La domanda dei ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l’accoglimento di una domanda ex art. 700 c.p.c. richiede la concorrenza dei requisiti del fumus boni juris, inteso come accertamento delibativo del diritto cautelando, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, e del periculum in mora, costituito dal riscontro di una situazione pregiudizievole che si profili con i caratteri dell’immediatezza e prossimità e che non consenta, se non tempestivamente arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato.
Nel caso di specie, ricorrono entrambi i presupposti della tutela cautelare invocata.
Quanto al fumus boni iuris, le doglianze degli odierni ricorrenti risultano pienamente suffragate dalla documentazione versata in atti.
Invero la presenza dei rifiuti del cantiere sul suolo condominiale era già espressamente confermata da CP_1 nella chat intercorsa con Parte_1 a marzo del 2025 (cfr. docc. 3 e 4 ricorrenti: “27/03/25, 15:20 – Parte_1 : (…) ci stanno ancora rifiuti nostri da smaltire negli spazi comuni del condominio? – 27/03/25, 15:27 – CP_1 : Si”. Nel mese di giugno 2025 il condomino Persona_1 comunicava a Parte_1 che il sig. CP_1 aveva riversato ulteriori macerie sul prato (“sono Per_1 ti informo che questa mattina il sig. CP_1 ha svuotato secchi di macerie sul prato”) e le foto in atti confermano inequivocabilmente la presenza dei detriti, rifiuti e macerie di cantiere sul suolo condominiale denunciate dagli odierni ricorrenti (cfr. doc. 10 di parte ricorrente). La condotta dell’odierno resistente è stata oggetto di contestazione anche da parte dell’amministratore di condominio in data 27.6.2025, il quale deduceva che “da settimane giace del materiale edile (scarti di lavorazione e demolizioni) nel giardino del condominio, scaricato abusivamente dall’impresa (omissis) che ha eseguito lavori di sistemazione dell’unità immobiliare di proprietà del Sig. Pt_1 Considerando che si tratta di un rifiuto speciale, potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità, vi invito a provvedere alla rimozione entro 7gg dalla data odierna, ed al conseguente ripristino del giardino. In difetto saranno attenzionate le autorità competenti tramite segnalazione in procura” (Cfr. doc. 11 ricorrenti).
Pertanto, deve ritenersi fondato il fumus boni iuris in quanto la condotta del resistente e le allegazioni dei ricorrenti lasciano emergere in maniera pacifica la fondatezza della pretesa cautelare azionata.
Ciò chiarito quanto al fumus, con riferimento al periculum in mora, si osserva che tale requisito consiste nella concreta possibilità che, nel tempo necessario per ottenere giudizialmente tutela delle proprie ragioni, il diritto invocato risulti vanificato, producendosi danni imminenti e irreparabili. Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio la sussistenza di tale presupposto. La perdurante presenza delle macerie in loco, oltre ad arrecare danno al prato condominiale, costituisce intralcio alla fruizione libera, sicura e dignitosa delle parti comuni dell’edificio, in particolare della corte condominiale, e della proprietà esclusiva del sig. (omissis). Inoltre la potenziale tossicità e infiammabilità dei rifiuti riversati, a maggior ragione nella stagione estiva, pongono un rischio attuale e concreto per la salute e la sicurezza dei condomini, altresì esponendo gli odierni ricorrenti, nella loro qualità di committenti, a potenziali responsabilità.
Ricorrendone i presupposti, la domanda cautelare svolta dai ricorrenti merita dunque accoglimento.
Per l’effetto deve essere ordinato al resistente CP_1 in qualità di titolare della (omissis) di procedere a sua cura e spese, senza indugio e comunque entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza, alla integrale rimozione dei detriti, rifiuti e macerie di cantiere depositati nel giardino condominiale dell’immobile sito in Varese (VA), Via (omissis) con conseguente integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Inoltre, ritenuta fondata la richiesta di parte ricorrente, deve essere altresì posto a carico del resistente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 614 bis c.p.c., il pagamento di un importo giornaliero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento, che si ritiene congruo determinare, avuto riguardo alle circostanze del caso di specie, nella misura di euro 80 al giorno, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento.
Va invece rigettata la richiesta del ricorrente di autorizzazione, in caso di inerzia del resistente, all’esecuzione delle opere in questione tramite nomina di un commissario ad acta, trattandosi di una fase meramente eventuale, conseguente all’omesso spontaneo ottemperamento al presente provvedimento da parte del resistente, nei cui confronti, se del caso, potrà procedersi ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della natura cautelare della controversia e del valore della causa.
Trib. Varese, I, ord. 30.07.2025