1. Dev’essere preliminarmente affermata l’ammissibilità della richiesta di sospensiva avanzata dal Ve.Sa., in conformità a quanto già stabilito dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20877 del 26/07/2024, Rv. 671762-01; Sez. U, Ordinanza n. 6967 del 17/03/2017, Rv. 643286-01), secondo cui l’istanza di sospensione dell’esecutorietà della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest’ultima, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sempre che abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che l’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012, limitandosi a prevedere che le Sezioni Unite possano sospendere l’esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso.
2. Ciò posto, la richiesta cautelare, pur se ammissibile, non può essere accolta, difettando, nella specie, tanto l’esposizione di alcun adeguato rilievo argomentativo connesso al requisito del periculum in mora (solo genericamente menzionato), quanto il requisito del fumus boni iuris.
3. Con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 59 lett. e) della legge n. 247/2012, art. 10 co. IV Reg. CNF 2/14, per avere il Consiglio Nazionale Forense erroneamente ritenuto che l’impedimento documentato dall’odierno istante non fosse tale da imporre il differimento della propria audizione in sede istruttoria, atteso il carattere assoluto e non meramente provvisorio della patologia dedotta.
4. Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Reg. CNF 2/2014, per avere il Consiglio Nazionale Forense erroneamente “ritenuto che la mancata audizione dell’incolpato non comportasse la nullità del procedimento, muovendo dall’assunto in base al quale “…ai sensi dell’art. 59 lett. g) L. n. 247/2012 e dell’art. 23 lett. c) Reg. CNF n. 2/2014, l’esposto non confermato in dibattimento, quale ne sia la causa, può senz’altro assurgere ad elemento sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare dell’incolpato, se le dichiarazioni dell’esponente indicato come teste per il dibattimento trovino comunque conforto nelle risultanze istruttorie altrimenti acquisite agli atti…”. Il C.N.F., dunque, per sostenere la legittimità della decisione adottata dal C.D.D. di Catanzaro, ha, ancora una volta, ritenuto superfluo il rispetto delle regole procedimentali puntando al merito della decisione, peraltro, alla stregua di una motivazione del tutto tautologica e apparente”.
Secondo il ricorrente, la mancata rituale citazione della denunciante, avrebbe imposto, ai fini dell’utilizzabilità del relativo esposto, la necessaria rinnovazione della sua citazione al fine di valutare, nel contraddittorio tra le parti, l’attendibilità della denunciante, con la conseguente utilizzazione, ai fini della decisione, di una prova illegittimamente acquisita.
5. Con il terzo motivo, il ricorrente censura del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 27 e 29 Codice Deontologico Forense, per avere il Consiglio Nazionale Forense, travisato i fatti e la normativa disciplinare, nella parte in cui ha ritenuto sussistente la violazione degli obblighi deontologici contestata al Ve.Sa., non considerando l’assenza di alcuna formale richiesta di compensi alla cliente prima della revoca del patrocinio a spese dello Stato; l’effettività delle prestazioni svolte dai collaboratori dello studio indicati dal Ve.Sa. quali destinatari del pagamento dei compensi, e la completezza dell’informazione fornita alla cliente; il tutto, senza neppure tener conto dell’archiviazione pronunciata in sede penale nel procedimento instaurato nei confronti del Ve.Sa. a seguito della denuncia della cliente.
6. Con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 4 CDF, per avere il C.N.F. illegittimamente omesso di rilevare il vizio dal quale risultava affetta la decisione disciplinare subita con riguardo alla non dovuta considerazione dei precedenti (non definitivi) a carico del Ve.Sa.
7. Il primo, il terzo e il quarto motivo denunciano nella sostanza un vizio di motivazione.
8. Premesso che la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’11 settembre 2012 e che, quindi, l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si applica nella formulazione scaturita dalla novella introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, deve rilevarsi che in forza dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è oggi deducibile per cassazione esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; disposizione, questa, che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità. Sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’ nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (sul punto Sez. Un., 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2015, n. 21948); fermo restando, da un lato, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053); dall’altro, che “in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il Consiglio dell’ordine ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare” (Cass., Sez. Un., n. 21948 del 2015, cit.).
9. Orbene, i motivi in esame all’evidenza non denunciano un vizio riconducibile nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., atteso che la sentenza impugnata ha preso in considerazione tutti i fatti di causa dedotti in giudizio dall’odierno istante, motivando il modo giuridicamente corretto e logicamente coerente la propria valutazione discrezionale in ordine alla non assolutezza dell’impedimento a comparire del Ve.Sa. all’audizione dello stesso precedentemente richiesta, all’effettiva commissione degli addebiti contestatigli e alla complessiva congruità della sanzione irrogata a suo carico.
10. Quanto al secondo motivo – fermo il profilo di incoerenza e l’oggettiva confusione ingenerata dall’esposizione della censura (nella specie ravvisabile nel contrasto tra il preliminare riferimento al tema della mancata audizione dell’incolpato e la successiva illustrazione argomentativa integralmente dedicata all’illegittima utilizzazione, da parte del giudice disciplinare, di un esposto non confermato in sede testimoniale) – è appena il caso di rilevare la sostanziale irrilevanza di entrambi i temi argomentativi sollevati dall’istante con il motivo in esame, non avendo quest’ultimo adeguatamente censurato, né la decisione del C.N.F. concernente l’irrilevanza della mancata audizione dell’incolpando nella fase istruttoria (cfr. pagg. 14-16 della sentenza impugnata), né la rilevata sufficienza, ai fini della conferma dell’addebito disciplinare, degli altri elementi di prova acquisiti al procedimento (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).
11. Sulla base di tali premesse, non apparendo sussistente il fumus boni iuris in ordine alla prevedibile fondatezza delle censure proposte, né apparendo adeguatamente argomentato il requisito del periculum in mora, l’istanza di sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata dev’essere disattesa.
12. Dev’essere disposta, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, avv.to Ve.Sa., a norma dell’art. 52, D.Lgs. n. 196 del 2003.
Cass. civ., Unite, ord., 26.11.2025, n. 31004