentativo è rimasto sostanzialmente privo di adeguata confutazione da parte della difesa, che ha insistito sull’estratto conto – in termini, peraltro, privi di autosufficienza – e sui testi non escussi dal giudice di primo grado, senza peraltro chiarire la valenza demolitoria di tali escussioni rispetto alle convergenti, solide risultanze qui appena richiamate (in argomento, cfr. Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Lolli, Rv. 285580 – 01: «in tema di ricorso per cassazione, l’ammissibilità dell’impugnazione dell’ordinanza che, all’esito dell’istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all’illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all’art. 581 cod. proc. pen.»).

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al terzo motivo.

Ogni approfondimento in ordine alla valorizzazione di una o più dichiarazioni congiunte, asseritamente presentate dal L., appare infatti precluso dalla genericità della deduzione (quanto all’anno di riferimento, e alle imposte rilevanti) e – anche in questo caso – dal totale difetto di autosufficienza del motivo.

4. Sono invece fondate, come già accennato, le censure formulate da entrambi i ricorrenti per ciò che riguarda il reato di sottrazione fraudolenta, loro ascritto al capo 4 con riferimento alla costituzione di un fondo patrimoniale.

Risulta invero preliminare ed assorbente la necessità di dar seguito all’indirizzo interpretativo, elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000), la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell’attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria, con la conseguenza che il giudice è tenuto a motivare sulla ragione per cui la segregazione patrimoniale rappresenta, in concreto, uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale» (Sez. 3, n. 47827 del 12/07/2017, Dinelli, Rv. 271321 – 01, la quale, in motivazione ha altresì precisato che tale obbligo motivazionale si impone alla luce della giurisprudenza che ritiene ammissibile l’iscrizione ipotecaria anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, per cui grava sul debitore che intenda avvalersi della impignorabilità dei beni nel fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 3, n. 9154 del 19/11/2015, dep. 2016, Parlatore, Rv. 266457 – 01).

Tale soluzione interpretativa appare preferibile a quella volta a ritenere senz’altro configurabile il reato di cui all’art 11, per il solo fatto della costituzione del fondo patrimoniale, anche perché più aderente ai principi generali in materia, secondo cui l’atto dispositivo deve risultare – oltre, e prima ancora che idoneo ad ostacolare le ragioni creditorie dell’Erario – “fraudolento”. Sul punto, questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «ai sensi dell’alt. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva» (Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372 – 01. In senso conforme v. anche Sez. 3, n. 10161 del 16/05/2017, dep. 2018, Cemin Rv. 272547 – 01, la quale ha ulteriormente precisato che: «in tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta di cui all’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la natura fraudolenta degli atti dispositivi presuppone non soltanto la lesione di un diritto altrui, per effetto della riduzione del patrimonio del debitore che rende più difficoltosa l’azione di recupero dell’erario, ma anche che il pregiudizio arrecato non sia immediatamente percepibile»).

E’ dunque evidente, in tale condivisibile ottica interpretativa, che la Corte territoriale non avrebbe dovuto ancorare la conferma della condanna per il reato di cui all’art. 11 al mero dato obiettivo della costituzione del fondo in epoca prossima agli accertamenti fiscali, ma avrebbe dovuto confrontarsi con le censur difensive, riproposte in questa sede, volte a sottolineare l’aggredibilità – ai sensi e per gli effetti di cui agli arti. 167 e 170 cod. civ., nell’interpretazione consolidatasi presso le Sezioni Civili di questa Suprema Corte – del fondo medesimo da parte dell’Erario, per essere i debiti tributari connessi alle esigenze della famiglia (trattandosi di debiti correlati alla percezione di reddito da lavoro), ovvero – in ogni caso – per essere l’eventuale estraneità a tali esigenze ignota al predetto creditore (cfr. per una analoga impostazione, e per i suoi riflessi sulla necessaria indagine anche in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico, Sez. 3, n. 45163 del 10/10/2023, Ferlanda, Rv. 285345 – 01).  Il difetto motivazionale registrato su tale specifico aspetto rende ultronea la disamina sia delle ulteriori doglianze comuni ai ricorrenti, relative alla disposta confisca, sia di quelle formulate dal L. in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato: doglianze da ritenere assorbite.

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono da un lato, in accoglimento dei ricorsi proposti da entrambi gli imputati, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

D’altro lato, il ricorso proposto da L. deve essere, nel resto, dichiarato inammissibile.

Cass. pen., III, ud. dep. 12.02.2026, n. 5760

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