Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 83, comma 3 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 554 ter c.p.p., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’udienza predibattimentale, prevista dalla norma da ultimo richiamata, a sua volta introdotta dal D. Lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) non può essere configurata come fase processuale autonoma.
La censura è fondata.
Si deve partire dal precedente della Cassazione penale richiamato a pag. 5 del ricorso (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 23639 del 14/05/2024 Cc. – dep. 12/06/2024 – Rv. 286630 – 01), secondo cui la cd. udienza filtro introdotta dalla riforma Cartabia replica la funzione dell’udienza preliminare prevista dal codice di procedura penale previgente. Va valorizzato, allo scopo, anche il contenuto della relazione alla riforma, che la Cassazione penale, nel precedente appena richiamato (affrontando la questione della natura, di decreto o di ordinanza, del provvedimento conclusivo della cd. udienza predibattimentale) ha considerato, affermando che “… nel caso che qui interessa, tale indagine si presenta di agevole soluzione, emergendo all’evidenza come il D. Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”), che ha introdotto la disciplina in rassegna, abbia inteso sostanzialmente replicare, per i reati a citazione diretta, l’istituto dell’udienza preliminare (artt. 416 ss., c.p.p.). Tanto si coglie nitidamente dalla relazione illustrativa del predetto decreto legislativo (pubblicata in G.U., n. 245 del 19 ottobre 2022, serie gen., supplemento straordinario, in part. pagg. 318-321), che, nella descrizione del nuovo istituto, opera continui richiami alle corrispondenti norme in tema di udienza preliminare. Ma, ancor prima, è sufficiente un rapido esame della relativa disciplina, per rilevare le numerose e qualificanti identità di regole rispetto all’udienza preliminare. Solo per citare le più significative, anche nel caso della nuova “udienza filtro” il giudice prende conoscenza del fascicolo del Pubblico ministero (art. 553, c.p.p.); qualora, poi, ritenga non necessario il giudizio, pronuncia sentenza di “non luogo a procedere”, secondo una formula, cioè, diversa da quelle di proscioglimento adottabili dal giudice del dibattimento (artt. 529-531, c.p.) ed esclusiva, prima della novella del 2022, del giudice dell’udienza preliminare; mentre, se reputi necessario procedere al dibattimento, questo si svolgerà davanti ad un diverso magistrato dell’ufficio; ed identico, infine, è il relativo parametro selettivo per la devoluzione al giudice del dibattimento, ovvero la «ragionevole previsione di condanna» (art. 425, comma 3, c.p.p.). Risulta, perciò, del tutto ragionevole concludere che, così come il corrispondente provvedimento terminale dell’udienza preliminare, ovvero il decreto che dispone il giudizio (art. 429, c.p.p.), anche quello con il quale il Tribunale monocratico, nei casi di citazione diretta, disponga la prosecuzione del giudizio a norma dell’art. 554-ter, c.p.p., ha natura di decreto. Del resto, semmai lo si volesse classificare come “ordinanza”, si darebbe vita ad una sorta di ircocervo procedurale, trattandosi di un provvedimento che dovrebbe essere necessariamente motivato (a norma del ricordato art. 125, c.p.p.), ma che non potrebbe mai essere impugnato: né unitamente alla sentenza di primo grado, perché l’art. 586, c.p.p., attribuisce tale possibilità solo rispetto alle ordinanze rese nel corso del dibattimento o degli atti ad esso preliminari, fase, quest’ultima, destinata ad aprirsi in seguito (art. 555, stesso codice); né per abnormità, trattandosi di un atto espressivo di un potere specificamente assegnato al giudice dalla legge e che non determina alcuna stasi processuale” (cfr. pagg. 3 e 4 della motivazione del precedente sopra richiamato).
Va dunque ravvisata l’analogia, tanto per l’aspetto funzionale che sotto il profilo della disciplina processuale applicabile, tra l’udienza preliminare, già prevista dal codice di procedura penale ante riforma Cartabia, e l’udienza predibattimentale, introdotta invece dal D. Lgs. n. 150 del 2022). Poiché dunque la prima è pacificamente ritenuta una fase del processo penale, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio dell’imputato o della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, analoga natura va riconosciuta anche alla seconda.
Non rilevano, a contrario, le obiezioni mosse nel controricorso, e ribadite dall’Avvocatura dello Stato anche in occasione della discussione del ricorso in pubblica udienza. La circostanza, infatti, che nella cd. udienza predibattimentale siano consentite solo alcune, ma non tutte, le attività ammesse nell’udienza preliminare, non incide sulla natura giuridica della stessa, che rappresenta comunque una fase del processo, potendo sfociare in un esito definitorio dello stesso. Né si configura alcun rischio di duplicazione del compenso spettante al difensore, poiché è evidente che, ove il processo prosegua, lo stesso avrà diritto a conseguire, all’esito dello stesso, soltanto il compenso per l’attività svolta nella fase dibattimentale, successiva a quella della cd. udienza filtro, o predibattimentale, prevista dall’art. 554 ter c.p.p.
Il ricorso va quindi accolto, con fissazione del seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio dell’imputato, o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’udienza filtro prevista dall’art. 554 ter c.p.c., introdotto dal D. Lgs. n. 120 del 2022, va considerata, alla stregua dell’udienza preliminare disciplinata dagli artt. 416 e ss. c.p.p., come una fase autonoma del processo. Di conseguenza, il difensore d’ufficio dell’imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno diritto di presentare, all’esito della predetta udienza filtro, istanza di liquidazione del compenso loro spettante per detta fase processuale”.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Cass. civ., II, sent., 18.12.2025, n. 33055