1. Con ricorso n. 10106 del 2021, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor Giancarlo Donnini aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale, avente Registro Generale n. 36 del 4 agosto 2021, notificata al sig. Giancarlo Donnini in data 05.08.2021.
2. Ai fini della compiuta illustrazione dei fatti di causa si riporta quanto segue.
2.1. L’odierno appellante deduceva di essere proprietario dei terreni contraddistinti al catasto del Comune di Artena al foglio 39, particelle 5 e 6, nonché del terreno contraddistinto al foglio 26, particella 53, ove esercita, sotto forma di impresa individuale, attività di allevamento del bestiame allo stato brado.
2.2. Trattandosi di terreni destinati per lo più a tale attività, l’appellante, al fine di evitare danni a terzi, avrebbe apposto un cancello alla sua proprietà direttamente incidente però all’interno della strada vicinale c.d. “Crepadosso”.
2.3. Il Responsabile dell’Area V del Comune di Artena, con atto prot. n. 19915 datato 9 ottobre 2018, comunicava all’appellante l’avvio del procedimento volto all’adozione del provvedimento di rimozione del cancello stesso.
2.4. Il procedimento in esame si concludeva con l’adozione dell’ordinanza, n. 135/2020, di rimozione del cancello di che trattasi.
2.5. Ritualmente impugnata dinanzi al T.a.r. del Lazio, con ricorso iscritto al n.R.G. 4622/2021, detta ordinanza n. 135/2020 veniva annullata dal T.a.r. del Lazio, con sentenza in forma semplificata n. 7191/2021 in ragione della accertata incompetenza del soggetto che aveva esercitato il potere di autotutela possessoria (il dirigente comunale, anziché del sindaco), facendo salve le ulteriori determinazioni da parte dell’autorità comunale.
2.6. In seguito, il Comune di Artena adottava l’ordinanza sindacale n. 36 del 4 agosto 2021, con cui ingiungeva all’appellante di rimuovere il cancello installato, poiché la via di “Crepadosso” risultava qualificata come strada vicinale ai sensi della D.C.C. n. 13 del 28.03.1983 e stante l’abusiva apposizione del detto cancello, in assenza della necessaria autorizzazione.
3. Avverso la citata ordinanza n. 36/2021 veniva proposto ricorso, con il quale l’odierno appellante lamentava l’illegittimità del gravato provvedimento per:
– “1. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 378, di cui all’allegato F, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 15 del D.L. Lgt 1 settembre 1918, n. 1446; violazione e/o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione”;
– “2. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 378, di cui all’allegato F, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 15 del D.L. Lgt 1 settembre 1918, n. 1446; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione”;
– “3. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 378, di cui all’allegato F, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 15 del D.L. Lgt 1 settembre 1918, n. 1446. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione”;
– “4. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 378, di cui all’allegato F, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 15 del D.L. Lgt 1 settembre 1918, n. 1446. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione, sotto un diverso profilo;
– “5. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 378, di cui all’allegato F, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 15 del D.L. Lgt 1 settembre 1918, n. 1446. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione, sotto un diverso profilo”;
– “6. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 378, di cui all’allegato F, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 15 del D.L. Lgt 1 settembre 1918, n. 1446; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Eccesso di potere Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione”;
– “7. Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 22, 31 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, della legge 7 agosto 1990, n.241. Eccesso di potere per assenza dei presupposti, carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione”.
4. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione II-quater) ha così deciso il gravame al suo esame:
– ha respinto il ricorso;
– ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 2.000 oltre accessori di legge).
4.1. In particolare, il Tribunale ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, in quanto l’annullamento disposto dalla precedente sentenza riguardava un vizio formale non avendo invece l’effetto di precludere la riedizione del potere amministrativo, attività alla quale il Sindaco aveva provveduto, dando atto dello stato dei luoghi con il provvedimento impugnato.
4.2. Ha respinto il secondo motivo di gravame, in quanto nessuna comunicazione di avvio del (rinnovato) procedimento doveva essere indirizzata al ricorrente, atteso che il riavvio del procedimento ha fatto seguito alla pronuncia dello stesso Tribunale.
4.3. Il primo giudice ha respinto l’ultimo motivo di ricorso sulla base del fatto che l’atto impugnato costituisse dichiaratamente esercizio del “potere possessorio sulle strade vicinali”.
4.4. In merito ai restanti motivi di ricorso, il T.a.r. ha ritenuto che l’assunto secondo cui il cancello sarebbe stato edificato dal ricorrente su fondo di sua proprietà, al fine di delimitarlo, senza contemporaneamente impedire alcun transito pubblico, fosse stato smentito dal verificatore nominato dal Collegio. In particolare, all’esito della verificazione è stato accertato che il cancello impedisce il passaggio sull’ “unica via pubblica da cui si può raggiungere la località Mazzafurno”, fungendo dunque da necessario collegamento tra parti diverse del territorio comunale ed essendo a tal fine impiegata. A conforto di tale argomentazione, il T.a.r. ha valorizzato la D.C.C. n. 13 del 1983, che classifica la strada quale “vicinale”, introducendo una presunzione relativa su tale carattere.
5. Avverso tale pronuncia il signor Donnini ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 05/04/2023 e depositato il 19/04/2023, lamentando, attraverso n. 5 motivi di gravame (pagine 7-17), quanto di seguito sintetizzato:
I) “Erroneità della appellata Sentenza per violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 378, di cui all’allegato F, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 15 del D.L. Lgt 1 settembre 1918, n. 1446; violazione e/o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione”.
Lamenta che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto la via Crepadosso alla stregua di una strada di uso pubblico. Nel caso di specie, difetterebbero i requisiti propri di una servitù pubblica, individuati nell’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui e nell’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse. A tal proposito, l’appellante evidenzia che la strada in oggetto terminerebbe il proprio tragitto in corrispondenza della particella n. 234, di proprietà anch’essa del sig. Giancarlo Donnini e che tutti i terreni siti in località Mazzafurno sarebbero di proprietà di due sole persone fisiche, ossia dello stesso sig. Donnini e del sig. Domenico Coculo.
II) “Erroneità della appellata Sentenza per violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 378, di cui all’allegato F, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 15 del D.L. Lgt 1 settembre 1918, n. 1446; violazione e/o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione”.
L’appellante contesta l’esito della verificazione disposta in prime cure dal T.a.r., suffragata dalla circostanza secondo cui la citata particella n. 234 confinerebbe con le particelle n.236 e n. 237, asseritamente di proprietà del sig. Coculo la prima e del Comune di Artena la seconda. Al contrario, anche tale ultimo terreno (particella n. 237) apparterrebbe a una persona fisica, ossia al sig. Domenico Coculo, che ne avrebbe chiesto ed ottenuto l’affrancazione nell’anno 1999. Con la medesima doglianza, l’appellante evidenzia due ulteriori criticità: in primo luogo, il T.a.r. avrebbe dovuto valutare che l’installazione del cancello di cui è stata ordinata la rimozione risale a circa 60 anni orsono, senza che sia mai stata formulata alcuna contestazione da parte dei proprietari dei fondi limitrofi, né da parte dell’Amministrazione resistente; in secondo luogo, il Collegio avrebbe dovuto considerare che il Comune di Artena non avrebbe mai provveduto alla manutenzione della strada interpoderale di che trattasi, la quale è da sempre priva di pavimentazione, di illuminazione e di segnaletica stradale.
III) “Erroneità della appellata Sentenza per violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 378, di cui all’allegato F, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 15 del D.L. Lgt 1 settembre 1918, n. 1446; violazione e/o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, difetto di istruttoria ed erroneità della motivazione”.
Con il presente motivo, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che l’odierno appellante non avrebbe fornito prova contraria rispetto alla presunzione di uso pubblico della via in esame. Tale prova sarebbe invece confluita nel giudizio di primo grado, avendo il ricorrente rappresentato che l’installazione del cancello risale agli anni ‘60, senza che tale circostanza divenisse oggetto di alcuna contestazione specifica, né da parte dell’Amministrazione resistente né da parte del verificatore. Si tratterebbe, dunque, di una circostanza che deve ritenersi provata, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
IV) “Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 378, di cui all’allegato F, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 15 del D.L. Lgt 1 settembre 1918, n. 1446; violazione e/o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione”.
Sostiene l’appellante che il Comune di Artena non avrebbe svolto alcuna ulteriore istruttoria, prima di adottare l’Ordinanza n. 36/2021, contravvenendo all’ordine impartito dalla precedente sentenza del T.a.r.
V) “Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione degli articoli 22, 31 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, della legge 7 agosto 1990, n.241. Eccesso di potere per assenza dei presupposti, carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione”.
Infine, il T.a.r. non si sarebbe avveduto del fatto che l’ordine di rimuovere il cancello di cui è causa è stato impartito anche ai sensi della disciplina di cui al d.P.R. n. 380/2001. Nella parte motiva del provvedimento, inoltre, si farebbe espressamente riferimento al carattere abusivo dell’opera.
6. L’appellante ha concluso chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza con vittoria di spese.
7. In data 12 maggio 2023 il Comune di Artena si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.
7.1. La difesa del Comune eccepisce l’inammissibilità delle deduzioni contenute alle pagine 2 e 14 dell’atto di appello, inerenti alla pretesa apposizione del cancello risalente ad almeno 60 anni. Tale circostanza non sarebbe stata evidenziata in primo grado. Il Comune eccepisce, altresì, l’inammissibilità delle deduzioni contenute alla pagina 6 dell’atto di appello ove si rappresenta che i terreni oltre il cancello sarebbero solamente di proprietà dell’appellante e del sig. Coculo. Anche la suddetta circostanza non sarebbe stata sollevata nel giudizio di primo grado. Peraltro, le risultanze della verificazione sotto tale profilo non avrebbero trovato alcuna contestazione da parte del sig. Donnini. Ancora in rito, l’appellato eccepisce l’inammissibilità del gravame proposto dal sig. Donnini poiché l’atto di appello non conterrebbe, così come previsto ex art. 101, comma 1, c.p.a., censure specifiche alla sentenza impugnata ed ai capi della stessa, limitandosi a riproporre le motivazioni contenute nel ricorso del giudizio innanzi il T.a.r. Sostiene la difesa dell’Ente che la sentenza di prime cure risulterebbe scevra da ogni vizio, avendo la stessa accertato che il cancello è stato apposto su una via pubblica, segnatamente via del Crepadosso, da cui si può raggiugere la località di Mazzafurno. Decisivi sarebbero stati i risultati della verificazione disposta dal Collegio. L’accertamento peritale avrebbe infatti rilevato che i terreni oltre il cancello erano di proprietà oltre che del sig. Coculo anche del Comune di Artena e dello stesso Simone Riccitelli, individuato dallo stesso appellante come controinteressato nel presente giudizio. Ad ogni modo, si precisa nella verificazione, i terreni oltre il cancello, ivi inclusi quelli del sig. Donnini, sarebbero gravati da uso civico e come tali destinati all’utilizzo dell’intera comunità di Artena. Le predette conclusioni non avrebbero trovato smentita, in quanto pacificamente accettate dall’appellante. La natura pubblica della via in oggetto troverebbe ulteriore conforto nella delibera del Consiglio comunale n. 13 del 28.3.1983, che ha qualificato la via di Crepadosso come strada vicinale. Viene eccepita l’inammissibilità di quanto dedotto dall’appellante in merito all’assenza di manutenzione – da parte del Comune – che avrebbe interessato la strada per anni, poiché si tratterebbe di circostanza rappresentata per la prima volta nel giudizio di secondo grado. Le argomentazioni citate sarebbero in ogni caso prive di fondatezza. L’appellato deduce l’infondatezza del motivo avente ad oggetto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché non solo l’ordinanza sindacale richiamerebbe la notifica dell’avvio del procedimento nei confronti del ricorrente che ha portato poi all’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi, ma, in aggiunta, la fattispecie ricadrebbe in una delle ipotesi di deroghe ed eccezioni all’art. 7 della legge 241/1990, così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza. In merito al motivo concernente la violazione degli effetti conformativi del giudicato, il Comune di Artena sostiene di avere verificato la sussistenza di eventuali sbarramenti ad altri fondi per effetto dell’apposizione del cancello da parte del sig. Donnini, in osservanza del giudicato amministrativo, prima di emanare l’ordinanza impugnata in primo grado. Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, dal provvedimento del Comune, nonché dalla sentenza di primo grado, emergerebbe che l’Ente abbia esercitato il proprio potere e diritto sulle strade vicinali, e nella parte motiva è espressamente e continuamente riportato.
8. In data 30 ottobre 2025 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In merito all’eccezione di inammissibilità ex art. 104 c.p.a., parte appellante richiama il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, nel quale sarebbero già state rappresentate tutte le circostanze riproposte in grado di appello. Nemmeno l’eccezione di inammissibilità ex art. 101, comma 1, c.p.a. coglierebbe nel segno, in quanto ogni singolo motivo di appello conterrebbe il riferimento ai capi di sentenza gravati e l’enucleazione specifica delle ragioni su cui è stata incentrata la critica al percorso logico-giuridico seguito dai primi giudici. Nel merito, le argomentazioni della difesa comunale verrebbero smentite dalla perizia tecnica depositata in atti il 22 ottobre da parte appellante.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 3 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione. Nel corso della discussione orale della causa le parti presenti hanno insistito per le rispettive prospettazioni. Parte appellante ha, in particolare, evidenziato lo stato dei luoghi attuale di abbandono ed incuria e che trattasi di area adibita a pascolo. Controparte reitera le eccezioni di inammissibilità ed insiste per il rigetto dell’appello alla luce delle risultanze della verificazione (trattasi di terreni gravati da usi civici); evidenzia l’irrilevanza dello stato attuale dei luoghi.
10. L’appello, per le ragioni di cui infra, è da reputare infondato.
11. L’infondatezza delle questioni sollevate consente di reputare assorbite le eccezioni di inammissibilità sollevate da parte resistente.
Non è poi suscettibile di essere presa in esame la perizia giurata di cui fa cenno parte appellante in sede di memoria conclusionale, in quanto prodotta tardivamente soltanto in questa sede di giudizio.
12. Infondati sono i primi due motivi di gravame, suscettibili di trattazione congiunta, coi quali si contesta la natura pubblica della via alla luce dei plurimi elementi valorizzati dal giudice di prime cure, stante le risultanze del disposto approfondimento istruttorio che si conclude affermandosi quanto segue: “il tratto della strada vicinale di Crepadosso delimitato dal cancello è funzionale al collegamento di altre zone del territorio non di proprietà del ricorrente, quindi soggetta a pubblico transito”.
Quanto evidenziato da parte appellante non è, quindi, in grado di contraddire le specifiche risultanze della verificazione disposta dal giudice di prime cure.
Sulla questione sollevata peraltro si registra anche un preciso orientamento di questo Consiglio secondo cui “Una strada rientra nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato “iure servitutis publicae” da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell’esistenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico. Della sussistenza di tali elementi il Comune, interessato a far valere l’uso pubblico della via, deve dare idonea dimostrazione, salvo che la strada non sia inserita nell’elenco delle strade comunali, ciò rappresentando una presunzione semplice di appartenenza della stessa all’ente ovvero del suo uso pubblico” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 1° luglio 2024, n. 5811).
Evidenzia poi l’appellante che:
– “detto terreno è di proprietà del Sig. Domenico Coculo, che ne ha chiesto ed ottenuto l’affrancazione nell’anno 1999 (doc. n. 2 relazione Riccitelli)”;
– “l’istallazione del cancello di cui è stata ordinata la rimozione risale a circa 60 anni orsono, senza che sia mai stata formulata alcuna contestazione da parte dei proprietari dei fondi limitrofi, né da parte dell’Amministrazione Resistente”;
– “il TAR avrebbe dovuto considerare che il Comune di Artena non ha mai provveduto alla manutenzione della strada interpoderale di che trattasi, la quale è da sempre priva di pavimentazione, di illuminazione e di segnaletica stradale (doc. n. 7, allegato al Ricorso)”.
Ebbene, tali considerazioni risultano contradette dalla relazione del verificatore avendo accertato che “Nello specifico della porzione stradale di Crepadosso ostruita dal cancello si può constatare che la sua consistenza di superficie cartografica stimata di circa 780 mq (vedi mappe – allegato 6), è parte integrante delle strade pubbliche del Foglio 26, che totalmente somma una consistenza di superficie censuaria (nel Registro delle Partite – Partita Speciale 5 pari a 3663 mq (vedi allegato 6). Si evidenzia che tali superfici non sono di fatto comprese nelle Particelle limitrofe, rispettivamente la 53 del Foglio 26 e le altre 5 e 6 del Foglio 39, regolarmente attribuite ai rispettivi proprietari (nel caso il ricorrente Giancarlo Donnini)”.
Soggiunge che:
“In merito all’utilità pubblica, rispondente al quesito se la strada vicinale di Crepadosso prosegua oltre il cancello apposto dal ricorrente, per collegare altre zone del territorio che non siano di proprietà dello stesso ricorrente, si fa presente che sebbene la strada termini in adiacenza della particella 234 (ex Particella 7/parte) del Foglio 39 di proprietà del ricorrente (acquisita con Ordinanza del Tribunale di Velletri del 24/06/2009 Rep. 1710 – aggiunta annotazione del 23/07/2009 – allegato 7), sulla citata Particella grava in termini di diritto “l’uso di proprietà superficiaria per il diritto di pascolo” attribuito al Comune di Artena. Inoltre, anche sulla confinante Particella 236 (anch’essa ex
Particella 7/parte) di proprietà di Domenico Coculo (acquisita con Ordinanza del Pretore di Velletri del 18/05/1999 Rep. 313 – allegato 8), grava il diritto d’uso di proprietà superficiaria per il diritto di pascolo, in favore del Comune di Artena, derivato dalla ex Particella 7. Mentre, l’ulteriore Particella 237 (sempre derivata dalla ex 7/parte) è di specifica proprietà del Comune di Artena, in quanto proveniente di risulta dalle Ordinanze di affrancazione succitate, a sua volta è confinante con la predetta Particella 236 (vedi mappa di copertina e allegato 6). Per quanto detto, si individua quindi l’esigenza funzionale della strada vicinale contesa, per il raggiungimento delle suddette Particelle, essendo attualmente l’unica via pubblica da cui si può raggiungere la località “Mazzafurno” del Comune di Artena, per l’appunto zona nella quale ricadono le suddette Particelle. Si riporta, inoltre, che in vari documenti di prassi catastale per i frazionamenti delle strade che hanno perso l’uso pubblico è necessario acquisire la sottoscrizione dell’Ente Comunale con un’apposita dichiarazione “che la strada oggetto di frazionamento non è più riportata nell’elenco delle strade vicinali e che per la stessa l’Ente Locale non vanta alcun diritto e risulta cessato o assente ogni uso pubblico”.
Trattasi di elementi adeguatamente convergenti suffragati da precisi riscontri documentali non adeguatamente contraddetti da parte appellante.
Nemmeno può condividersi quanto dedotto da parte appellante nel senso che avrebbe ritualmente contestato la risalenza dell’intervento ad almeno 50 anni prima, non rinvenendosi specifici rilievi al riguardo.
Infatti parte appellante valorizza passaggi lessicali a pagg. 2 e 19 del ricorso di primo grado che non riguardano però l’alveo delle censure sollevate.
13. Infondato è anche il terzo motivo, col quale si valorizzano le predette circostanze in quanto apparentemente non contestate da entrambe le parti.
Al riguardo si registra un preciso orientamento di questo Consiglio di Stato (Sez. VI, 23 dicembre 2024, n. 10319) secondo cui “Il principio di non contestazione, disciplinato dall’art. 115 c.p.c., dispensa la parte dall’onere di provare solo i fatti non specificatamente contestati dalla controparte. Tuttavia, l’applicazione di tale principio non può estendersi all’accertamento di questioni di diritto, implicando che la mancata contestazione dei fatti non esonera il giudice dall’onere di un esame dettagliato e motivato della documentazione presentata in atti”.
14. Infondato è, altresì, il quarto motivo col quale si denuncia che l’attività istruttoria del Comune non è stata seguita da apposito avviso di avvio del procedimento.
Anche a tal riguardo si registra un preciso orientamento di questo Consiglio di Stato (Sez. II, 1 agosto 2025, n. 6830) secondo cui “La riedizione del potere amministrativo in esecuzione di un giudicato deve attenersi alle prescrizioni conformative individuate dal giudice. Tuttavia, non è necessaria la riapertura del procedimento amministrativo con una nuova comunicazione ex art. 7 della L. n. 241/1990 qualora i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica rimangano immutati rispetto a quelli già oggetto di precedente contestazione.”.
Nel medesimo senso si è espresso questo Consiglio con altra precedente pronuncia, osservando che “Il giudicato di annullamento risulta idoneo a produrre altresì effetti preclusivi, impedendo all’Amministrazione, nella fase di riedizione del potere, di ripetere le illegittimità già riscontrate in giudizio, nonché effetti conformativi, imponendo all’Amministrazione di assumere le determinazioni di competenza relative alla stessa vicenda amministrativa in cui è stato adottato il provvedimento annullato in giudizio, nel rispetto dei criteri direttivi discendenti dalla relativa pronuncia giurisdizionale” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2022, n. 7293).
15. Infondato è, infine, il quinto motivo di gravame, col quale si deduce che, contrariamente a quanto opinato dal T.a.r., il provvedimento impugnato non costituisce “esercizio del “potere possessorio sulle strade vicinali”, atteso che, nella parte motiva del provvedimento, “si fa espressamente riferimento al carattere abusivo dell’opera” e che pertanto si contesta.
Invero, va preso atto dell’esatto quadro motivazionale dell’Ordinanza dirigenziale, n. 36 del 4 agosto 2021, impugnata in prime cure, in quanto facente leva in via principale e potenzialmente assorbente sulla circostanza relativa alla classificazione della via quale “strada vicinale” e pertanto assimilata “alle strade comunali”.
16. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
17. Le spese di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.
CONSIGLIO DI STATO, VII – sentenza 19.12.2025 n. 10077