1. Il primo motivo, riguardante l’affermata illogicità del diniego del riconoscimento della circostanza attenuante dell’art. 589 bis, comma 7, cod.pen., non supera il vaglio di ammissibilità.
Questa Corte (Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018 Rv. 276254 – 01) ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre innanzi tutto nelle ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito dalla vittima nella determinazione dell’evento, oltre che in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta.
Tuttavia, nel caso di specie, i giudici del merito hanno proprio escluso in radice, con apprezzamento delle concrete risultanze in fatto, che la condotta della vittima abbia avuto qualsiasi efficacia causale nel determinarsi dell’evento.
Le deduzioni difensive non prospettano vizi della motivazione né violazioni di legge scrutinabili in sede di legittimità. Esse, infatti, si limitano a contestare la ricostruzione fattuale dell’incidente (condotta di guida del ricorrente H. S. e della vittima C. R. C.; velocità dei veicoli; pericolosità della svolta a sinistra; efficacia e intenzionalità delle condotte conservative della vittima), sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio e della sua forza dimostrativa: operazione preclusa nel giudizio di legittimità.
In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che la sospensione della patente di guida della vittima è priva di incidenza causale sulla verificazione del sinistro e dell’evento mortale. La vittima, infatti, conservava piena capacità effettiva di conduzione del veicolo, come dimostra l’esecuzione corretta dell’unica manovra di fuga possibile per sottrarsi all’urto. L’impatto è stato cagionato esclusivamente dalla violazione dell’obbligo di precedenza da parte del ricorrente H. S.. Ne consegue il legittimo diniego dell’attenuante invocata, mancando qualsiasi contributo colposo causale della vittima alla determinazione dell’evento.
2. Il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta parimenti inammissibile.
3. La Corte d’appello, nell’esaminare il relativo motivo d’impugnazione, ha sottolineato che il riconoscimento delle attenuanti generiche non poteva fondarsi, come sostenuto dall’imputato, sul fatto che lo stesso aveva tenuto una velocità contenuta nei limiti previsti, giacché si sarebbe trattato di valorizzare, a fini premiali, una condotta del tutto doverosa. Il Tribunale, a sua volta, aveva negato le circostanze generiche in ragione del fatto che, nella determinazione della pena, non era necessario discostarsi dal minimo edittale, non essendo emerse nel corso del dibattimento, circostanze suscettibili di positiva valutazione a tali fini.
Le sentenze di merito, considerate in modo complessivo, hanno motivato in modo congruo sul punto, in applicazione dei princìpi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte, secondo i quali il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, cod. pen. (D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270896-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610), che ha, in particolare, chiarito che, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. A fronte, poi, di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, è sufficiente, come è avvenuto nel caso di specie, che il giudice indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta (ex plurimis, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Rv. 192381; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/06/2000, Rv. 217882; Sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Rv. 219891).
Peraltro, solo in questa sede, per la prima volta, il ricorrente introduce ulteriori affermate ragioni (la positiva condotta dell’imputato al momento del sinistro e in quelli immediatamente successivi) che, oltre che nuovi perché non prospettati nel precedente grado, fanno riferimento, ancora una volta, ad apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede.
4. E’ invece fondato il terzo motivo. La Corte d’appello, nel respingere il motivo d’impugnazione relativo alla concessione della sospensione condizionale della pena e al beneficio della non menzione, si è limitata ad escludere che l’incensuratezza fosse bastevole al fine di escludere il rischio di recidivanza, considerando che la mancata comparizione dell’imputato aveva impedito la conoscenza delle proprie condizioni di vita e della consapevolezza del disvalore della condotta posta in essere.
Si tratta di argomenti che finiscono per far discendere il diniego solo dalla legittima condotta processuale di non comparire in dibattimento tenuta dall’imputato, mentre il giudizio relativo alla concessione dei benefici in esame deve avere ad oggetto i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato stesso, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei citati benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall’art.133 cod. pen. (vd., in punto di rilievo della condotta processuale dell’imputato, Sez. 5, n. 17232 del 17/01/2020, Rv. 279169). Dunque, il giudice deve motivare il proprio diniego indicando i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo al beneficio richiesto, nonostante l’incensuratezza dell’imputato, costituente un elemento di indubbia valenza positiva, che esige l’individuazione di uno o più elementi di segno contrario idonei a neutralizzarla (Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Rv. 270609).
5. In conclusione, accolto il terzo motivo e dichiarati inammissibili gli altri, la sentenza impugnata va annullata quanto alle statuizioni concernenti la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen., va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Cass. pen., IV, ud. dep. 18.02.2026, n. 6707