1. La società Amico del Verde S.r.l. espone di essere proprietaria di un complesso immobiliare sito nel Comune di Parabiago, Corso Sempione n. 35, ove la società Crespi S.r.l. (di seguito solo “Società Crespi”), in forza di apposito contratto di locazione, svolge la propria attività connessa alla coltivazione, crescita, esposizione e commercio dei bonsai. All’interno del predetto complesso, inoltre, è ospitato fin dal 1989 un servizio museale che fa parte del circuito dei Grandi Giardini Italiani e ha ottenuto molteplici riconoscimenti.
2. Con il presente ricorso le predette società impugnano gli atti in epigrafe specificati e, in particolare, il decreto del Sindaco Metropolitano n. 205/2023 del 21.08.2023 di approvazione del progetto definitivo relativo ai “Lavori di realizzazione del Biciplan metropolitano Cambio – linea 15 nei comuni di Milano, Pero, Rho, Pogliano Milanese, Nerviano, Parabiago e San Vittore Olona” con conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché il decreto dirigenziale n. 8783/2023 del 31.10.2023 di approvazione del progetto esecutivo relativo alla predetta infrastruttura, nella parte in cui interessano il complesso immobiliare sede dell’attività commerciale e museale gestita dalla Società Crespi.
3. A sostegno del gravame vengono dedotte le censure così rubricate:
– “I^ Violazione e falsa applicazione degli articoli 11, 15 e 16 del D.P.R. n. 327/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento. Illogicità manifesta”;
– “II^ Violazione dell’art. 6 L. 241/1990. Difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Violazione degli artt. 15 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 sotto altro profilo. Carenza di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto”:
– “III^ Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 1 L.241/1990. Violazione del principio proporzionalità. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta”.
Unitamente alla domanda di annullamento, le ricorrenti hanno formulato anche istanza risarcitoria.
4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso le amministrazioni centrali a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, la Città Metropolitana di Milano e la società Reno Lease S.r.l.
5. Le parti hanno depositato memorie difensive e documenti in vista della trattazione di merito del ricorso e, alla pubblica udienza del 24.09.2025, la causa è passata in decisione.
6. In limine litis deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri sollevata dall’Avvocatura erariale, con correlata richiesta di estromissione dal giudizio delle predette amministrazioni.
6.1 Va rammentato che, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4 del D.L. n. 68/2022, sono “parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo”. Nello specifico, il citato art. 1, comma 1, lettera l), del D.L. n. 77/2021 stabilisce che per “amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR” si intendono non solo i Ministeri, ma anche le “strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR”.
6.2 Tanto premesso, la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall’Avvocatura dello Stato deve essere respinta con riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto per legge considerata parte necessaria dei giudizi in cui si controverta di interventi che beneficiano dei fondi del P.N.R.R. La stessa va invece accolta quanto al Ministro dell’Economia e delle Finanze, poiché, essendo l’opera in esame finanziata con le risorse previste dal P.N.R.R., alla misura M5, componente C2, investimento 2.2: “Piani urbani integrati (general project)” (cfr. doc. 1 dei ricorrenti), l’amministrazione centrale titolare dell’intervento è individuata nel Ministero dell’Interno in base alla ripartizione dei fondi prevista dalla tabella A) del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6.08.2021.
6.3 Sulla scorta di quanto precede, pertanto, in parziale accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, il Collegio deve disporre l’estromissione dal giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto parte non necessaria della presente controversia.
7. Si può prescindere dallo scrutinio dell’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso per omessa impugnativa nei termini decadenziali del Decreto del Sindaco n. 205 del 21.8.2023 e del Decreto Dirigenziale n. 8783 del 31.10.2023, con cui sono stati approvati i progetti definitivo ed esecutivo dell’opera, perché il gravame è infondato nel merito e come tale va respinto.
8. Con il primo mezzo, le ricorrenti lamentano che il Progetto Definitivo sarebbe stato approvato in violazione delle regole che disciplinano il relativo procedimento e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; in particolare, le operazioni previste dall’art. 15 del D.P.R. n. 327/2001 – che consentirebbero una prodromica fase di contraddittorio tra l’autorità espropriante e i proprietari o possessori delle aree – sarebbero state effettuate successivamente alla progettazione dell’opera pubblica e non prima, come invece previsto dalla disposizione medesima al fine di rendere possibile l’attività progettuale. Da ciò emergerebbe anche il difetto di istruttoria e l’illogicità dei provvedimenti assunti dalla Città Metropolitana di Milano che ha autorizzato i propri tecnici ad accedere alle aree per effettuare i rilievi prodromici alla progettazione allorquando era stato già approvato il Progetto Definitivo. Inoltre, nella fattispecie sarebbe stata omessa la comunicazione di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001, con grave violazione delle garanzie procedimentali e conseguente illegittimità dell’atto dichiarativo della pubblica utilità e degli altri atti successivi.
Ritiene il Collegio che le dedotte censure siano nel complesso infondate.
8.1 L’art. 15 del D.P.R. n. 327/2001 stabilisce, per quanto qui d’interesse, che “per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell’area interessata”. La formulazione letterale della norma è chiara nel delineare una mera facoltà esercitabile discrezionalmente, ove sia necessario accedere ai fondi privati per la redazione degli atti della procedura di esproprio o anche per il compimento di attività esterne al piano di esproprio ma indispensabili per la corretta redazione di quest’ultimo.
8.2 Come evidenziato dalla giurisprudenza che si è pronunciata in argomento, “trattandosi di facoltà, e non di obbligo, appare evidente la non censurabilità della scelta dei tecnici (…) e progettisti di organizzare lo svolgimento del proprio lavoro con tempi e modalità ritenute più confacenti (quali rilievi aerofotogrammetrici e/o celerimetrici, nonché mappe esistenti in internet)” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 21.09.2021, n.5944; confermata da Cons. di Stato, Sez. IV, 5.09.2022, n. 7700). E difatti, nella Relazione tecnico-illustrativa del progetto dell’infrastruttura (cfr. doc. 22, pag. 15 di Città Metropolitana), si precisa che i sopralluoghi finalizzati alla redazione degli elaborati sono stati effettuati sia attraverso accesso fisico ai luoghi, sia tramite strumenti virtuali (quali Google Street View© o Google Earth©), a conferma della possibilità per i professionisti incaricati di avvalersi di modalità telematiche in base alle esigenze concrete.
8.3 Né risulta illegittima la decisione di autorizzare l’accesso al fondo in questione successivamente alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, perché non può escludersi la necessità di una presenza fisica sui luoghi per l’esecuzione di attività preliminari alle operazioni di esproprio o per un maggiore livello di dettaglio di singoli stralci esecutivi. Il che è quanto accaduto nel caso di specie, poiché il decreto di libero accesso ai fondi dà atto in motivazione della necessità per i tecnici e collaboratori “incaricati dei rilievi planimetrico – catastali delle aree e delle indagini ambientali” di “effettuare rilievi, tracciamenti, sondaggi e posa di cippi in terreni di proprietà privata per l’esecuzione degli occorrenti lavori preparatori e delle operazioni planimetriche per il successivo proseguimento dell’iter espropriativo”.
9. Parimenti infondata è la lamentata violazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001. Nel caso di specie, difatti, non trova applicazione il comma 4 della disposizione in parola, secondo cui “al proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera è inviato l’avviso dell’avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1”, ma la diversa previsione di cui al comma 5, a mente del quale “allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all’articolo 11, comma 2”. Difatti, in considerazione dell’elevato numero di proprietà interessate, la comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento non è effettuata individualmente a ciascuno dei destinatari, ma in forma collettiva “mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto”.
9.1 Dalla documentazione in atti risulta che l’avviso di avvio del procedimento espropriativo di cui si discute è stato pubblicato all’Albo della Regione Lombardia dal 5.6.2023 al 6.7.2023 (doc. n. 13 di Città Metropolitana), nonché sul quotidiano La Repubblica – ed. nazionale in data 9.6.2023 (doc. n. 11 di Città Metropolitana) e sul quotidiano La Repubblica – ed. locale in data 10.6.2023 (doc. n. 12 di Città Metropolitana), dunque prima dell’apposizione del vincolo espropriativo avvenuta con il decreto n. 205 del 21.8.2023. Ne consegue che nella fattispecie sono state pienamente rispettate le disposizioni di legge che disciplinano il procedimento in questione, non potendosi ravvisare alcuna lesione delle garanzie procedimentali e partecipative previste a favore dei privati le cui proprietà sono oggetto di atti ablativi.
9.2 Inoltre, risulta dagli atti di causa che, con nota prot. 86612/2023 del 5.6.2023 (doc. n. 14 di Città Metropolitana), è stato trasmesso via PEC ai Comuni coinvolti nella realizzazione della Linea 15 del Biciplan “Cambio” l’avviso di avvio del procedimento in questione, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 27/2001 affinché provvedessero alla pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori per un periodo di 30 giorni.
9.3 Infine, a completamento del quadro sinora delineato, giova evidenziare che – a prescindere dalla formale conoscenza della realizzazione dell’opera e dell’avvio delle procedure espropriative – la Società Crespi ha ricevuto una separata comunicazione dalla Città Metropolitana con email del 6.04.2023, giunta a due indirizzi elettronici riconducibili alla predetta società, che ha informato dell’esistenza del procedimento volto alla realizzazione della Linea 15 del Biciplan “Cambio” e della correlata necessità di procedere all’esproprio di parte dell’area verde posta all’esterno dell’immobile sede dell’attività commerciale e museale (a lato della rotatoria di via Filarete), chiedendo informazioni in merito alla presenza di sottoservizi e le preferenze in vista della ricostruzione della recinzione nella parte interessata dai lavori. Anche sotto questo profilo, pertanto, la ricorrente Crespi ha avuto per tempo conoscenza dell’opera e ampia possibilità di interlocuzione con le amministrazioni competenti, pur avendo preferito non formulare osservazioni o richieste di chiarimenti.
Nel complesso, dunque, il motivo scrutinato è infondato e deve essere respinto.
10. Con il secondo mezzo, le ricorrenti lamentano che gli atti impugnati sarebbero viziati da difetto di istruttoria, poiché il Progetto Definitivo e il successivo Progetto Esecutivo sono stati predisposti già in data 21.08.2023 e 31.10.2023, sebbene soltanto dopo il 10.12.2024 i tecnici siano stati autorizzati ad accedere alle aree interessate dal previsto esproprio per effettuare i rilievi di competenza, che avrebbero dovuto essere svolti prima della progettazione, consentendo poi il contraddittorio con gli interessati. Inoltre, secondo i ricorrenti mancherebbe qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato alla localizzazione della pista ciclabile sulle aree di proprietà de L’Amico del Verde, senza valutare alternative altrettanto percorribili.
Le censure sono infondate.
10.1 Va premesso, per migliore comprensione delle dedotte questioni, che l’area oggetto di esproprio per la realizzazione del sedime del tracciato della nuova pista ciclabile è rappresentata da una fascia a verde della superficie di circa mq 220, interessante due distinti mappali (356 e 360) posti sui due rami della via Filarete che si innestano sulla rotonda della S.S. 33 del Sempione – ovvero un “corsello”, come definito nella relazione tecnica delle ricorrenti – che si trova all’esterno della struttura destinata all’attività commerciale e museale della Società Crespi; l’acquisizione, peraltro, non interesserà l’intera estensione di detta area, ma soltanto una parte di essa nella misura strettamente necessaria all’esecuzione dell’opera, con la conseguenza che il corsello verrà ridotto alla dimensione di 1,80 mq.
10.2 Ciò posto, come già evidenziato ai paragrafi che precedono, l’art. 15 del D.P.R. n. 327/2001 prevede una mera facoltà per i tecnici incaricati della progettazione di un’opera di accedere ai fondi privati per l’effettuazione di sopralluoghi o rilievi preliminari, laddove ciò sia necessario in considerazione del particolare stato dei luoghi, della complessità delle operazioni o per altre motivazioni afferenti alla corretta esecuzione dell’opera. Nella fattispecie in esame, invece, l’area interessata dall’esproprio è rappresentata soltanto da una fascia verde in aderenza al sedime stradale e, dunque, esterna alla struttura in cui è ospitata la sede dell’attività commerciale e museale svolta dalla Società Crespi, come tale ben individuabile anche sulla base delle informazioni, delle planimetrie ufficiali e delle eventuali immagini satellitari o delle aerofotogrammetrie disponibili.
11. Quanto al lamentato difetto di motivazione in ordine alle ragioni sottese alla decisione di impegnare, per la realizzazione del tracciato ciclopedonale, l’area di proprietà della società L’Amico del Verde senza verificare ulteriori alternative possibili, ritiene il Collegio che la censura sia complessivamente infondata.
11.1 Sotto un primo profilo, va rammentato che la scelta circa la localizzazione di un’opera pubblica è rimessa a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’amministrazione, insuscettibile di essere sindacato in sede giurisdizionale se non per errore sui presupposti o palese irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.01.2024, n. 363; Id., Sez. IV, 7.11.2014, n. 5484; Id., Sez. IV, 26.08.2014, n. 4280; T.A.R. Torino, Sez. II, 12/06/2020, n. 373).
Al riguardo, è stato affermato che “(…) il merito della scelta relativa alla localizzazione di un’opera pubblica resta, in linea di massima, sottratto al sindacato del giudice amministrativo, con le sole eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà, anche se l’amministrazione è tenuta a dare conto, nella relativa determinazione, dell’avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti, e, segnatamente, di quelli sacrificati, e, sotto il profilo dell’adeguato apprezzamento delle posizioni interessate dall’ubicazione dell’opera, le delibere che ne approvano il progetto risultano sicuramente sindacabili (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, nr. 5520; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, nr. 5484; id., 12 giugno 2009, nr. 3733). Si aggiunge anche che la p.a. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull’eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall’organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2012, nr. 5492). In giurisprudenza, si giunge quindi ad affermare che il mero rilievo dell’assenza, nel provvedimento di localizzazione di un’opera pubblica, dell’attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, nr. 2246) (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 2094/2015)” (Cons. di Stato, Sez. V, 13.04.2021, n. 3009).
11.2 Nel caso di specie, non emergono profili di illogicità, travisamento o contraddittorietà della scelta progettuale di cui si discute, sicché le censure della ricorrente si rivelano volte ad un inammissibile sindacato da parte dell’autorità giudiziaria rispetto a valutazioni ampiamente discrezionali che attengono al merito amministrativo.
11.3 Peraltro, evidenzia il Collegio che l’opera in questione è finanziata con risorse P.N.R.R. e coinvolge, per la sua importanza ed estensione, il territorio di molteplici comuni della provincia milanese, chiamati a esprimersi in merito alla fattibilità dell’opera e all’impatto della stessa sull’area di competenza nell’ambito di apposita conferenza di servizi, conclusasi positivamente. Nello specifico, dalla lettura della “Relazione tecnico-illustrativa” del Progetto Definitivo (doc. 22 di città Metropolitana) emergono con chiarezza le linee direttrici che sono state seguite nella redazione del progetto definitivo, articolato in tre fasi progressive animate ciascuna da propri obiettivi: la prima di esse è finalizzata alla “definizione dei “tracciati” capaci di intercettare i nodi e le polarità della rete (dotazioni pubbliche e servizi al cittadino) individuati in fase di pianificazione. La definizione dei tracciati tiene conto delle linee prestazionali condivise da CmM, assimilando i percorsi a corridoi “super-ciclabili”. In sintesi i tracciati devono prediligere il più possibile uno sviluppo lineare e una sezione massima di 4,00 ml riducibile entro i contesti urbani, o di difficile trattazione, a 2,50 ml”. Nella seconda fase, i suddetti tracciati sono suddivisi “in “tratte omogenee” in cui vengono definite le tipologie di ciclabili in base al contesto intercettato nello sviluppo delle “super-ciclabili”” e infine, nella terza fase, sono individuate le “interferenze lungo i tracciati definiti e loro Risoluzione (….)”.
Ulteriori approfondimenti sono contenuti altresì nel documento “Analisi di progetto” (doc. n. 24 di Città Metropolitana), nel quale si precisa che “ogni tracciato analizzato è stato suddiviso in tratte omogenee per ognuna delle quali è stata sviluppata una scheda di approfondimento che riporta il codice, la via, i dati specifici del tracciato, gli interventi, un inquadramento planimetrico, il disegno della sezione tipologica e le lavorazioni della singola tratta”. L’istruttoria è stata dunque ampia e motivata in relazione alle caratteristiche dei luoghi e agli obiettivi dell’infrastruttura ciclabile, per cui non sussistono ragioni di illegittimità nell’operato condotto dalle amministrazioni coinvolte.
11.4 Peraltro, neppure può sostenersi che la valutazione della posizione delle ricorrenti sia stata pretermessa o indebitamente ignorata. Invero, anche a prescindere dalla circostanza che la società Crespi aveva ricevuto informalmente notizia del progetto dalla Città Metropolitana tramite email già in data 4.04.2023, non risultano comunque presentate osservazioni rispetto al progetto elaborato all’atto della sua pubblicazione, pur regolarmente e ufficialmente comunicata, per cui le ricorrenti hanno ritenuto di non esercitare le proprie prerogative partecipative e di non rappresentare particolari o specifiche esigenze in relazione all’attività svolta che potessero eventualmente sollecitare una diversa riflessione degli enti procedenti in merito alle scelte progettuali in questione.
11.5 Ciononostante, risulta dagli atti che il Comune di Parabiago ha interessato Città Metropolitana di Milano per valutare la possibilità di soluzioni alternative che evitassero l’esproprio delle aree delle ricorrenti, proponendo una modifica parziale del tracciato. All’esito dell’ulteriore supplemento istruttorio, tuttavia, tale soluzione è stata ritenuta non percorribile in ragione di plurime criticità, per cui sarebbe stato necessario effettuare una completa variante progettuale della rotatoria con la valutazione di “tutti gli aspetti viabilistici (volumi di traffico, curvature, trasporti eccezionali, ecc…) dell’asse del Sempione con annessi controlli modellistici”, da finanziarsi interamente per le fasi di progettazione e realizzazione con ulteriori risorse pubbliche a carico del Comune di Parabiago e garantendo l’esecuzione dell’opera entro le ristrette tempistiche previste per le infrastrutture che beneficiano di fondi P.N.R.R. (cfr. doc. 25 di Città Metropolitana). Il Comune di Parabiago non ha evidentemente ritenuto di procedere in tal senso e, con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 6.5.2024, ha preso atto del Progetto esecutivo così come proposto.
In conclusione, il motivo scrutinato è complessivamente infondato e va respinto.
12. Con il terzo mezzo, le ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per violazione del principio di proporzionalità, in quanto non sarebbe stato considerato che nell’area di interesse esiste già una pista ciclopedonale, di ampiezza pari a 1,5 m, preceduta da un marciapiede dalle medesime caratteristiche tecniche sul quale potrebbe essere esteso il tracciato, che risponde ai requisiti minimi richiesti dalla legge e dal piano Piano Generale della Mobilità Ciclistica urbana e extraurbana 2022-2024; i provvedimenti sarebbero viziati anche per manifesta illogicità e irragionevolezza, poiché non verrebbero indicate le ragioni che imporrebbero di ampliare a 4 metri la pista ciclopedonale esistente, né le motivazioni per le quali la medesima pista ciclopedonale oggi esistente non possa proseguire alle attuali dimensioni sul sedime oggi destinato a solo marciapiede
Il motivo è infondato.
12.1 Le ragioni sottese alle scelte progettuali relative al dimensionamento della carreggiata della pista ciclabile Linea 15 del Biciplan “Cambio” sono espresse nella Relazione Tecnico Illustrativa dell’opera e risultano coerenti con l’importanza dell’infrastruttura e con il suo ruolo nello sviluppo della mobilità sostenibile, nell’ambito di un ampio territorio che include il Comune di Milano e altri comuni delle zone omogenee “Nord Ovest” e dell’“Alto Milanese”. In particolare, nel predetto documento si dà atto che “la rete di corridoi ciclabili di Cambio intende coniugare una direzionalità da/verso il centro con linee di interconnessioni su tutto il territorio Metropolitano (…). Queste linee di interconnessione sono definite “super-ciclabili” perché devono essere progettate per un traffico intenso di biciclette e adatte ad una elevata velocità, compatibile con un uso diffuso della bicicletta, anche elettrica, per spostamenti quotidiani di media lunghezza (tra i 5 e i 15 km)”. Conseguentemente, alla luce degli obiettivi perseguiti, la “definizione dei tracciati tiene conto delle linee prestazionali condivise da CmM, assimilando i percorsi a corridoi “super-ciclabili”. In sintesi i tracciati devono prediligere il più possibile uno sviluppo lineare e una sezione massima di 4,00 ml riducibile entro i contesti urbani, o di difficile trattazione, a 2,50 ml”. E ancora, è stato evidenziato che “la scelta dello sviluppo dei tracciati portanti segue quanto indicato dalle LGP del Biciplan Cambio. Le LGP propongono diversi indirizzi fra cui, principalmente, la linearità del percorso, una sezione il più ampia possibile (max 4m) e una accessibilità a dotazioni e servizi entro un buffer dal tracciato pari a 1km”.
12.2 Nel caso di specie, come ben evidenziato dalla Città Metropolitana, la pista ciclabile è prevista a uso esclusivo dei ciclisti e a doppio senso di marcia, per cui, conformemente a quanto stabilito dall’art. 7 del D.M. n. 577/1999, deve avere larghezza complessiva minima pari a 2,50 metri, atteso che la larghezza minima della singola corsia ciclabile prevista in 1,50 metri può essere ridotta fino a 1,25 metri “nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia”; al sedime della carreggiata ciclabile va poi aggiunto un passaggio pedonale bidirezionale di 1,5 metri – separato, ma contiguo alla pista – per rendere la stessa fruibile anche dai pedoni e a mezzi di ausilio per persone a ridotta capacità motoria. In questo modo è stato possibile garantire la compresenza del percorso ciclabile bidirezionale e del passaggio pedonale mantenendo adeguati livelli di sicurezza per l’utenza, tenuto conto dei profili di pericolosità correlati alla presenza della rotatoria e dei flussi veicolari della strada. Nel caso di specie, pertanto, non è possibile a termini di legge ridurre ulteriormente la larghezza della carreggiata, poiché il progetto in questione prevede, per le finalità specifiche che sono state descritte in precedenza, la realizzazione di una pista ciclabile con doppio senso di marcia e non con unica corsia; ne consegue che non è corretto il richiamo alle disposizioni del Piano Generale della Mobilità Ciclistica urbana e extraurbana 2022-2024 che prevedono larghezze inferiori per la singola corsia, considerando le specifiche caratteristiche dell’opera infrastrutturale in questione e le esigenze che vi sono sottese.
12.3 La scelta progettuale adottata è dunque coerente con le disposizioni normative in materia e con gli obiettivi di rafforzamento della mobilità sostenibile infracomunale perseguiti dal progetto della Linea 15 del Biciplan “Cambio”, non risultando pertanto sussistente alcun profilo di illogicità o sproporzione nelle scelte progettuali attinenti alla modulazione dell’ampiezza della carreggiata.
In conclusione, anche il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
13. La reiezione delle esaminate censure attoree comporta l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della conseguenziale domanda risarcitoria.
14. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata.
TAR LOMBARDIA – MILANO, IV – sentenza 14.10.2025 n. 3264