Professioni – Docenti- Mancato raggiungimento del diritto alla pensione e prolungamento del servizio del docente

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1. Questa Suprema Corte ritiene rilevante e non manifestamente infondata la Data pubblicazione 06/09/2025 questione di legittimità costituzionale dell’art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1994, per violazione dell’art. 38 Cost. e del principio di ragionevolezza, nella parte ove, nel disporre che “Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima”, stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare “e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età” e non, invece, “e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010”. SULLA RILEVANZA 2. L’incidente di costituzionalità è pregiudiziale alla decisione del quesito posto dal Tribunale di Lecce. 3. La ricorrente ha chiesto, pur se in via subordinata, di “disporre/ordinare agli enti resistenti il suo trattenimento in servizio fino all’età di 71 anni, così da raggiungere a detta età la pensione di vecchiaia contributiva con un minimo di contributi almeno di cinque anni”. 4. Il giudice del rinvio pregiudiziale, nel sottoporre la sua richiesta a questa Suprema Corte, è partito dal presupposto, nella presente sede non contestato dalle parti, che “rispetto alla domanda principale, era fondata l’eccezione ministeriale secondo cui – in assenza di domanda di riscatto di laurea – non sarebbe stato raggiungibile il limite dei 20 anni di contribuzione e, quindi, sarebbe venuto meno qualsiasi fondamento rispetto a tale parte di domanda”. 5. Sussiste, però, un interesse della lavoratrice alla definizione della sua richiesta subordinata, per come sopra riportata, interesse che non verrebbe meno nell’eventualità di un effettivo rigetto, nel merito, dell’istanza principale. 6. Oggetto del contendere sono, in questa sede, due contrapposte interpretazioni del citato art. 509, comma 3, il quale prescrive che: “Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c 5 Numero registro generale 4546/2025 Numero sezionale 3415/2025 Numero di raccolta generale 24662/2025 Data pubblicazione 06/09/2025 può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”. 7. Un primo orientamento afferma che il diritto al trattenimento in servizio sussisterebbe anche qualora, al raggiungimento del settantesimo anno di età, non sia conseguito il requisito contributivo. 8. Deporrebbe in tal senso il dato letterale della norma denunciata, che non vincolerebbe espressamente il trattenimento in servizio al conseguimento o meno dell’anzianità contributiva richiesta dalla legge, ma, invece, prevederebbe il solo limite costituito dall’età anagrafica di 70 anni. 9. D’altronde, il trattenimento in servizio oltre il limite di 67 anni consentirebbe al lavoratore di incrementare comunque l’anzianità contributiva, con possibili ricadute sull’importo della pensione. 10. Secondo un diverso ed opposto orientamento, il trattenimento in servizio del personale scolastico fino al limite massimo del settantesimo anno di età sarebbe possibile solo se esso consenta di raggiungere l’anzianità contributiva minima indispensabile per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. 11. L’espressione “può essere trattenuto in servizio”, essendo immediatamente precedente a quella “sino al conseguimento di tale anzianità minima”, sarebbe prioritaria rispetto alla successiva “e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”, indicando la funzionalizzazione del trattenimento in servizio del personale scolastico al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia e non al mero prolungamento della carriera lavorativa. 12. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dipende dalla circostanza che, se anche questo Collegio accogliesse l’interpretazione più ampia del menzionato art. 509, comma 3, favorevole alla ricorrente, il trattenimento in servizio di quest’ultima non potrebbe continuare oltre il settantesimo anno di età, ai sensi della norma appena richiamata. 13. In questo modo, però, la domanda subordinata della lavoratrice non potrebbe essere integralmente accolta, atteso che, nel suo caso, il semplice prolungamento del servizio fino ai 70 anni non le garantirebbe il conseguimento di un trattamento pensionistico. Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c 6 Numero registro generale 4546/2025 Numero sezionale 3415/2025 Numero di raccolta generale 24662/2025 14. Infatti, è dato processualmente acquisito che, nella specie, la dipendente Data pubblicazione 06/09/2025 non potrebbe andare in pensione a 70 anni, ma dovrebbe attendere, nella migliore delle ipotesi, il decorso di un ulteriore annualità, ossia il compimento dei 71 anni, in ragione del limite di 70 anni previsto dal d.l. n. 201 del 2012, conv. dall’art. 24, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 214 del 2012, aumentato tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010. 15. Mentre la questione posta dal Tribunale di Lecce a questa Suprema Corte attiene, effettivamente, all’interpretazione di una disposizione di legge, questo ulteriore profilo concerne una diversa problematica, venendo in rilievo, piuttosto, l’esistenza di una lacuna assiologica non superabile in via ermeneutica. 16. Non è di aiuto, a questo fine, l’art. 24, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla legge n. 21 del 2011, nel testo vigente al 31 agosto 2024 (data di pensionamento della lavoratrice), il quale dispone che “Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni”. 17. Infatti, innanzitutto, gli adeguamenti alla speranza di vita sono fatti salvi solo con riferimento ai coefficienti di trasformazione che operano ai fini dell’incentivazione del proseguimento dell’attività lavorativa, che, però, deve rispettare “i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza”. 18. Inoltre, l’appena precedente art. 24, comma 4, primo periodo, prescrive che “Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi”.  Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c 7 Numero registro generale 4546/2025 Numero sezionale 3415/2025 Numero di raccolta generale 24662/2025 19. Pertanto, l’operatività dell’art. 24, comma 4, in questione, è sempre Data pubblicazione 06/09/2025 subordinata, quanto al conseguimento della pensione di vecchiaia, ai requisiti minimi di età “previsti dai successivi commi”. 20. Uno di questi commi è, peraltro, il numero 7, il quale stabilisce, per quel che rileva, che “Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (…). Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, all’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni”. 21. L’art. 24, comma 4, quindi, deve osservare, comunque, il limite rappresentato dal “possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni. (…)”. 22. A diverse conclusioni non può condurre il d.l. n. 101 del 2013, conv., con modif., dalla legge n. 125 del 2013, il quale ha disposto, con l’art. 2, comma 5, che “L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”. 23. Si tratta di disposizione che interpreta l’art. 24, comma 4, citato, con la conseguenza che rimane soggetto ai suoi stessi limiti (fra cui quello, dei settanta anni, del successivo comma 7). Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c 8 Numero registro generale 4546/2025 Numero sezionale 3415/2025 Numero di raccolta generale 24662/2025 24. Inoltre, per come è scritto, ammette che i limiti ordinamentali dei vari Data pubblicazione 06/09/2025 settori possono essere derogati solo con l’istituto del trattenimento in servizio, per come disciplinato dalla normativa di settore, e che, in ogni caso, l’amministrazione deve fare cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione alla prima decorrenza utile, “ove essa non sia immediata”. 25. Questa è, quindi, una previsione che consente, in base alla sua lettera, all’interessato di restare in servizio fino al conseguimento del trattamento pensionistico, sempre, però, nel rispetto dei limiti imposti dai commi, successivi al quarto, dell’art. 24 del d.l. n. 201 de 2011: nella specie, del comma 7.  26. Da quanto sopra si ricava che la domanda subordinata della ricorrente, sulla base della vigente legislazione e in assenza di un intervento della Corte costituzionale che integri il contenuto dell’art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1994, nei termini esposti, non potrebbe essere, comunque, integralmente accolta, a prescindere dall’interpretazione del medesimo art. 509, comma 3, ritenuta più corretta da questo Collegio. 27. A nulla potrebbe rilevare neppure il fatto che la lavoratrice avrebbe, in teoria, la possibilità di riscattare alcune annualità, atteso che, da quanto riportato dal giudice del rinvio, il relativo diritto non è stato esercitato.       SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA 28. La non manifesta infondatezza della questione è suffragata dai precedenti della Corte costituzionale in materia. 29. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha affermato (ordinanza n. 195 del 2000 e sentenza n. 227 del 1997) che esiste un bene protetto sul piano costituzionale, «rappresentato dal conseguimento della pensione al “minimo”», mentre non godono di eguale protezione l’incremento del trattamento di quiescenza (ordinanza n. 57 del 1992) o il raggiungimento del suo massimo (ex plurimis, sentenza n. 227 del 1997 ed ordinanza n. 195 del 2000); in particolare, la disciplina del trattenimento in servizio, al di là del limite di età fissato per il collocamento a riposo, rientra nella sfera discrezionale del legislatore, “sempre che non sia violato il canone di ragionevolezza”. Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c 9 Numero registro generale 4546/2025 Numero sezionale 3415/2025 Numero di raccolta generale 24662/2025 30. In particolare, la sentenza n. 33 del 2013 della Corte costituzionale ha Data pubblicazione 06/09/2025 dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15 nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, e 16, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 503 del 1992 – nel testo di essi vigente fino all’entrata in vigore dell’art. 22 della legge n. 183 del 2010 – nella parte in cui non consente, al personale ivi contemplato che, al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.  31. Nel fare ciò, la Corte costituzionale ha spiegato che, in ordine alla tutela del conseguimento del minimo pensionistico, il suo orientamento era costante e che il «problema di tale tutela era strettamente connesso a quello dei limiti di età; la previsione di questi ultimi era rimessa “al legislatore nella sua più ampia discrezionalità” (sentenza n. 195 del 2000) e quest’ultima poteva incontrare vincoli – sotto il profilo costituzionale – solo in relazione all’obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico. 32. Nella giurisprudenza del giudice delle leggi è, dunque, ferma l’esigenza di proteggere sia la pensione minima sia la discrezionalità del legislatore nel determinare l’ammontare delle prestazioni previdenziali e nel variare i trattamenti in relazione alle diverse figure professionali interessate. 33. La deroga alle soglie massime di età, al fine del conseguimento del bene primario del minimo pensionistico, incontra, a sua volta, dei limiti fisiologici, che sono stati definiti, dalla Corte costituzionale, come “energia compatibile con la prosecuzione del rapporto” (sentenza n. 444 del 1990), oltre la quale “neppure l’esigenza di tutelare detto bene primario può spingersi”. 34. Nel tempo, detti limiti fisiologici si sono spostati in avanti, tanto che la Corte costituzionale mentre, ancora nel 1989 (sentenza n. 461 del 1989), li ha considerati raggiunti al compimento dei sessantacinque anni di età, in seguito, con la citata sentenza n. 444 del 1990, ha affermato che la presunzione secondo cui a sessantacinque anni si pervenga a una diminuita disponibilità di energia incompatibile con la prosecuzione del rapporto “è destinata ad essere vieppiù Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c 10 Numero registro generale 4546/2025 Numero sezionale 3415/2025 Numero di raccolta generale 24662/2025 inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e Data pubblicazione 06/09/2025 di salute dei lavoratori sulla loro capacità di lavoro”, come si evinceva da varie disposizioni legislative, che denotavano una tendenza ad innalzare la soglia di deroga. Successive sentenze del giudice delle leggi (n. 282 del 1991 e n. 90 del 1992) hanno confermato questo indirizzo, collegando la tutela del bene primario del conseguimento del diritto alla pensione al tetto dei settanta anni per le deroghe alle ordinarie soglie anagrafiche (fatti ovviamente salvi ulteriori innalzamenti nelle discipline di settore compatibili con l’ampia discrezionalità del legislatore in materia: in particolare, la sentenza n. 90 del 1992 ha affermato che è principio generale quello secondo cui non può essere preclusa, senza violare l’art. 38, comma 2, della Costituzione, “la possibilità, per il dipendente pubblico che al compimento del sessantacinquesimo anno di età, qualunque sia la data di assunzione, non abbia maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite fissato per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto”. In quest’ultimo caso, peraltro, detto diritto è stato riconosciuto entro il limite del settantesimo anno di età. 35. Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale si ricava, quindi, l’esigenza primaria di tutela della posizione del soggetto che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, si troverebbe, al contempo, privo di retribuzione e di pensione. Si tratta di decisioni che hanno conferito il massimo di effettività alla garanzia del diritto sociale alla pensione riconosciuto a tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 38, comma 2, Cost. che impone, in linea di principio, di non lasciare privi sia di retribuzione sia di pensione soggetti che non abbiano ancora raggiunto i venti anni di contributi e che, per i redditi percepiti, potrebbero non avere immediato accesso a misure previdenziali/assistenziali, restando privi di reddito. 36. Tale esigenza è, invero, del tutto coerente con il disposto dell’art. 38 Cost. il quale, ai commi 1 e 2, prescrive che:  “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c 11 Numero registro generale 4546/2025 Numero sezionale 3415/2025 Numero di raccolta generale 24662/2025 I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle Data pubblicazione 06/09/2025 loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. 37. Altresì la Suprema Corte di Cassazione ha dimostrato di tenere in conto siffatta esigenza, avendo di recente affermato che «In tema di pensione di vecchiaia, il limite di età cd. ordinamentale (ovverosia il limite anagrafico che la normativa fissa per ciascuna P.A. per mantenimento al lavoro dei propri dipendenti) può essere derogato solo se la sua applicazione priva il dipendente del diritto alla pensione, come si desume in particolare dall’interpretazione dell’art. 2, comma 5, del d.l. n. 101 del 2013, conv. in l. n. 125 del 2013, che – coniugando le esigenze di risparmio della spesa pensionistica con quelle di “svecchiamento” nel pubblico impiego – afferma che il conseguimento “a qualsiasi titolo” del diritto a pensione costituisce ragione ostativa alla prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età cd. Ordinamentali» (Cass., Sez. L,  n. 29183 del 12 novembre 2024). 38. Lo stesso legislatore tende ad evitare il più possibile il verificarsi, per il personale scolastico, di ipotesi di mancato raggiungimento del diritto a pensione al momento della cessazione dal servizio per ragioni di età e, anzi, estende l’applicabilità di istituti aventi analoga finalità anche ad altri settori dell’ordinamento (come rilevato sempre dalla Corte costituzionale: sentenza n. 444 del 1990; sentenza n. 461 del 1989; sentenza n. 238 del 1988).  39. Persino la normativa rilevante nella specie (l’art. 24, commi 4 e 7, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla legge n. 21 del 2011, e l’art. 2, comma 5, del d.l. n. 101 del 2013, conv., con modif., dalla legge n. 125 del 2013) rende palese come il legislatore miri, nel pubblico impiego, a garantire una sorta di corrispondenza fra epoca di cessazione dal servizio per ragioni di età e maturazione del diritto alla pensione.  40. Nella presente controversia, è innegabile che la lavoratrice sia rimasta priva, contemporaneamente, di retribuzione, perché ormai divenuta troppo anziana per lavorare, e pensione, non avendo raggiunto il tetto di età imposto dall’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010. Peraltro, questa situazione si Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c 12 Numero registro generale 4546/2025 Numero sezionale 3415/2025 Numero di raccolta generale 24662/2025 sarebbe verificata anche se la docente fosse rimasta in servizio fino ai 70 anni Data pubblicazione 06/09/2025 di età (tetto massimo stabilito dall’art. 509, comma 3, citato). 41. Come già evidenziato in precedenza, non può neppure ritenersi che sia stata introdotta nel nostro ordinamento, quantomeno con riferimento al pubblico impiego, una regola che imponga un adattamento automatico dell’età massima di trattenimento in servizio prevista nei singoli settori alla speranza di vita di cui all’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010.  42. A parte le considerazioni già svolte e che richiamano la lettera della normativa in materia, vi è da dire che, a fronte di una generale previsione di collegamento dell’età pensionabile all’aumento della speranza di vita, si pongono delle prescrizioni legislative speciali che una data età pongono come limite massimo non valicabile del trattenimento in servizio. 43. L’indicazione di tale limite massimo, peraltro, è coerente con le argomentazioni della Corte costituzionale in materia, sopra enunciate, che ha riconosciuto l’esistenza di un’ampia discrezionalità del legislatore, nei limiti della ragionevolezza, al fine di contemperare il diritto, costituzionalmente rilevante, del lavoratore a una pensione minima quando cessa dal servizio con l’esigenza, della P.A., di avere degli impiegati dotati di adeguate energie lavorative.    44. Sorge, allora, innanzitutto, la questione se l’art. 38 Cost. debba essere interpretato nel senso che osta ad una previsione che precluda, al dipendente pubblico che cessa dal servizio per sopraggiunti limiti di età, di ottenere da subito (o in tempi accettabilmente brevi) un trattamento pensionistico. 45. Inoltre, emerge la problematica se siffatta interpretazione, ove corretta, imponga di applicare una tale regola, costituzionalmente vincolante, a tutto il pubblico impiego, indistintamente, o se debba tenersi conto delle peculiarità di ogni settore del mondo del lavoro, non potendosi, in effetti, considerare eguali tutti i servizi resi per conto delle varie amministrazioni. 46. Nello specifico, questo Collegio si domanda se possa il legislatore imporre un tetto massimo di età per il trattenimento in servizio nel comparto scuola che sia fisso e svincolato da ogni collegamento con l’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010, che riguarda, in generale, la materia delle pensioni, o se, Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c 13 Numero registro generale 4546/2025 Numero sezionale 3415/2025 Numero di raccolta generale 24662/2025 piuttosto, questa non sia una scelta del legislatore che viola il disposto dell’art. Data pubblicazione 06/09/2025 38 Cost., essendo palesemente irragionevole ammettere la possibilità di un trattenimento in servizio per maturare i requisiti minimi pensionistici e, però, imporre un tetto massimo a detto trattenimento che, di certo, impedirà, a chi è entrato in servizio troppo tardi nel pubblico impiego, di ottenere una pensione. 47. Questo dubbio assume un maggiore rilievo se si valuta che, un tempo, vi era uno stretto collegamento fra l’età massima di assunzione e quella di collocamento a riposo dei dipendenti, determinata in modo da garantire il conseguimento del diritto a pensione, come si evinceva dalla correlazione tra l’art. 2 dei d.P.R. n. 3 del 1957 (come modificato dalla legge n. 25 del 1989), il quale stabiliva in 40 anni, di regola, (elevabile, in casi speciali, a 45) il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, e l’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973, il quale disponeva che il diritto a pensione sorgeva dopo quindici anni di effettivo servizio; oggi, al contrario, siffatto collegamento è tendenzialmente venuto meno, essendo stato introdotto, con l’art. 3, comma 6, legge n. 127 del 1997, il diverso principio della liberalizzazione del limite di età per partecipare ai concorsi pubblici, salvo deroghe appositamente stabilite. 48. La questione in esame assume particolare valenza attesi l’elevato numero di dipendenti interessati, in teoria, da questa problematica e gli effetti che avrebbe la previsione, eventualmente in via generale, della possibilità, per i lavoratori che non abbiano maturato i requisiti per la pensione, di restare in servizio anche dopo la fine, per motivi attinenti all’età, del rapporto di impiego, sino al raggiungimento del limite determinato tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010 e, comunque, anche oltre i 70 anni.   49. L’impossibilità di risolvere l’esposta questione interpretando in via costituzionalmente orientata l’art. 509, comma 3, d.lgs. n. 297 del 1994, dà luogo all’incidente di costituzionalità dello stesso articolo, per violazione dell’art. 38 Cost. e del principio di ragionevolezza, nella parte ove, nel disporre che “Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima”, Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c 14 Numero registro generale 4546/2025 Numero sezionale 3415/2025 Numero di raccolta generale 24662/2025 stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare “e, comunque, non oltre il Data pubblicazione 06/09/2025 settantesimo anno di età” e non, invece, “e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010”.

Cass. civ., IV, ord. interlocutoria, 06.09.2025, n. 24662

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