1. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Questa sezione ha avuto modo di pronunciarsi di recente, esprimendo l’indirizzo, che questo Collegio condivide, secondo il quale integra il delitto di invasione di edifici, di cui all’art. 633 cod. pen., la condotta di chi subentra “sine titulo” in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, previa autorizzazione degli eredi del precedente legittimo detentore (v. Sez. 2, n. 20675 del 22/05/2025, Criscenti, Rv. 288157 – 01).
La sentenza impugnata dà conto dei due contrastanti orientamenti evidenziati dal ricorrente, ritenendo che debba essere data continuità a quello espresso con la massima qui enunciata.
La pronuncia ha evidenziato che con precedente sentenza di questa sezione (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792 – 01) era stata ricostruita la giurisprudenza in tema di occupazione abusiva di immobili e si era osservato che la giurisprudenza di legittimità aveva nel recente passato espresso due orientamenti contrastanti, qualora il soggetto fosse subentrato nell’immobile di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del legittimo detentore.
Un primo indirizzo ermeneutico partiva dalla considerazione secondo la quale nel reato di invasione di terreni o edifici la nozione di “invasione” non si riferiva all’aspetto violento della condotta, che poteva anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduceva arbitrariamente”, ossia “contra ius”, nell’immobile in quanto privo del diritto d’accesso, così che la conseguente “occupazione” costituiva l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale veniva posta in essere l’abusiva invasione (Sez. 2, n. 26957 del 27/3/2019, Cerullo, Rv. 277019 – 01). Nella scia di tale impostazione era stato, altresì, sostenuto che integrasse il reato di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall’assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi fosse rimasto anche dopo l’allontanamento dell’avente diritto, comportandosi come “dominus” o possessore, atteso che la “mera ospitalità” non costituiva un legittimo titolo per l’occupazione dell’immobile (Sez. 2, n. 49527 del 8/10/2019, Bevilacqua, Rv. 278828 – 01) e che il versamento all’ente pubblico proprietario dell’immobile dell’indennità di occupazione ovvero il rilascio all’imputato di un certificato di residenza indicante quale luogo d’abitazione l’immobile occupato e l’allaccio delle utenze domestiche non valevano ad escludere la sussistenza del reato, già perfezionato con l’abusiva introduzione nell’immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile dimora (Sez. 2, n. 3436 del 27/11/2019, Mancini, Rv. 277820 – 01).
Secondo l’orientamento contrario, non integrava il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che fosse subentrato nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, atteso che la condotta tipica del reato di cui all’art. 633 cod. pen. consisteva nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si aveva il possesso o la detenzione, sicché tutte le volte in cui il soggetto fosse entrato legittimamente in possesso del bene doveva escludersi la sussistenza del reato (Sez. 2, n. 15874 del 30/1/2019, Sannais, Rv. 276416 – 01). Di conseguenza, non era configurabile il reato di cui all’art. 633 cod. pen. laddove il ricorrente fosse subentrato nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, legato a lui da vincoli di affinità: in tal caso doveva escludersi la rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l’assegnazione, posto che detta circostanza poteva avere rilevanza a fini amministrativi o civilistici, non anche sotto il profilo penalistico (Sez. 2, n. 48050 del 26/9/2018, Acquaro, che richiama tra le altre Sez. 2, n. 2337 del 1/12/2005, Monea, Rv. 233140 e Sez. 2, n. 23756 del 4/6/2009, Rollin, Rv. 244667). Nello stesso senso era stato ritenuto che non integrasse il reato di invasione arbitraria di edifici il persistere nell’occupazione di un alloggio IACP, continuando a versare il canone locativo, da parte di soggetto legato da pregresso rapporto di convivenza con l’assegnatario, che ivi avesse la propria residenza, da intendersi quale luogo di volontaria e persistente dimora del soggetto, a prescindere da una corrispondenza di tale situazione di fatto con le relative annotazioni sui registri anagrafici (Sez. 2, n. 49101 del 4/12/2015, Maniglia, Rv. 265514 – 01).
A fronte dei due indirizzi sopra sintetizzati, si è ritenuto di dover preferire il primo orientamento considerando che oggetto specifico della tutela penale è l’interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio immobiliare, in relazione alla protezione del diritto – spettante ai privati, allo Stato o ad altri enti pubblici – di conservare i terreni o edifici legittimamente posseduti liberi da invasioni di persone non autorizzate; il termine «invasione» non è assunto nel significato comune di questa parola, che richiama una azione irruenta e impetuosa, ma in quello di introduzione arbitraria non momentanea nel terreno o nell’edificio altrui allo scopo di occuparlo o comunque di trarne profitto. Di conseguenza, i mezzi e il modo con cui avviene l’invasione sono indifferenti, né è necessario che ricorra il requisito della clandestinità, che costituisce uno degli elementi dello spoglio civile (art. 1168 cod. civ.), di talché l’invasione può commettersi anche palesemente e senza violenza neppure sulle cose o senza inganno. Unico requisito dell’occupazione è l’arbitrarietà, vale a dire che essa avvenga contra ius: agisce «arbitrariamente» chi non ha il diritto o altra legittima facoltà di entrare nell’altrui terreno o edificio allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto.
Non viene condivisa l’ulteriore affermazione costantemente riconducibile al secondo orientamento secondo cui sarebbe irrilevante il possesso o meno delle condizioni richieste per l’assegnazione, in quanto tale circostanza potrebbe valere solo a fini amministrativi o civilistici, mentre non rileverebbe sotto il profilo penalistico. Sul punto di è evidenziato che, poiché l’art. 633 cod. pen. tutela la destinazione pubblicistica del bene, ciò che rileva è il mancato rispetto delle regole nell’individuazione del soggetto assegnatario che deve avvenire secondo forme, non arbitrarie e soggettive, ma pubbliche e regolate, tanto che nemmeno l’acquiescenza dell’ente proprietario elide la situazione di arbitrarietà, non potendo gli organi dell’ente sottrarsi al dovere di assegnazione sulla base dei criteri legali (Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711 – 01; Sez. 5, n. 482 del 12/6/2014, Cristallo, Rv. 262204 – 01).
Il reato di invasione deve, dunque, ritenersi configurabile ogniqualvolta si occupa un immobile sine titulo e tale deve considerarsi la condotta di chi subentra nell’appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, ovvero di chi occupa l’immobile a titolo di mera cortesia o in virtù di un rapporto di parentela con l’originario e legittimo assegnatario. La conseguente “occupazione” deve ritenersi, pertanto, l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l’abusiva invasione. Ed in effetti, l’autorizzazione del precedente legittimo detentore o la mera ospitalità ovvero il rapporto di parentela con il legittimo assegnatario non determina l’instaurazione di una relazione giuridica di detenzione qualificata ovvero di possesso con l’immobile e, pertanto, la permanenza dell’ospite o del congiunto, nonostante l’allontanamento o, come nel caso di specie, il decesso dell’occupante legittimo, non può saldarsi con la precedente relazione dell’avente diritto. Contrariamente argomentando, anche il rapporto di amicizia potrebbe legittimare il passaggio della detenzione dell’immobile dal legittimo assegnatario a chi invece non ha i requisiti per l’assegnazione dell’alloggio. In conclusione, secondo l’orientamento qui sposato, in tutti questi casi si è in presenza di una occupazione dell’immobile senza un titolo legittimo: l’assegnatario – si ribadisce – non è legittimato a trasferire la detenzione od il possesso dell’immobile, in quanto, come si è evidenziato, l’assegnazione avviene secondo procedure ed in presenza dei presupposti soggettivi stabiliti dalla legge, ragion per cui chi subentra con l’autorizzazione dell’originario assegnatario deve essere considerato occupante arbitrario dell’immobile, perché lo occupa contra ius.
In relazione, poi, alla nuova figura criminosa di cui all’art. 634-bis cod. proc. pen. che, secondo l’assunto del ricorrente, sanzionando penalmente qualsivoglia condotta, realizzata mediante violenza o minaccia, di occupazione o detenzione senza titolo di un immobile destinato a domicilio altrui, starebbe a dimostrare che le condotte ivi descritte non sarebbero state ricomprese, anteriormente all’entrata in vigore della nuova disposizione, nell’alveo dell’art. 633 cod. pen., osserva il Collegio che in realtà la nuova disposizione concerne il particolare caso in cui l’occupazione o la detenzione senza titolo siano attuate con particolari modalità, cioè a dire con violenza o minaccia, e abbiano ad oggetto un bene immobile specifico, indicato dalla norma come destinato all’altrui domicilio. In ragione delle particolari modalità della condotta e dello specifico oggetto della stessa per la nuova figura criminosa è prevista una pena più grave (da due a sette anni di reclusione) rispetto a quella (da uno a tre anni di reclusione) previste per le condotte previste dall’art. 633 cod. pen. che, per le ragioni sopra diffusamente richiamate, già contemplava anche la condotta di detenzione senza titolo (non realizzata con violenza e minaccia) del terreno o dell’edificio (non destinato a domicilio altrui).
Né rileva, per il fine indicato dal ricorrente, il riferimento all’art. 12, comma 1, della legge regionale del Lazio, che disciplina il subentro nell’assegnazione degli alloggi popolari, se si considera che il diritto al subentro sorge in capo al soggetto all’esito di un procedimento amministrativo che individua il medesimo quale destinatario dell’alloggio, procedimento che il caso di specie non contempla, così che l’occupazione dell’alloggio popolare deve ritenersi sine titulo.
2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Cass. pen., II, ud. dep. 04.12.2025, n. 39184