Con il presente gravame, la ricorrente – titolare di una invalidità certificata pari al 100% e detentrice dell’alloggio sito in Roma, -OMISSIS-(già -OMISSIS-) identificato catastalmente al -OMISSIS-, particella 641 – impugna la determinazione in epigrafe con cui l’amministrazione comunale ha disposto lo sgombero di tale immobile di proprietà capitolina, sito all’interno dell’Istituto Scolastico scuola secondaria “-OMISSIS-” e adibito ad alloggio di servizio del relativo custode, ricorrendo ai poteri dell’autotutela possessoria ex art. 823, comma 2, c.c., trattandosi di bene appartenente al patrimonio indisponibile di Roma Capitale.
La ricorrente – nel confermare che il marito, al quale l’alloggio era stato assegnato quale custode l’11 marzo 1982, sia andato in pensione il 15 dicembre 2007 e poi deceduto in data 4 febbraio 2017 – chiede l’annullamento di tale sgombero, affidando il ricorso alle seguenti censure.
1. Nullità del provvedimento per nullità della notifica e mancanza di elementi essenziali in relazione all’essere stata l’avversata determina dirigenziale notificata alla ricorrente, però “apponendo(vi) una relata priva di data”;
2. Carenza e erroneità della motivazione – Inesistenza e infondatezza dei presupposti – Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – Violazione della delibera giunta capitolina n. 1254/1999 – Sussistenza di rapporto convenzionale/contrattuale regolarmente in essere – Perdita della indisponibilità – Violazione degli articoli 823 e 826 c.c., carenza di potere e/o incoerenza, sostanzialmente sostenendo che ormai il bene per cui è causa apparterrebbe al patrimonio disponibile di Roma Capitale, di talché all’amministrazione sarebbe preclusa l’autotutela possessoria.
Il marito, assegnatario dell’alloggio di servizio, dopo il pensionamento avrebbe, infatti, continuato a fruire di “regolare concessione dell’immobile” in forza della richiamata delibera giuntale n.1254/1999, invece non citata nell’atto avversato.
L’esistenza di un rapporto (contrattuale o concessorio) sarebbe, peraltro, attestata dagli avvisi di pagamento ricevuti e regolarmente ottemperati prima dal coniuge e, poi, dalla ricorrente, nonché dalla piattaforma informatica dell’amministrazione capitolina deputata alla gestione del rapporto concessorio, ove nella sezione appositamente riservata all’accesso della ricorrente sarebbe testualmente richiamata una “concessione stipulata in data 5.2.2017” (come accennato, giorno successivo alla data di decesso del marito, già custode e assegnatario dell’immobile).
La ricorrente avrebbe anche pagato regolarmente le utenze dell’appartamento, occupandosi altresì degli aspetti manutentivi.
3. Violazione dell’art. 27 commi 140 e seguenti della l.r. n. 1/2020, in relazione all’aver la ricorrente avanzato relativa domanda, regolarmente protocollata da Roma Capitale, di regolarizzazione, sicché (in tesi) “Nelle more del perfezionamento dell’iter, tuttora in corso, il Comune non può procedere a sgombero e/o rilascio”.
4. Eccesso di potere per disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta – Sussistenza di iter deliberativo sulla materia, richiamandosi “l’imminente approvazione di una delibera” destinata a “sana(re) i rapporti tra il Comune e le famiglie degli ex custodi”.
Roma Capitale si costituiva in giudizio, ribadendo “l’appartenenza del bene di cui è causa al patrimonio indisponibile”, in ragione della sua collocazione all’interno del plesso scolastico e della sua natura pertinenziale rispetto all’utilizzo scolastico, nonché evidenziando come l’alloggio, già concesso al marito della ricorrente in qualità di custode, non sia stato da costui riconsegnato al momento del pensionamento e come, dunque, la ricorrente abbia continuato ad occuparlo senza titolo, prima con il coniuge e poi, alla morte di quest’ultimo, da oltre sette anni, da sola, anch’essa non ottemperando all’obbligo giuridico della sua restituzione, nonostante il servizio che ne giustificava l’uso, funzionalmente correlato al servizio pubblico della scuola, fosse cessato sin dal 2007.
La ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del gravame proposto, anche alla luce della sopravvenuta deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21/2025, approvata in data 23 gennaio 2025, sull’assunto che “L’art. 3 della delibera legittima pienamente il diritto della ricorrente sull’immobile”.
La Sezione con ordinanza cautelare n. 5053/2024 accoglieva l’istanza cautelare “tenuto conto … del grave pregiudizio derivante all’interessata dall’esecuzione dello sgombero dell’alloggio di cui trattasi, nel quale la ricorrente vive da considerevole tempo, da ritenersi prevalente, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, rispetto a quello pubblico all’immediata esecuzione del rilascio”.
La stessa Sezione all’esito dell’udienza pubblica del 26 febbraio 2025 con ordinanza n. 4559/2025, “Rilevato che, con delibera assembleare, n. 21/2025, Roma Capitale ha introdotto disposizioni afferenti agli alloggi di servizio dei custodi”, richiedeva “a Roma Capitale di verificare, valutare e quindi pronunciarsi espressamente, entro 5 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza (ovvero dalla sua notifica, se anteriore), sull’impatto di tale delibera sulla posizione della ricorrente, tenuto conto della sussistenza di invalidità totale dichiarata” nonché di rendere “notizie in merito alla valutazione sulla eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali e alla individuazione di possibili soluzioni alla problematica abitativa”.
Roma Capitale adempiva a tale incombente istruttorio depositando in atti, in data 4 agosto 2025, la relazione del proprio Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative prot. -OMISSIS- del 4 agosto 2025, in cui si riferisce che comunque “difetta il requisito di cui alla lettera d) relativo alla regolarità nel pagamento dell’indennità di occupazione in quanto, allo stato, risulta a suo carico un’esposizione debitoria maturata a tutto il 31/07/2025 pari ad euro 10.461,69, importo provvisoriamente richiesto dall’Amministrazione che sarà oggetto di rideterminazione per l’ultimo quinquennio con i criteri di cui alla normativa regionale vigente di Edilizia Residenziale Pubblica per il tramite del gestore AEQUA ROMA. Peraltro, anche l’indennità di occupazione provvisoria è stata oggetto di formale contestazione e diffida al pagamento con atto di costituzione in mora ai sensi dell’art.1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160”, concludendo, dunque, che “la sussistenza dei sopradetti requisiti, potrebbe ritenersi integrata compiutamente nell’ipotesi in cui la ricorrente provvedesse al pagamento anche rateale delle somme pregresse dovute”.
Parte ricorrente con propria memoria depositata il 2 ottobre 2025 chiedeva il rinvio dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del ricorso “anche per consentire alla ricorrente, qualora fosse accertata la sussistenza di un credito comunale, allo stato evidentemente incerto, di poterlo saldare e per l’effetto rientrare nei parametri di cui alla D.A.C. n. 21/2025, dichiarandosi sin da ora disposta al pagamento in siffatta eventualità”.
Roma Capitale con successiva memoria nel “prende(re) atto della volontà della ricorrente di voler saldare il debito (onde rientrare nei parametri di cui alla D.A.C. n. 21/2025) … aderi(va), al fine di verificare le effettive volontà delle istante, alla richiesta di rinvio del procedimento”.
Seguiva il deposito da parte dell’Avvocatura Capitolina della nota del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative del 20 ottobre 2025 di diniego dell’istanza di regolarizzazione all’epoca avanzata dalla ricorrente attesa l’esclusione dell’alloggio di cui è causa dall’edilizia residenziale pubblica e come tale insuscettibile di regolarizzazione ai sensi dell’invocata l.r. Lazio n. 1/2020.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, il legale di parte ricorrente insisteva per il rinvio dell’udienza. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Deve essere, innanzi tutto, disattesa l’istanza di rinvio avanzata dal legale di parte ricorrente, alla quale ha aderito anche l’Avvocatura Capitolina, in ossequio a quel consolidato orientamento – che il Collegio condivide – che ritiene che “La decisione finale in ordine ai concreti tempi della discussione spetta al giudice, il quale deve verificare l’effettiva opportunità di rinviare l’udienza, giacché solo in presenza di situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, il rinvio dell’udienza è per lui doveroso, e in tale ambito si collocano, fra l’altro, i casi di impedimenti personali del difensore o della parte, nonché quelli in cui, per effetto delle produzioni documentali effettuate dall’Amministrazione, occorra riconoscere alla parte, che ne faccia richiesta, il termine di sessanta giorni per la proposizione dei motivi aggiunti” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 21 settembre 2022, n. 8120).
Nel caso di specie, come accennato, il legale della ricorrente ha chiesto il rinvio della causa in relazione all’eventualità che il provvedimento di sgombero possa essere sostanzialmente superato dall’ulteriore attività provvedimentale dell’amministrazione comunale da esercitarsi in ossequio alle sopravvenute previsioni della citata deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21/2025.
Ebbene, il Collegio è dell’avviso che le circostanze allegate dalla ricorrente a sostegno della propria istanza di rinvio inducano a ritenere insussistenti i presupposti per un’ulteriore dilazione della definizione dell’odierno contenzioso, tanto più in ragione del fatto che tale deliberazione assembleare n. 21/2025 è di per sé incapace di incidere, in ossequio al noto principio del tempus regit actum, sulla legittimità del preesistente provvedimento di sgombero avversato, bensì idonea solo ad orientare la futura ed eventuale attività provvedimentale che Roma Capitale vorrà adottare in ossequio alle previsioni di cui all’art. 3 di tale d.A.C. n. 21/2025, che, come si vedrà, viene fatta espressamente salva da questa decisione, invero volta ad accertare la legittimità di un atto ad essa anteriore.
L’istanza di rinvio avanzata dalla ricorrente non appare, dunque, meritevole di accoglimento.
Ciò posto, il ricorso è infondato, condividendo il Collegio quanto già affermato da questa Sezione in relazione a talune fattispecie pressoché sovrapponibili alla presente (in tal senso, le sentenze n. 2209/2025 e n. 2258/2025 ed i precedenti ivi richiamati).
Priva di qualsiasi pregio appare la doglianza con cui la ricorrente si duole del fatto che la determinazione dirigenziale sarebbe stata “notificata apponendo una relata priva di data”, risultando per tabulas, dal deposito documentale eseguito da parte resistente il 31 ottobre 2024 come l’atto avversato sia stato dapprima pubblicato presso l’albo pretorio di Roma Capitale e, successivamente, notificato nelle mani della ricorrente il 2 settembre 2024 (in tal senso, la nota della Polizia di Roma Capitale prot. -OMISSIS-del 6 settembre 2024, in atti), circostanza peraltro espressamente riconosciuta anche in ricorso (ove si riferisce che la notifica sarebbe avvenuta il 9 dello stesso mese).
Risulta, peraltro, che lo scopo della notifica, consistente nel porre il destinatario a conoscenza del contenuto dell’atto per lui lesivo, sia stato comunque raggiunto, con la conseguenza che la riferita nullità, laddove esistente, sarebbe in ogni caso ormai sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
Ugualmente privo di pregio appare, poi, la mancata indicazione, nella parte dispositiva del provvedimento, dello specifico nominativo del soggetto verso cui l’atto dovrebbe dispiegare efficacia, ivi qui determinandosi la riacquisizione immediata dell’alloggio per cui è causa “nei confronti di chiunque occupi il bene”.
Appare, infatti, del tutto incontestato dalla ricorrente che lei occupi l’immobile per cui è causa – su tale assunto si fondano a ben vedere tutte le ulteriori censure formulate in ricorso – con la conseguenza che il provvedimento avversato non potrà che dispiegare effetto nei suoi confronti, come peraltro confermato dall’aver costei avanzato relativo ricorso volto all’annullamento di tale atto.
A ciò si aggiunga come la ricorrente abbia quanto meno concorso a rendere difficoltosa la sua identificazione, risultando dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale, come anche trascritti nell’atto impugnato, come l’alloggio, reso oggetto di svariati sopralluoghi in giorni ed orari diversi, sia sempre risultato chiuso e l’occupante del bene, in spregio a quanto richiesto negli avvisi di presentazione ivi rilasciati, non abbia mai provveduto a presentarsi.
Deve essere, poi, disattesa la doglianza con cui la ricorrente assume che l’alloggio in questione rientrerebbe nel patrimonio disponibile dell’amministrazione con la conseguenza che, per rientrare in possesso dello stesso, Roma Capitale non avrebbe potuto esercitare l’autotutela esecutiva bensì fare ricorso agli ordinari mezzi di tutela innanzi al giudice ordinario.
Risulta, infatti, incontestato tra le parti nonché dalla documentazione versata agli atti dalla resistente che l’immobile sia sito all’interno di un corpo di fabbrica dell’Istituto Scolastico scuola secondaria “-OMISSIS-”, quale porzione immobiliare adibita ad alloggio di servizio del custode dell’istituto medesimo, e che lo stesso sia pertinenza e servizio di tale complesso scolastico così da essere, pertanto, ascritto alla categoria inventariale dei beni indisponibili, in quanto utilizzato per fini sociali e/o istituzionali (in tale senso, la nota del Dipartimento Patrimonio prot. QC/60367 del 30 ottobre 2024).
Ne discende come la collocazione dell’immobile e la sua natura pertinenziale rispetto all’utilizzo scolastico e, dunque, ad un fine istituzionale ne determinino l’appartenenza al patrimonio indisponibile di Roma Capitale (in termini, questa Sezione n. 8993/2020), con la conseguenza che effettivamente l’alloggio risulta essere occupato senza titolo alcuno dalla ricorrente fin dalla collocazione a riposo del coniuge da custode del complesso scolastico in questione, atteso che “vi è connessione funzionale tra la concessione del bene a fini alloggiativi e lo svolgimento del rapporto di servizio, la cui cessazione determina … la decadenza della concessione demaniale” (T.A.R. Campania, Napoli, n. 1540/2019).
Né alcun rilievo in senso contrario assume la circostanza che la ricorrente abbia continuato a versare in favore dell’amministrazione un corrispettivo, “che può, al più, può essere qualificato come una sorta di indennità per l’occupazione senza titolo dell’immobile”, considerato che “alcuna conversione formale in rapporto negoziale ovvero alcuna ipotesi di rapporto contrattuale di fatto può essere infatti ipotizzata”, che “la P.A. è sempre vincolata al rispetto della forma scritta ad substantiam, onde principiare un rapporto negoziale” e che “neppure paiono configurabili quelle ipotesi tipiche in cui un rapporto fondato su un affidamento qualificato possa modellarsi sulla falsariga di un contratto tipico, posto che quella che viene in questione non è altro che la normale evenienza rappresentata dalla cessazione di un rapporto negoziale intuitu personae, con permanenza senza titolo nell’immobile di un soggetto non legittimato” (in tal senso, questa Sezione n. 8993/2020, già citata).
Lo stesso è a dirsi per la circostanza, invece valorizzata in ricorso, che nella piattaforma informatica dell’amministrazione capitolina apparirebbe il riferimento ad una concessione comunale risalente alla data di morte del marito della ricorrente, trattandosi, come ben evidenziato dall’Avvocatura in atti, di una dicitura generata in automatico dal sistema volta di cui l’amministrazione si avvale per esigenze di mera regolarità contabile, in quanto tale priva di qualsiasi valenza probatoria dell’esistenza di un relativo rapporto concessorio, attesa la necessità a tal fine della stipula di un relativo atto di concessione dell’immobile.
Risulta, dunque, smentito quanto affermato dalla ricorrente in merito al dover essere il relativo rapporto “inquadrato a tutti gli effetti alla stregua di un contratto (patrimonio disponibile) o, in subordine, di una concessione (patrimonio indisponibile/demaniale)”, avendo la giurisprudenza già chiarito come in generale “la dismissione di un bene incluso nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili di un Comune, ex art. 826 c.c., comma 3, con conseguente regressione al patrimonio comunale disponibile …, necessita di una manifestazione di volontà, espressa in un atto amministrativo, e la materiale cessazione della destinazione al servizio pubblico, non essendo sufficiente, a tale scopo, una trascurata gestione …, sebbene prolungata”, evidenziando come “la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell’ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un’immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all’uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo” (Corte di Cassazione n. 26982/2018 ed i precedenti ivi richiamati).
Alcun rilievo assume, peraltro, in senso contrario, il riferimento alla delibera di Giunta Capitolina n.1254/1999, di cui si lamenta l’omessa menzione nell’atto avversato, trattandosi di un atto giuntale del tutto inconferente e, dunque, inidoneo a costituire valido titolo per poter affermare che l’immobile sia stato regolarmente concesso al marito della ricorrente, in quanto riferito, per quel che qui interessa, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), originariamente destinati ai custodi e portieri dei relativi edifici E.R.P. poi cessati dal servizio, del tutto diversi rispetto da quello oggetto del contendere (come visto, preordinato alla vigilanza e controllo di un istituto scolastico e non anche di un edificio destinato all’assistenza abitativa), nonché volto solo a stabilire – sul presupposto che “non sussiste una necessità immediata del Comune di rientrare in possesso degli alloggi di servizio occupati” – che gli utilizzatori, che possiedano i requisiti per essere beneficiari di siffatti immobili E.R.P., corrispondano “temporaneamente” una relativa indennità di occupazione.
Ne consegue la sussistenza nel caso di specie del potere di autotutela esecutiva come intestato e correttamente esercitato dall’amministrazione nei riguardi di un bene di tal natura abusivamente occupato, considerato che “all’autorità amministrativa è attribuito il potere di agire in autotutela per recuperare il possesso di beni pubblici, sia che si tratti di demaniali, sia che si tratti – come nell’ipotesi di specie, trattandosi di alloggio di servizio – di beni patrimoniali indisponibili (cfr ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 14/02/2008, n. 510; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 10/05/2006 n. 3432), ferma restando la possibilità di fare ricorso agli ordinari rimedi di tutela della proprietà e del possesso previsti dal codice civile” (in termini, T.A.R. Campania, Napoli, n. 2059/2013).
Il gravato provvedimento risulta, quindi, correttamente e sufficientemente motivato in relazione ai presupposti di fatto e di diritto (cessazione dal servizio da parte del soggetto assegnatario dell’alloggio di servizio e conseguente occupazione abusiva del medesimo), essendo indubbio che la concessione in godimento dell’alloggio di servizio fosse correlata al nesso funzionale fra il servizio di custode in precedenza svolto e l’alloggio medesimo, cosicché all’atto della cessazione del servizio il godimento diviene sine titulo, con possibilità di ricorso ai cennati poteri di autotutela esecutiva, senza che occorra alcuna motivazione sotto il profilo della comparazione dell’interesse della parte pubblica – legittimamente indicato nell’ipotesi di specie nella necessità di ripristino della legalità, al fine di destinare il cespite occupato alle sue finalità istituzionali – con quelle della parte occupante sine titolo.
Ugualmente priva di rilievo appare la circostanza che la ricorrente abbia avanzato ai sensi della l.r. Lazio n. 1/2020 una relativa domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio in questione, la cui pendenza (in tesi) impedirebbe a Roma Capitale di procedere allo sgombero dell’alloggio medesimo (terzo motivo di ricorso), trattandosi di una disciplina pur sempre inconferente, espressamente riferita ai soli alloggi di E.R.P., con conseguente radicale inapplicabilità del relativo procedimento di regolarizzazione all’immobile per cui è causa. L’art. 10, comma 2, della l.r. Lazio n. 12/1999, di “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” chiarisce, infatti, che “Sono esclusi dall’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa gli alloggi: … c) di servizio, per i quali la normativa vigente preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione”.
Peraltro tale istanza risulta in atti che sia stata da ultimo espressamente disattesa dal Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative con nota del 20 ottobre 2025, depositata in giudizio da Roma Capitale il 27 dello stesso mese, rispetto alla quale il legale di parte ricorrente nemmeno ha manifestato la volontà di proporre avverso di essa eventuali relativi motivi aggiunti.
Deve, infine, essere disatteso anche il quarto ed ultimo motivo di ricorso con cui la ricorrente invoca il contenuto della deliberazione poi adottata in corso di causa dall’Assemblea Capitolina n. 21 del 23 gennaio 2025, avente ad oggetto “Alloggi di servizio dei custodi dei plessi, delle strutture e degli istituti scolastici di proprietà di Roma Capitale – Piano di recupero degli immobili adibiti ad alloggi degli incaricati del servizio di custodia e disciplina del loro utilizzo temporaneo, nelle more della definizione da parte dell’Amministrazione capitolina delle azioni necessarie per la valorizzazione di tale parte del patrimonio immobiliare pubblico – Mantenimento della funzionalità degli immobili e adozione di ogni misura utile ad evitarne il depauperamento” , atteso che, come noto, in ossequio al principio del tempus regit actum, la legittimità di un atto amministrativo deve essere accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 agosto 2016 n. 3536).
Ciò non toglie, comunque, come con siffatta deliberazione l’Assemblea Capitolina abbia dato mandato al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative e alle Strutture Capitoline consegnatarie – oltre che “di completare le procedure di recupero già avviate sia in caso di rilascio forzoso che in caso di rilascio volontario dell’immobile” – comunque di “di valutare l’assegnazione del bene in concessione temporanea, in regime di detenzione e custodia, dietro corresponsione di una indennità di occupazione determinata secondo il criterio di quantificazione stabilito per l’edilizia residenziale pubblica considerando, in riferimento all’intero nucleo utilizzatore dell’immobile, i requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla normativa di riferimento, all’ex custode … al coniuge in vedovanza o al convivente di fatto (unito da almeno 5 anni al momento del decesso dell’ex custode) di età superiore ai 65 anni o con invalidità superiore ai 2/3 … alle seguenti condizioni” ivi previste.
Ne discende come resti, dunque, impregiudicato il potere dell’amministrazione capitolina di valutare, in ossequio a tale sopravvenuta deliberazione, l’assegnazione alla ricorrente dell’alloggio per cui è causa in concessione temporanea, limitandosi il Collegio al riguardo ad evidenziare – pena la violazione del divieto di pronunciarsi sull’esercizio di poteri amministrativi ancora non esercitati cristallizzato all’art. 34, comma 2, c.p.a. – come all’esito dell’istruttoria disposta dalla Sezione con ordinanza n. 4559/2025, il competente Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative abbia riferito come nel caso di specie ricorrano tutte le condizioni a tal fine necessarie, ad eccezione dell’esistenza di una riferita situazione debitoria pregressa, peraltro contestata dalla ricorrente e, comunque, da costei sanabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. d), della d.A.C. n. 21/2025, come peraltro espressamente riconosciuto dallo stesso Dipartimento (in tal senso, la citata nota prot. -OMISSIS- del 4 agosto 2025).
In conclusione, per quanto fin qui detto il ricorso deve, dunque, essere respinto, attesa la legittimità del provvedimento avversato, fatto salvo ogni eventuale potere che Roma Capitale vorrà esercitare in ossequio alle previsioni della sopravvenuta deliberazione assembleare n. 21/2025, anche tenendo conto dell’istruttoria resa nell’ambito del presente giudizio.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie e l’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
TAR LAZIO – ROMA, II – sentenza 18.11.2025 n. 20562