Proprietà, possesso e diritti reali – Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Aghi sulle scale, nessun illecito e ricalcolo delle spese

Proprietà, possesso e diritti reali – Obbligazioni e contratti – Tutela del credito – Aghi sulle scale, nessun illecito e ricalcolo delle spese

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi.

A) Il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo” (illecito contrattuale rappresentato dagli aghi di pino che intasano la rampa rendendola scivolosa): il Tribunale ha errato nell’escludere che la mera caduta di foglie dall’albero posto sul terreno confinante integri gli estremi di un illecito extracontrattuale, come tale generatore di un obbligo di natura risarcitoria; le controparti hanno infatti riconosciuto implicitamente l’effetto lesivo della caduta delle foglie attivandosi, seppure raramente, per la pulizia della rampa di accesso ai garage.

2. Il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2043 e 2051 c.c. in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo”, consistente nel riconoscimento da parte di R.A. e P. dell’effetto lesivo della caduta delle foglie, essendosi attivati per la pulizia e l’asporto del fogliame.

I due motivi sono privi di fondamento.

Il Tribunale di Trento ha escluso che nel caso in esame, in cui è stata dedotta “la mera caduta di foglie o aghi dall’albero” che si trova sul fondo di proprietà di R.A. e P.M. sulla rampa ubicata sul terreno confinante, anch’esso di loro proprietà e sul quale insiste la servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà condominiale, integri gli estremi di un illecito extracontrattuale, trattandosi di fenomeno naturale e inoffensivo, così come chiarito da questa Corte (cfr. Cass. n. 17493/2007, richiamata dal giudice d’appello).

D’altro canto, il ricorrente neppure nel ricorso deduce che la caduta degli aghi costituisse nel caso in esame un evento di per sé pericoloso e offensivo. Il fatto poi che R.A. e P.M. si siano talvolta attivati personalmente per la pulizia e l’asporto del fogliame caduto sulla rampa di accesso ai garage non significa che la caduta delle foglie costituisse evento di per sé pericoloso. R.A. e P.M., oltre che comproprietari del fondo sul quale si trova l’albero, sono infatti proprietari di una quota della particella interessata dalla caduta degli aghi, sulla quale insiste la servitù di passaggio in favore del fondo condominiale. Proprio in tale loro qualità R.A. e P. sono obbligati – ha correttamente affermato il Tribunale – a sostenere parte delle spese sostenute dal Condominio per la pulizia del tracciato in cemento della servitù. L’art 1069, comma 3, c.c. stabilisce infatti che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovino anche a quest’ultimo, le relative spese debbano essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi, norma che rappresenta l’applicazione di un più generale principio di equità ispirato all’esigenza di evitare indebiti arricchimenti (cfr. Cass. n. 6653/2017). Le censure si risolvono insomma in una critica in fatto sul dovere di contribuzione alle spese di pulizia della rampa.

3. Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1069 c.c. in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.”, in quanto il coefficiente di ripartizione è stato applicato sulla quota del 50% anziché sulla somma anticipata per intero: il Tribunale avrebbe dovuto applicare la frazione di 2/36 sull’importo complessivo sostenuto dal Condominio.

Questo motivo è invece fondato.

Il Tribunale ha ritenuto non corretto il riconoscimento da parte del Giudice di pace del 50% delle spese sostenute dal Condominio, reputando invece che a R.A. e P.M. spettasse rimborsare 2/36 della somma spesa dal Condominio. È evidente che, ridotta la percentuale di R.A. e P.M. dal 50% ai 2/36, il calcolo di quanto deve da essi essere pagato va operato sull’intera somma e non sul 50% considerato dal Tribunale, calcolo la cui determinazione concreta è affidata al giudice di rinvio.

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Trento in persona di diverso magistrato perché ponga rimedio all’errore riscontrato. Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

Cass. civ., II, ord., 04.12.2025, n. 31740

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