*Professioni – Dipendenti pubblici – Assunzione alle dipendenze dalla P.A., ricorso al concorso e scelta dell’Amministrazione di non ricorrere allo scorrimento della graduatoria

*Professioni – Dipendenti pubblici – Assunzione alle dipendenze dalla P.A., ricorso al concorso e scelta dell’Amministrazione di non ricorrere allo scorrimento della graduatoria

1.Con il ricorso in epigrafe si espone che in data 15.6.2020 veniva presentata domanda di emersione ex art. 103 comma I D.L. 34 del 19.05.2020 in favore del Sig. -OMISSIS-, nato in -OMISSIS-in data -OMISSIS-. Tuttavia la Prefettura di Milano in data 15.4.2024 notificava preavviso di rigetto in quanto la DTL aveva espresso parere negativo contestando al Sig. -OMISSIS-(datore di lavoro) il mancato possesso del requisito reddituale fissato dalla procedura di emersione 2020. Venivano inviati il reddito del Sig.-OMISSIS- e documentazione idonea a dimostrare che dal Modello 730 del datore di lavoro, relativamente al periodo di imposta 2019, risultava un reddito annuo di € 22.088,00, anche perché il medesimo, essendo da solo nel nucleo familiare, era tenuto a dimostrare di aver percepito, relativamente all’anno di imposta 2019, un reddito superiore ad € 20.000,00. Tuttavia è stato adottato l’impugnato provvedimento di rigetto per difetto del reddito e per mancata prova del rapporto di parentela tra i due nominati. Si sono dedotti la violazione di legge, l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria quanto al requisito reddituale.

1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.

1.2 Con ordinanza del 25/7/2024, n.790 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame con la seguente motivazione:

“Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, ai fini del riesame della fattispecie da parte dell’amministrazione, in quanto:

– il ricorrente ha documentato di essere l’unico componente del nucleo familiare e di avere dichiarato nel 2019 redditi per euro 22.008,00 ossia per un importo superiore al minimo stabilito dall’art. 9 del DM 27 maggio 2020;

TAR LOMBARDIA – MILANO, III – ordinanza 14.11.2025 n. 1272

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