1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2094 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro dell’A.C.A. senza alcuna considerazione delle concrete modalità di svolgimento del rapporto come risultate dall’istruttoria, in totale assenza dell’elemento dell’eterodirezione e senza attribuire alcun rilievo alla pacifica relazione sentimentale con l’avv. V.G. connotata da convivenza more uxorio. In definitiva, la ricorrente denunzia un’errata sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie astratta dell’art. 2094 c.c. (v. ricorso per cassazione, p. 14).
Il motivo è inammissibile.
La comparazione dei vari elementi probatori contrastanti, risultati dall’istruttoria, e la valutazione della loro portata e del loro significato appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e al suo prudente apprezzamento, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti dei vizi motivazionali di cui all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. Nel caso di specie la Corte territoriale ha esaminato tutte le risultanze istruttorie, si è posta il dubbio che le prestazioni lavorative fossero state eseguite affectionis vel benevolentiae causa, ma ha poi raggiunto un determinato convincimento nel senso della subordinazione, sulla base di una motivazione che manifesta in modo chiaro e coerente l’iter logico-giuridico seguito. In quanto tale, la decisione impugnata si rivela immune dalle censure della ricorrente.
Peraltro, questa Corte ha affermato che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione – che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio – può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro (Cass. n. 12433/2015).
Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione immune da censure, ha accertato una pluralità di elementi, fra i quali l’avvenuto pagamento di determinati compensi e, dunque, in modo conforme a diritto ha ritenuto superata la presunzione di gratuità. Correlativamente ha ritenuto sfornita di prova la tesi difensiva della controparte, secondo cui quei compensi erano in realtà atti di liberalità dell’avvocato G. V.. Trattasi di apprezzamenti di fatto, come tali insindacabili in sede di legittimità, qualora – come nella specie – adeguatamente motivati.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2094 e 2697 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato per pochi giorni fra l’A.C.A. ed essa ricorrente, in difetto di qualunque prova e senza alcuna motivazione in merito.
Il motivo è infondato. E’ vero che, come dedotto e documentato dalla ricorrente, lo studio legale non operava più tanto da avere chiuso la partita IVA al 31/12/2017 (doc. 1 prodotto nella fase c.d. sommaria del giudizio di primo grado). Se si considera che l’avv. G. V. è deceduto l'(OMISSIS), effettivamente occorreva la prova di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’odierna ricorrente dall’11/01/2018 fino al 31/01/2018. Tuttavia, sul punto la Corte territoriale (v. sentenza impugnata, p. 10) ha specificamente motivato, facendo espresso riferimento alla nota n. 4/18 a firma dell’avv. V.M., ossia ad una busta paga calcolata ed emessa per il periodo fino al 31/01/2018. La stessa ricorrente lamenta in realtà una sopravvalutazione di tale documento (v. ricorso per cassazione, p. 26), che dimostrerebbe solo un dato contabile e non pure l’esistenza e la qualificazione del rapporto. Ciò che viene in tal modo denunziato, tuttavia, è un errore di valutazione (e non di percezione: Cass. sez. un. n. 5792/2024), come tale insindacabile in sede di legittimità.
3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2120 c.c., 123 e 131 CCNL studi professionali CONSILP, 115 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale determinato il credito a titolo di t.f.r. recependo acriticamente i conteggi elaborati dalla stessa A.C.A., senza considerare la genericità del metodo contabile utilizzato, oltre che per avere erroneamente censurato come generica la contestazione dell’allora reclamata, omettendo di considerare che l’onere di specifica contestazione sussiste solo a fronte di una specifica allegazione.
Il motivo è inammissibile; in primo luogo non si confronta con la valutazione di genericità della contestazione concernente la quantificazione del tfr (sentenza, ultima pagina) ; in secondo luogo non si confronta con la motivazione con cui la Corte territoriale ha spiegato di aver considerato la retribuzione globale di fatto effettivamente percepita e non quella del 2^ livello prevista dal CCNL.
In ultimo, l’eccezione di compensazione atecnica formulata alla fine del motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente specificato se, dove, come e quando abbia sollevato quell’eccezione, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Cass. civ., lav., ord., 04.02.2026, n. 2281