1. Con ricorso notificato il 26 aprile 2022 e depositato il 27 aprile 2022, Antonio Iafrate ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, affidando il gravame a due motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “Illogicità ed eccesso di potere nella figura sintomatica del travisamento dei fatti. Assoluto difetto di motivazione”), si lamenta che l’amministrazione avrebbe posto a fondamento del proprio provvedimento una motivazione stereotipata, senza tenere conto delle specificità del caso concreto.
1.2. Con il secondo (rubricato “Violazione di legge e della normativa di riferimento (circolare esplicativa per il conferimento delle ricompense)”) si deduce che l’amministrazione non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 72 del d.P.R. n. 335 del 1982 e della circolare esplicativa avente ad oggetto “Requisiti e procedure per il conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato”, sub doc. 7 allegato al ricorso, non essendo stato valutato il concreto pericolo di vita corso a suo tempo dal ricorrente.
2. L’amministrazione si è costituita in resistenza il 10 maggio 2022.
3. Con ordinanza del 17 novembre 2023 è stata richiesto all’amministrazione “il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio”.
3.1. Parte resistente ha dato seguito all’adempimento istruttorio con deposito documentale del 24 settembre 2024.
4. All’udienza di smaltimento del 16 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che i due mezzi di gravame, che in ragione della loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, siano meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
6. Risulta agli atti che, in data 15 febbraio 2018, verso le ore 6:35, il ricorrente, mentre si recava con la propria autovettura a prendere servizio presso la Sezione della Polizia Stradale di Latina, è intervenuto in un’abitazione ove era divampato un incendio e ha dapprima portato in salvo, caricandola sulle spalle, la proprietaria della detta abitazione (rinvenuta stesa a terra – in linea peraltro con quanto dalla stessa dichiarato in ordine ai fatti per cui è causa: cfr. p. 29 del doc. 3 del deposito documentale dell’amministrazione del 24 settembre 2024 – a riprova della non esigua consistenza dell’incendio, come si evince, altresì, dai passaggi della relazione del Questore dove si parla di una “densa colonna di fumo” e di “lingue di fuoco che salivano dal tetto di una abitazione saturando ed avvolgendo l’intera struttura”, nonché dal Rapporto di primo intervento dei Vigili del Fuoco, i quali hanno dato atto di aver dovuto rimuovere mq 4 di tegole per arrivare ad alcune travi interessate dal fuoco, originatosi per un guasto della canna fumaria: cfr. il già richiamato doc. 3 di parte resistente), per poi rientrarvi al fine di spegnere il gas e agire sull’origine dell’incendio, nell’attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco.
6.1. Con nota del 16 aprile 2018, il Questore di Latina ha segnalato l’odierno ricorrente, in ordine ai fatti per cui è causa, per la proposta premiale dell’encomio solenne e al contenuto di detta proposta (per consolidata giurisprudenza, non avente carattere vincolante: cfr., tra le tante, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 4 dicembre 2023, n. 1348, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 3 marzo 2022, n. 636) si sono conformati sia il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali (cfr. l’esito della seduta riportato a p. 7 del doc. 4 dell’amministrazione, che si trascrive qui di seguito: “il Consiglio, visti gli atti e alla luce dell’istruttoria, in considerazione delle capacità professionali ed operative evidenziate, delibera, a maggioranza, il conferimento dell’encomio solenne […] Al riguardo rappresenta trattarsi di un’attività di soccorso pubblico, condotta da un operatore in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Latina, che consentiva di condurre in salvo una donna bloccata all’interno di un’abitazione nella quale era divampato un incendio; nella circostanza il dipendente, avvedutosi della situazione di pericolo, dopo aver allertato i Vigili del Fuoco, si introduceva nell’abitazione riuscendo, nonostante le fiamme ed il fumo intenso, ad individuare una donna sul pavimento che tempestivamente sollevava trasportandola all’esterno dello stabile. Il dipendente, al termine del soccorso, si portava presso la Sezione Polizia Stradale di Latina per prendere regolare servizio che si protraeva anche nel pomeriggio allorquando, avvertendo crescenti malesseri, localizzati soprattutto nella regione toracica, si vedeva costretto a fare ricorso alle cure mediche. I componenti delle organizzazioni sindacali rappresentano che, a loro parere, la condotta del suddetto operatore integra i presupposti per il riconoscimento della promozione per merito straordinario”), sia il Capo della Polizia.
7. Com’è noto, la disciplina sulle ricompense premiali per le Amministrazioni di pubblica sicurezza, come innovata dall’art. 2 D.lgs. 126/2018, all’art. 66 D.P.R. n. 782/85 opera una sostanziale distinzione fra due categorie di ricompense: da un lato, quelle per meriti straordinari e speciali, vale a dire la promozione per merito straordinario, qui di interesse, e l’encomio solenne; nonché, dall’altro lato, le ricompense per lodevole comportamento, individuate nell’encomio, nella lode, nel premio in denaro e nel compiacimento.
7.1. Nello specifico, l’art. 69, rubricato “Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento”, stabilisce che la promozione alla qualifica superiore per merito straordinario “è conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, commi primo, secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni” (gli articoli richiamati poi differenziano i presupposti in base al ruolo di appartenenza), mentre l’encomio solenne (nella fattispecie riconosciuto) “è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all’amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all’esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa. (…)”.
7.2. A sua volta l’art. 72 D.P.R. n. 335/82, qui di interesse per la qualifica di appartenenza, dispone che: “La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all’Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica. (…)” (cfr., per la ricostruzione della disciplina, ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 22 aprile 2025, n. 7878).
7.3. Va poi considerato che, ai sensi dell’art. 72, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, la promozione del personale della Polizia di Stato alla qualifica superiore per merito straordinario assume come presupposti necessari la straordinaria rilevanza delle operazioni di servizio compiute sotto il profilo dei risultati conseguiti, nonché la dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali; sono invece estranei al merito straordinario i casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compie atti che non esulano dai doveri d’istituto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18 giugno 2015, n. 3084 e Id., Sez. II, sez. II, 2 febbraio 2022, n. 716).
7.4. Orbene, pur considerando l’ampia discrezionalità riconosciuta dalla giurisprudenza all’amministrazione nel valutare se i comportamenti posti in essere siano caratterizzati da eccezionalità e specialità richiesti dalla legge, deve essere al contempo ribadito il principio, affermato dalla stessa giurisprudenza, secondo cui gli atti della specie, in ogni caso, devono essere esenti da vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, di arbitrarietà, manifesta illogicità o di travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 28 luglio 2020, n. 1376).
7.5. Pertanto, se è vero che, nell’assegnazione della ricompensa agli operatori della Polizia di Stato che si siano eccezionalmente distinti nel proprio servizio, gli organi preposti godono di una discrezionalità amministrativa sicuramente ampia, è altresì vero che l’esercizio di detta discrezionalità non può prescindere dalla logica e dall’applicazione congrua, ponderata, coerente e ragionevole dei criteri in precedenza indicati e dalla completa e corretta valutazione di fatti, circostanze ed elementi che connotano l’intervento (cfr., nella prospettiva dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., anche per le considerazioni che seguono, Cons. Stato, Sez. II, 28 giugno 2024, n. 5759, relativa ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa).
8. Nella vicenda in esame l’odierno ricorrente si è prodigato in attività eccedenti i compiti di istituto allo stesso affidati, rientranti in quelli dei Vigili del Fuoco – i quali non erano al momento ancora accorsi – consistenti nel salvataggio di una persona in abitazione avvolta dalle fiamme, nello spegnimento delle fiamme e nella chiusura del gas.
8.1. Peraltro, né dalla proposta del Questore, né dall’istruttoria svolta dal Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali (consistita nell’acquisizione del rapporto di primo intervento dei Vigili del Fuoco e nel referto del 118 relativo alla persona residente nell’abitazione colpita dall’incendio) emergono elementi che consentano di stabilire se, anche mediante la proposizione di apposito quesito ai Vigili del Fuoco (come consta ad esempio essere accaduta nella vicenda, non dissimile dalla presente, decisa dalla già richiamata T.A.R. Lazio, n. 7878/2025) sia stata approfondita l’entità e l’attualità del pericolo, anche tenuto conto del tempo trascorso prima dell’intervento dei suddetti Vigili del Fuoco ovvero del rischio di esplosione in ragione della mancata chiusura – prima che vi provvedesse il ricorrente – del rubinetto del gas.
8.2. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si ritiene che nel caso di specie l’amministrazione resistente abbia scrutinato e valutato l’intervento di soccorso del 15 febbraio 2018 in modo non rispondente a detti criteri di logicità e ragionevolezza, da un lato senza ponderare in modo corretto, logico e ragionevole tutti i fatti e gli elementi contenuti nella proposta del Questore e, dall’altro lato, non considerando la disciplina normativa di riferimento e, soprattutto, gli appositi criteri dettati dalla Circolare del 15 aprile 2020, adottata a seguito dell’emanazione dell’art. 2, comma 1, lett. m), n), o), p), q) e r) del D.Lgs. 5 ottobre 2018 n. 126 (di riforma del D.P.R. n. 335/1982), recante i “Criteri di massima per il conferimento delle promozioni per merito straordinario agli appartenenti della Polizia di Stato, ai sensi degli artt. 71, 72, 73, 74, 75 e 75 bis del DPR 24/4/1982 n. 335, modificati ed introdotti dal D.Lgs. 5/10/2018 n. 126”.
8.3. Detta Circolare trova il suo presupposto normativo nell’art. 75-bis D.P.R. n. 335/1982, disposizione inserita dall’art. 2, comma 1, lett. r), D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, secondo cui: «1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per i funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato».
8.4. La Circolare, in ordine al “grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e incolumità pubblica” precisa che lo stesso si configura in tutti quei casi in cui «il dipendente consapevolmente compia atti che lo espongano a pericolo di vita particolarmente grave e finalizzati al conseguimento di risultati che superino gli ordinari doveri d’istituto; pertanto si terrà conto dei seguenti criteri specifici (da documentare in maniera incontrovertibile): – entità, attualità ed idoneità del pericolo (in relazione alla quale si legge nella relazione del Questore che la chiusura del gas, effettuata all’esito del secondo accesso nella casa in fiamme ha evitato, a fronte di una situazione che “con il passare del tempo si faceva ancora più preoccupante”, una “ben più grave catastrofe”); – percezione cosciente del pericolo (in ordine alla quale nella più volte richiamata relazione risulta che il ricorrente dapprima “senza pensarci” – e dunque senza esitare – si è introdotto una prima volta nell’abitazione per trarne in salvo la proprietaria, per poi rientrarvi “sfidando il pericolo” e “sprezzante del fumo e delle fiamme” al fine di chiudere il gas); – condizione di tempo e di luogo dell’intervento in relazione alla gravità dell’esposizione a pericolo (cfr., per tali aspetti, quanto in precedenza osservato ai paragrafi 6, 8 e 8.1); – azione individuale o contributo determinante all’esito dell’operazione (oltre a quanto osservato in precedenza al paragrafo 8.1, si richiama il seguente passaggio della relazione del Questore: “successivamente, giungevano sul posto i soccorsi richiesti che, grazie al tempestivo intervento dello Iafrate, risultavano meno gravosi da gestire”); – eventuale assenza di specifici strumenti di protezione personale o altrimenti di ausilio (cfr., a questo riguardo, i passaggi della più volte richiamata relazione nella quale si dà atto della “velenifera combinazione di gas sprigionati dalla combustione della struttura e delle suppellettili”, ovvero della “difficoltà respiratoria dovuta all’inalazione dei fumi”)».
8.5. Dalla nota del 16 aprile 2018 detti elementi emergono in modo sufficientemente chiaro e tuttavia il Questore, in modo non coerente rispetto a tali premesse (cfr., ancora, Cons. Stato, 5759/2024, cit.), ha proposto il riconoscimento dell’encomio, senza che negli atti successivamente intervenuti si sia dato conto, anche con richiamo all’istruttoria svolta, delle ragioni del conseguimento di tale riconoscimento, anziché di quello della promozione per merito straordinario.
9. In conclusione, alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso deve essere accolto ai fini del riesame da parte dell’amministrazione.
10. In ragione della particolarità e della complessità della presente vicenda sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
TAR LAZIO – ROMA, I QUATER – sentenza 03.09.2025 n. 15986