Proprietà, possesso e diritti reali – Occupazioni illegittime della P.A. e diritto del proprietario al risarcimento del danno

Proprietà, possesso e diritti reali – Occupazioni illegittime della P.A. e diritto del proprietario al risarcimento del danno

Con ricorso in riassunzione ex art. 11 c.p.a., notificato il 29 gennaio 2013 e depositato il successivo 11 febbraio, la ricorrente – premesso di essere proprietaria di un’area di circa 800 mq sita in Villabate, individuata in catasto al foglio -OMISSIS-, occupata ai fini della realizzazione di un’opera pubblica (area a verde adiacente la Chiesa di S. Giuseppe) ed irreversibilmente trasformata – ne ha prospettato la rinuncia abdicativa, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita della proprietà nonché dall’abbattimento degli alberi insistenti sul fondo e dalla demolizione dell’impianto idrico privato già ivi presente.

Con sentenza -OMISSIS- del 19 novembre 2021, questo Tribunale, sez. II ha respinto il ricorso, ritenendo non prospettabile la rinuncia abdicativa alla proprietà del bene occupato e del tutto sfornita di prova la domanda risarcitoria.

Tale sentenza è stata annullata dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana con sentenza n. 392/24, con rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a.

Ha ritenuto, il giudice d’appello, che la domanda della ricorrente non avrebbe potuto essere rigettata in ragione della sola non prospettabilità della “rinuncia abdicativa”, dovendo, piuttosto, consentirsi che la medesima venisse riqualificata nel contraddittorio tra le parti, stimolato dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., in ossequio ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 2/2020.

Con atto di riassunzione notificato il 28 giugno 2024 e depositato il successivo 2 luglio, la ricorrente ha quindi precisato la domanda, chiedendo che sia ordinata al Comune di Villabate l’adozione di un provvedimento di acquisizione del bene, ovvero, in alternativa, la restituzione del fondo occupato; per entrambe le ipotesi è stata chiesta la condanna al risarcimento del danno derivante dall’occupazione sine titulo del bene, nella misura del saggio di interesse calcolato ai sensi dell’art. 1284, quarto comma c.c. sul valore venale del fondo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Villabate, che ha dedotto:

– l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione a ricorrere, per non essere stata provata la titolarità del bene in capo alla ricorrente, non potendo, a tal fine, ritenersi sufficiente la nota di trascrizione versata in atti il 12 marzo 2018;

– la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da illecita occupazione, nonché di quello al risarcimento dei danni cagionati all’impianto di irrigazione in occasione dell’immissione in possesso del bene (23 luglio 1999);

– l’implicita rinuncia, da parte della ricorrente, al risarcimento dei danni per avere, la stessa, accettato l’indennità di esproprio;

– l’intervenuta prosecuzione e conclusione dell’iter espropriativo, con l’adozione della delibera di Giunta Municipale n. 76/1999, di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera, e dell’ordinanza -OMISSIS- del 30 gennaio 2006, di “acquisizione definitiva e permanente ai sensi dell’art. 43 D. Lgs. 327/2001”;

– l’assenza di prova di ciascuno dei danni lamentati.

Con ordinanza del 28 gennaio 2025, -OMISSIS-, questo Tribunale – ritenuto di dover accertare se l’ordinanza -OMISSIS-2006 (con cui è stata disposta l’acquisizione/espropriazione dell’area censita al foglio -OMISSIS-) abbia ad oggetto il fondo per cui è causa – ha disposto che il Comune fornisse chiarimenti al riguardo.

L’amministrazione, tuttavia, non ha fornito il disposto contributo istruttorio nel termine assegnato e, con istanza del 15 aprile 2025, ha chiesto un “cospicuo” rinvio della trattazione della causa, al fine di consentire all’Organo straordinario di liquidazione, nominato con d.P.R. del 27 novembre 2024, di poter disporre di un termine adeguato per porre in essere le chieste verifiche.

Con successiva ordinanza del 30 aprile 2025, -OMISSIS-, questo Tribunale, preso atto dell’inadempimento del Comune, non giustificato dalla pendente attività dell’organismo straordinario di liquidazione, e attesa l’esigenza di definire il giudizio, pendente da circa dodici anni, ha disposto una verificazione, al fine di accertare se l’area oggetto dell’ordinanza -OMISSIS- del 30 gennaio 2006, ivi indicata come particella “-OMISSIS-, corrisponda o meno a quella per cui è causa, menzionata in ricorso e nei precedenti atti della procedura espropriativa come -OMISSIS-.

Il nominato verificatore, ossia il Presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese, con relazione depositata in data 4 novembre 2025, ha chiarito, a conclusione delle proprie attività, che “il mappale -OMISSIS-deriva interamente ed esclusivamente dall’originaria consistenza del mappale -OMISSIS- la cui titolarità era in capo alla detta -OMISSIS-, in quanto derivante dall’originario mappale -OMISSIS- alla stessa pervenuta per la citata successione al padre -OMISSIS-”.

Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, il collegio rileva la parziale infondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune di Villabate.

La prova della titolarità del bene oggetto del presente giudizio deve ritenersi non necessaria, avendo, la stessa amministrazione, individuato la ricorrente come proprietaria del terreno in tutti gli atti della procedura ablativa; non può dunque revocarsi in dubbio che, a monte della vicenda espropriativa, la sig.ra -OMISSIS- fosse proprietaria dell’area.

Non può essere presa in considerazione – perché attinente a domanda non riproposta in sede di riassunzione del presente giudizio – l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni cagionati all’impianto di irrigazione; è parzialmente fondata, nei termini che più avanti si chiariranno, l’analoga eccezione relativa al diritto al risarcimento dei danni da illecita occupazione.

Quanto alla pretesa rinuncia implicita, da parte della ricorrente, al ristoro dei danni patiti, va rilevato che la dichiarazione da questa sottoscritta il 17 febbraio 2000, come riconosciuto dallo stesso Comune, reca alcuni rilievi circa la non corretta quantificazione dell’indennità di esproprio e non può pertanto ritenersi espressione di una rinuncia al diritto risarcitorio.

Ciò premesso, il collegio rileva, alla luce dell’istruttoria di causa, l’infondatezza della domanda principale, volta ad ottenere la restituzione del bene ovvero, in alternativa, l’acquisizione del medesimo a mezzo di un provvedimento di acquisizione sanante.

Con l’ordinanza -OMISSIS- del 30 gennaio 2006 – anteriore, dunque, all’introduzione del presente giudizio e consolidatasi per effetto della mancata impugnazione – il Comune, come ha chiarito il verificatore, ha acquisito la proprietà del fondo di cui oggi è chiesta la restituzione.

È ambigua la natura dell’atto (trascritto in Palermo in data 14 febbraio 2006 ai numeri -OMISSIS-, contro -OMISSIS- e a favore del Comune di Villabate), che nelle premesse e nell’intestazione reca un riferimento all’art. 43 d.P.R. 327/2001 (“Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”)e con il quale, tuttavia, nella parte dispositiva, è disposta l’espropriazione definitiva del bene.

In ogni caso difetta il presupposto della domanda, ossia la perdurante proprietà privata del bene occupato dall’amministrazione.

È, invece, parzialmente fondata la domanda di risarcimento del danno da illecita occupazione del bene, alla luce delle seguenti considerazioni.

Nel caso di occupazione illegittima il danno è in re ipsa, poiché esso coincide con la temporanea perdita della facoltà di godimento del diritto di proprietà (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 maggio 2019, n. 3428).

Il danno da illegittima occupazione, invero, non è un danno-conseguenza, che necessita di una autonoma dimostrazione e prova, ma si materializza per il fatto della sola venuta in essere del fatto illecito: in sostanza, la perdita di possesso del bene determina di per sé l’impossibilità del suo utilizzo e quindi l’avverarsi del danno.

Per quel che concerne la determinazione della durata dell’occupazione illegittima, ai fini della quantificazione del danno risarcibile nel presente giudizio, deve considerarsi, innanzi tutto, che l’occupazione è divenuta illegittima una volta venuta meno l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Per espressa previsione della delibera del 17 marzo 1999, di (rinnovata) approvazione del progetto, il procedimento espropriativo avrebbe dovuto concludersi entro il 30 ottobre 2001; è a decorrere da tale data, dunque, che ha avuto inizio il periodo di occupazione sine titulo.

Deve però tenersi conto del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

A tale proposito, va ricordato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’occupazione illegittima costituisce una condotta antigiuridica configurabile come illecito a carattere permanente, che si protrae nel tempo, a partire dall’iniziale apprensione del bene, e determina un pregiudizio destinato a rinnovarsi continuamente, in relazione alla privazione del godimento ed alla perdita dei frutti dell’immobile, con la conseguenza che il diritto del proprietario al risarcimento sorge in ogni momento, in relazione al danno già verificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale, la cui maturazione impedisce il riconoscimento del diritto in questione per il periodo anteriore al quinquennio che precede la proposizione della domanda, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempo compiuto validi atti interruttivi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2024, n. 9671; Cass. civ., sez. I, 2 marzo 2022, n. 6867).

Nel caso in esame, il collegio ritiene che parte ricorrente possa giovarsi della conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta dinanzi al giudice ordinario nel 2006 (cfr. art. 2943 c.c.), stante la tempestiva riassunzione della causa dinanzi a questo Tribunale, per effetto dei principi propri dell’istituto della translatio iudicii.

In concreto, dunque, il pregiudizio che nel presente giudizio risulta suscettibile di essere risarcito in favore della parte ricorrente va riferito ad un arco temporale ricompreso tra la seconda delle due date a decorrere dalle quali è configurabile il diritto (non prescritto) al risarcimento del danno – ossia il 30 ottobre 2001 (data in cui l’occupazione è divenuta sine titulo) e la data antecedente di un quinquennio a quella della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, non ricavabile dagli atti del presente giudizio – e la data (30 gennaio 2006) di acquisizione del bene da parte della p.a.

Ai fini della quantificazione del danno, il collegio ritiene di dover dare applicazione all’art. 34, co. 4 c.p.a., per il quale “In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti”.

Il Comune, dunque, dovrà, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente decisione, formulare una proposta risarcitoria secondo i seguenti criteri.

Il danno dovrà commisurarsi, per ogni anno di occupazione illegittima (con proporzionale riduzione per le frazioni di anno), nel 5% del valore venale attribuibile ai terreni in questione, sulla base della destinazione urbanistica che essi possedevano al momento dell’occupazione.

Le spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, devono essere compensate tra le parti.

Le spese di verificazione, che saranno liquidate, su richiesta del verificatore, con separato decreto, devono essere poste a carico dell’amministrazione comunale, che, onerata di fornire i chiarimenti in merito all’oggetto di un provvedimento dalla stessa adottato, si è resa inadempiente.

TAR SICILIA – PALERMO, III – sentenza 09.02.2026 n. 391

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