Proprietà, possesso e diritti reali – Istanza del successore iure possessionis nei confronti della P.A. e diniego della Regione

Proprietà, possesso e diritti reali – Istanza del successore iure possessionis nei confronti della P.A. e diniego della Regione

– la Sig.ra -OMISSIS- ha agito in giudizio per ottenere l’annullamento del provvedimento, in epigrafe meglio indicato, con cui la Regione Puglia ha rigettato la sua istanza ai sensi degli artt. 22-ter e ss. della legge regionale n. 4/2013, per l’acquisto di un immobile ex ERSAP, rappresentando in fatto che:

i) il padre, Sig. -OMISSIS- possedeva sin dagli anni ‘70 un’area di circa 6.000 mq. a Lecce, località -OMISSIS-, ricadente nella più ampia particella -OMISSIS- (già -OMISSIS-), di proprietà della Regione Puglia (ex ERSAP), sulla quale, prima del 1985, aveva edificato una casa di abitazione e aveva provveduto a recintare l’intero compendio posseduto;

ii) al fine di poter presentare la domanda di condono edilizio ex lege n. 47/1985, il Sig. -OMISSIS- aveva provveduto a frazionare la particella limitatamente alla porzione immediatamente pertinenziale al fabbricato, di circa 490 mq., poi accatastata come p.lla -OMISSIS-; su detta porzione veniva presentata una domanda di condono in data 1.4.1986, acquisita con progr. n. -OMISSIS-, e successivamente un’istanza di sanatoria, acquisita al prot. n. -OMISSIS- del Comune di Lecce;

iii) alla morte del Sig. -OMISSIS-, avvenuta l’11.5.2014, la ricorrente succedeva nel possesso del bene, comprensivo della casa di abitazione e del contermine terreno, esteso per circa 6.000 mq., e la porzione frazionata veniva indicata nella dichiarazione di successione, sebbene non ancora trasferita in proprietà al de cuius;

iv) in data 10.1.2018, la ricorrente presentava un’istanza alla Regione Puglia (acquisita al n. -OMISSIS- del protocollo regionale), in qualità di possessore ai sensi degli artt. 22 ter e seguenti della L.R. n. 4/2013; la Regione Puglia, a seguito di positivo esito dell’istruttoria, alienava alla ricorrente la particella -OMISSIS- tramite atto notarile (per Notar B. Petrachi del 21.01.2021, rep. -OMISSIS- racc. -OMISSIS-);

v) successivamente, con istanza datata 29.3.2021, la ricorrente domandava alla Regione Puglia anche l’acquisto della rimanente porzione contermine, estesa per circa 5.600 mq., che era sempre stata unitariamente recintata per essere un unico compendio, da staccarsi previo frazionamento dalla p.lla -OMISSIS- (già -OMISSIS-) del foglio 20; la domanda veniva reiterata in data 27.2.2023, richiamando la recinzione presente, la precedente alienazione e i suoi permanenti presupposti, e producendo – a dimostrazione del requisito del possesso – fatture per il servizio di aratura del terreno de quo e dichiarazione di atto notorio;

vi) in data 17.09.2024, il Responsabile E.Q. “Gestione Amministrativa dei beni ex Ersap ubicati nelle provincie di Bari e Lecce” comunicava il preavviso di rigetto per mancata dimostrazione del possesso ultraquinquennale, rilevando, da una parte, che la recinzione risultava priva di autorizzazione e, pertanto, in assenza di titoli autorizzativi, non era possibile accertare con esattezza l’area oggetto di richiesta, né la data di inizio del possesso; dall’altra, che le fatture prodotte, ad eccezione di quella per l’anno 2022, non specificavano l’area di intervento;

vii) con nota del 26.9.2024, la ricorrente replicava alle argomentazioni del preavviso di diniego, evidenziando che l’area oggetto di richiesta di acquisto è contermine a quella già precedentemente alienata dalla Regione Puglia proprio sul presupposto del possesso ultra-quinquennale e unitariamente recintata con questa per essere sin dall’origine un unico compendio, fornendo inoltre – a dimostrazione del possesso continuato del terreno – ulteriore documentazione e prove fotografiche satellitari della recinzione risalenti al 2010;

viii) la Regione Puglia adottava ugualmente il provvedimento di rigetto in questione, adducendo a sostegno del diniego nuove ragioni impeditive, legate alla inidoneità della recinzione ai fini della maturazione del periodo di possesso in quanto “opera abusiva non sanabile” e alla difficoltà di ulteriore frazionamento del terreno, in ragione della maggiore estensione della particella rispetto all’area recintata, viepiù “a fronte della presenza di altre costruzioni abusive nei dintorni”;

– avverso siffatta determinazione, la ricorrente ha proposto il ricorso che ne occupa, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti e deducendo i seguenti motivi di censura: “Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 quinquies L.R. 04/2013”;

– la Regione Puglia si è costituita in giudizio con atto del 10.2.2025 ed ha successivamente prodotto memorie difensive con annessa documentazione, instando per la reiezione del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;

– con ordinanza n. -OMISSIS- del 25.2.2025 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso;

– previo deposito di memorie difensive ex art.73 c.p.a., all’udienza di merito straordinario del 17 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato, nel merito, che meritano positivo apprezzamento i motivi di censura con cui la parte ricorrente si duole:

a) della divergenza tra il contenuto del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la motivazione del provvedimento finale impugnato. Infatti, l’Amministrazione – a fronte dell’iniziale rilievo circa l’impossibilità di accertare, in assenza di titoli autorizzativi delle “opere murarie” de quibus, l’area oggetto della richiesta e la data di inizio del possesso – ha introdotto nel provvedimento finale una motivazione differente dalla precedente, ritenendo che la recinzione del lotto, in quanto abusiva e non sanabile, sia inidonea a consentire la maturazione del possesso ultraquinquennale ex art. 22 quinquies, comma 2, della citata legge regionale n. 4/2013. È significativo, peraltro, che siffatto revirement sia intervenuto a seguito della produzione, in sede procedimentale, della documentazione dimostrativa del possesso ultraquinquennale (in particolare, fotografie satellitari comprovanti la recinzione dell’area sin dal 2010 e fatture relative al servizio di aratura dello specifico terreno de quo);

b) della fallacia dell’assunto con cui l’Amministrazione regionale ha sostenuto – a fondamento del provvedimento finale di diniego – che la realizzazione della recinzione senza autorizzazione costituisca indice di possesso violento e clandestino, in quanto avvenuta all’insaputa dell’ente proprietario. Invero, tale argomentazione si appalesa illogica e sintomatica di un uso distorto del potere, essendo di palmare evidenza che la realizzazione di un muro di recinzione, lungi dal celare il possesso, lo rende manifesto, escludendone la clandestinità. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in tema di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo, ha statuito che “…la prova dell’intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ‘ius excludendi alios’ e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 11.1.2024, n. 1121);

c) dell’ulteriore profilo di illegittimità, ravvisabile nella contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto alla precedente alienazione che ha interessato la stessa ricorrente, relativa alla particella -OMISSIS-, confinante con quella oggetto del presente ricorso. Difatti, anche in quel caso, l’immobile era recintato con il medesimo muro di perimetrazione, ma la Regione Puglia – secondo quanto consta in atti – aveva proceduto all’alienazione senza sollevare eccezioni. Peraltro, le esibite carte processuali (v. doc. n. 8, pag. 13-14, foliario di parte resistente) dimostrano che già nel 2019 era nota l’esistenza del muro di perimetrazione della sopra menzionata particella, rappresentato negli elaborati grafici allegati all’istanza di condono. La mancata adozione di provvedimenti repressivi e l’avvenuta alienazione del compendio costituiscono elementi che rendono incoerente la posizione assunta dall’Amministrazione regionale nel procedimento che ne occupa;

d) della apoditticità del passaggio motivazionale del provvedimento de quo, secondo cui il frazionamento della particella in questione sarebbe difficoltoso, per la sua maggiore estensione rispetto all’area recintata e per la presenza di “altre costruzioni abusive nei dintorni”. L’istanza di acquisto formulata dalla ricorrente, infatti, è limitata alla quota parte di terreno recintata, pari a circa 5.600 mq., ed inoltre il frazionamento – alla stregua della perizia di parte prodotta agli atti di causa dalla ricorrente (v. doc. n. 5), che corrobora la fattibilità dell’operazione e la finalità di accorpamento alla porzione già acquistata – si appalesa tecnicamente possibile, come peraltro già avvenuto per la particella -OMISSIS-;

Ritenuto, per le ragioni suesposte, che il ricorso sia meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e obbligo per l’Amministrazione regionale di rideterminarsi sull’istanza della ricorrente;

Ritenuto, infine, di regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, ponendole a carico della Regione Puglia nella misura indicata in dispositivo.

TAR PUGLIA – LECCE, II – sentenza 11.12.2025 n. 1595

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