Professioni – Docenti – Sminuisce la Shoah durante la lezione, legittima la sospensione del docente per cinque mesi

Professioni – Docenti – Sminuisce la Shoah durante la lezione, legittima la sospensione del docente per cinque mesi

Il Collegio condivide le argomentazioni espresse in sede di proposta definizione anticipata, rispetto alla quale, peraltro, il ricorrente si è limitato a chiedere la decisione limitandosi ad esprimere il proprio dissenso, senza formulare alcuna puntuale critica ovvero osservazione.

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. imputa alla Corte territoriale di non aver adeguatamente motivato in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti a supporto della propria lettura della condotta addebitata e degli accadimenti a quella successivi.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 300/1970, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della valutazione operata dalla Corte territoriale della proporzionalità della sanzione tenendo conto dei precedenti disciplinari la cui rilevanza doveva ritenersi esclusa per il superamento del limite temporale del biennio che la norma invocata prevede possa essere preso in considerazione agli effetti della recidiva.

Il primo motivo si rivela inammissibile innanzitutto per non essere state riportate nel ricorso le istanze istruttorie alle quali entrambi i giudici del merito non hanno dato seguito; nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento per cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. fra le tante Cass. n. 19985/2017Cass. n. 6928/2025)

Si deve aggiungere che spetta al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante e di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti il giudizio di cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, ai fini di un loro riesame (cfr. Cass. n. 5412/2025 ed i precedenti ivi richiamati in motivazione).

Muovendo da questa premessa questa Corte ha precisato che nel giudizio di cassazione è consentito unicamente di denunciare, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione del diritto alla prova allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (cfr. Cass. n. 30810/2023).

– Nella specie, a fronte della motivazione della sentenza impugnata nella quale si dà atto che il comportamento di rilevanza disciplinare, oltre ad essere nella sostanza incontestato, risultava con evidenza dalle registrazioni acquisite agli atti, il ricorso che non riporta il contenuto delle richieste istruttorie, non rispetta gli oneri sopra indicati e non indica le ragioni per le quali le prove non ammesse dovevano essere ritenute decisive in quanto idonee ad invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie valorizzate dal giudice di merito (cfr. fra le tante Cass. n. 18072/2024)

– Il secondo motivo risulta manifestamente infondato per aver la Corte territoriale espresso il giudizio di proporzionalità tenendo conto di una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi e non limitandosi a richiamare le precedenti sanzioni, che sono state apprezzate al solo fine di avvalorare ulteriormente la valutazione già espressa in termini di gravità sulla condotta, ritenuta in contrasto con la funzione docente e tale da pregiudicare l’immagine dell’istituzione scolastica.

– La Corte territoriale non è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 7 l. n. 300/1970 giacché da tempo questa Corte ha affermato che “il principio di cui all’art. 7, ultimo comma, l. n. 300/1970, secondo il quale non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione, non vieta di considerare fatti non contestati e, collocantisi a distanza anche superiore ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità, o meno, del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore.” (Cfr. Cass. n. 14453/2017 e negli stessi termini fra le tante Cass. n. 8803/2020); si tratta di principio che, seppure affermato in relazione alla sanzione espulsiva, può essere esteso anche a quella conservativa che, come la prima, deve essere graduata in relazione alla gravità del fatto nelle sue componenti oggettive e soggettive.

– Il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese per non aver il Ministero, pur intimato, svolto alcuna concreta attività difensiva, limitandosi a depositare un mero atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza pubblica.

Cass. civ., lav., ord. 31.10.2025, n. 28853

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