Professione – Dipendenti pubblici – Responsabilità e penale e termine di conclusione del procedimento disciplinare

Professione – Dipendenti pubblici – Responsabilità e penale e termine di conclusione del procedimento disciplinare

1. Con decreto del 30 dicembre 2021, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto la destituzione dal servizio del ricorrente in epigrafe, assistente capo di Polizia penitenziaria, sottoposto a procedimento disciplinare per essersi introdotto, in più occasioni, nell’abitazione di persone con le quali aveva instaurato un rapporto di fiducia per impossessarsi di numerosi oggetti di valore e denaro contante, cagionando danni per un ammontare di circa 30.000,00 euro, il tutto abusando della disponibilità delle chiavi dell’abitazione stessa, presso la quale era solito svolgere periodicamente piccoli lavori domestici.

Il procedimento disciplinare era stato avviato a seguito della comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza con cui il Tribunale di Firenze, il 30 gennaio 2015, per le condotte sopra descritte aveva condannato il ricorrente alla pena di un anno e due mesi di reclusione, e 400,00 euro di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 81 co. 2, 624-bis, 61 nn. 7) e 11) c.p.. Ad avviso dell’amministrazione procedente, le condotte accertate in sede penale sarebbero sussumibili nelle previsioni di cui all’art. 6 co. 2 lett. a), b), c) e d) e co. 3 lett. a) del d.lgs. n. 449/1992, che puniscono con la destituzione, rispettivamente, i comportamenti rivelatori di mancanza del senso dell’onore o del senso morale, ovvero gli atti in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento, il grave abuso di autorità o di fiducia, la dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all’amministrazione penitenziaria, a enti pubblici o a privati, nonché la condanna passata in giudicato per furto e per qualsiasi delitto non colposo alla pena non inferiore a un anno di reclusione.

La destituzione è impugnata dall’interessato, il quale deduce l’illegittimità del menzionato decreto del 30 dicembre 2021, e degli atti presupposti elencati in epigrafe, sulla scorta di tre motivi in diritto concludendo in via principale per l’annullamento degli stessi, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle retribuzioni arretrate, e, in subordine, per la sostituzione della sanzione impugnata con quella meno afflittiva della sospensione dal servizio, ancora una volta con condanna dell’amministrazione al pagamento degli arretrati.

1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, che resiste al gravame.

1.2. Nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, il collegio ha respinto la domanda incidentale di sospensione formulata con il ricorso.

1.3. La causa è stata trattenuta per la decisione, sulla base degli atti, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive.

2. La controversia origina dall’impugnazione del decreto con cui il Capo del D.A.P. ha destituito dal servizio l’odierno ricorrente, all’esito di un procedimento disciplinare avviato in ordine alle medesime condotte che già avevano formato oggetto di condanna penale passata in giudicato, e, segnatamente, per essersi impossessato in più occasioni di oggetti di valore e denaro contante custoditi all’interno di un’abitazione delle cui chiavi aveva la disponibilità in virtù del rapporto di familiarità instaurato con i proprietari, con l’aggravante di aver abusato della fiducia delle persone offese e di aver cagionato loro un danno di rilevante gravità, pari a circa 30.000,00 euro.

In fatto, il ricorrente non contesta l’incolpazione, ma sostiene di essere incorso in quelle condotte, risalenti all’anno 2012, perché affetto da ludopatia al punto da aver dilapidato il proprio patrimonio e perduto la capacità di autodeterminazione. La cura di tale disturbo sarebbe consistita in un trattamento riabilitativo presso il Servizio per le Dipendenze di Sesto Fiorentino, svoltosi dal novembre del 2016 all’aprile del 2017 con ottimi risultati, e interrotto unicamente per problemi di incompatibilità con i suoi impegni lavorativi.

2.1. In diritto, con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 co. 4 del d.lgs. n. 449/1992 e del d.P.R. n. 3/1957, nonché la violazione del principio del giusto procedimento, la tardività dell’azione amministrativa, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

In particolare, le censure si appuntano sul mancato rispetto dei termini per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare. Nel provvedimento impugnato si legge che la comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna a carico del ricorrente sarebbe pervenuta il 23 aprile 2021 all’amministrazione, ma, in effetti, quest’ultima ne sarebbe stata già al corrente almeno dal 19 giugno 2020, come si ricaverebbe da una nota inviata a mezzo PEC dalla Direzione della Casa circondariale di Sollicciano al Ministero della Giustizia e al Provveditorato regionale competente. Il procedimento disciplinare, pertanto, risulterebbe avviato oltre il termine di centottanta giorni stabilito dall’art. 6 co. 4 d.lgs. n. 449/1992, cit., e comunque concluso oltre il complessivo termine di duecentosettanta giorni dalla notizia dell’irrevocabilità della sentenza penale.

Il motivo è infondato.

L’art. 6 comma quarto del d.lgs. n. 449/1992 stabilisce che la destituzione per le cause di cui al precedente comma terzo – ivi compresa l’ipotesi della condanna per delitto non colposo a pena non inferiore a un anno di reclusione, contestata al ricorrente – è inflitta all’esito di procedimento disciplinare da promuoversi (o avviarsi) “entro centottanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna” e da concludersi “nei successivi novanta giorni”, di modo che, per giurisprudenza da tempo consolidata, la sanzione disciplinare deve essere inflitta entro duecentosettanta giorni dalla predetta notizia (fra le molte, T.A.R. Lazio – Roma, sez. V, 1 febbraio 2023, n. 1808; T.A.R. Campania – Napoli, sez. VII, 29 dicembre 2018, n. 7428; T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 9 marzo 2017, n. 3260; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2013, n. 4456; Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1520).

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 14 del 13 settembre 2022, invocata dallo stesso ricorrente, con riferimento alle omologhe previsioni di cui agli artt. 1392 co. 3 e 1393 co. 4 del d.lgs. n. 66/2010 ha chiarito che l’irrevocabilità della sentenza deve essere “certa”, cioè risultare formalmente e non dalle pur oggettive deduzioni dell’amministrazione o dell’incolpato, posto che l’art. 27 del regolamento di esecuzione del codice di procedura penale prevede che l’irrevocabilità sia annotata sull’originale della sentenza di condanna. D’altro canto, al di là dell’onere della cancelleria del giudice penale di trasmettere all’amministrazione di appartenenza del condannato la copia o comunque la notizia della sentenza irrevocabile, e della eventuale richiesta dell’amministrazione, è lo stesso interessato a poter senz’altro acquisire copia conforme della sentenza irrevocabile e notificarla all’amministrazione, onde far decorrere il termine per l’instaurazione (o la riattivazione) del procedimento disciplinare.

Tanto premesso, la documentazione in atti dimostra che la formale conoscenza dell’irrevocabilità della condanna penale a carico del ricorrente si è perfezionata solo con la comunicazione trasmessa dall’ufficio del Ruolo generale della Corte d’appello di Firenze alla Casa circondariale di Sollicciano il 19 aprile 2021. La precedente comunicazione a mezzo PEC del 19 giugno 2020 non contiene, infatti, alcun riferimento all’irrevocabilità della sentenza (la cui copia, allegata, non reca l’annotazione ex art. 27 reg. es. c.p.p.), ed è inidonea a far decorrere il termine in questione.

Il procedimento disciplinare deve perciò ritenersi tempestivamente avviato e concluso con la contestazione degli addebiti notificata l’8 maggio 2021 e con il decreto del 30 dicembre 2021, notificato all’interessato il 3 gennaio 2022.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 449/1992, per non avere l’amministrazione procedente tenuto conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell’età, della qualifica e dell’anzianità di servizio, incorrendo altresì in difetto assoluto dell’istruttoria, errore nei presupposti e difetto di motivazione.

Il ricorrente ribadisce che le condotte a lui addebitate, e mai contestate, sarebbero state commesse in un momento in cui egli non era in grado di controllare la propria ludopatia, versando in una condizione patologica vera e propria che, nel processo penale, non era stata fatta valere solo a causa delle difficoltà economiche che non gli avevano consentito di difendersi efficacemente in quella sede. L’assenza di certificazioni sanitarie coeve alla commissione dei fatti e attestanti la patologia sarebbe dipesa dal fatto che solo la legge di stabilità del 2015 ha stanziato risorse per la prevenzione e cura dei soggetti affetti da dipendenza dal gioco, così come l’avvio del percorso riabilitativo presso il Ser.D sarebbe successivo ai fatti oggetto di condanna penale perché solo in un secondo momento egli avrebbe maturato la consapevolezza di necessitare di sostegno psichiatrico e psicologico, fermo restando che già nel 2012 – 2013 gli erano stati diagnosticati disturbi legati all’ansia tali da renderlo temporaneamente inidoneo al servizio.

Tutti questi elementi non sarebbero stati tenuti nel debito conto in sede disciplinare, come pure l’amministrazione resistente, violando l’art. 11 d.lgs. n. 449/1992, non avrebbe attribuito alcun rilievo ai precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, sempre distintosi per professionalità e senso del dovere e dell’onore, ovvero al suo carattere, all’età, alla qualifica e all’anzianità di servizio, alla circostanza che le condotte sanzionate erano state commesse fuori dal servizio.

Neppure tali censure sono fondate.

Il tema della ludopatia è stato introdotto nel procedimento disciplinare con le giustificazioni presentate dall’incolpato, il quale ne assumeva la rilevanza sotto il profilo della propria diminuita capacità di intendere e di volere e della (non) imputabilità delle condotte già oggetto di condanna penale. A corredo, era prodotta una relazione dell’U.F.C. Dipendenze della A.S.L. Toscana Centro, nella quale si attestava la presa in carico dell’odierno ricorrente presso il Ser.D di Scandicci per un disturbo da gioco d’azzardo nel periodo compreso tra il 14 novembre 2016 e il 3 aprile 2017.

Le giustificazioni dell’incolpato e la relazione della A.S.L. sono state esaminate dal funzionario istruttore, il quale non illogicamente, né irrazionalmente, ha escluso di poterne ricavare l’esistenza di una causa di non imputabilità delle condotte, e questo avuto riguardo sia alla collocazione temporale del percorso riabilitativo (di oltre quattro anni successivo ai fatti), sia al contenuto della relazione, nella quale si attesta che, nel periodo del trattamento, lo stesso ricorrente aveva riferito di una situazione caratterizzata da frequenza “occasionale” del gioco d’azzardo: nulla, cioè, che possa far presumere che l’incolpato avesse agito in preda a un vizio significativo della capacità di intendere o di volere.

Una traccia di problemi legati all’abitudine al gioco d’azzardo si rinviene, semmai, nei verbali delle visite cui il ricorrente si è sottoposto presso la Commissione Medico Ospedaliera di Firenze nell’ottobre – novembre 2012 e nel gennaio 2013, ai fini della verifica dell’idoneità al servizio. Il verbale del 21 novembre 2012 fa riferimento a una diagnosi di “disturbo del controllo degli impulsi” formulata dal Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. a seguito di una precedente diagnosi di “stato ansioso reattivo” risalente al luglio 2012, disturbo che risulta peraltro superato – con recupero dell’idoneità al servizio – già nella successiva visita di controllo del 16 gennaio 2013. Gli scarni elementi a disposizione non consentono però di apprezzare l’effettiva consistenza del disturbo e, conseguentemente, di arrivare a identificarlo come causa di non imputabilità delle condotte oggetto di condanna penale prima, e disciplinare poi, come pure non può automaticamente ritenersi che il disturbo costituisca una circostanza attenuante da farsi prevalere su ogni altra circostanza, vista la totale assenza di dati conoscitivi circa le sue reali ricadute comportamentali nel periodo considerato.

Va esclusa, infine, la denunciata violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 449/1992, giacché l’amministrazione resistente risulta aver tenuto conto dei precedenti di servizio del ricorrente, e, segnatamente, dei giudizi complessivi di “ottimo” riportati dal 1999 al 2014 e dal 2018 al 2020, ma anche dei numerosi precedenti disciplinari risultanti dal foglio matricolare (in atti), salvo essere giunta alla determinazione di infliggere la sanzione espulsiva alla luce della gravità delle condotte contestate e accertate, pacificamente riconducibili alla casistica che l’art. 6 del medesimo d.lgs. n. 449/1992, al comma 3 lett. a), punisce con la destituzione (si veda la deliberazione del Consiglio di disciplina del 22 novembre – 16 dicembre 2021). Come verrà ribadito anche più avanti, la sanzione irrogata è dunque il frutto di un’istruttoria procedimentale completa e di un giudizio adeguatamente motivato che si caratterizza per l’ampia componente di merito amministrativo e che va esente dai vizi dedotti.

2.3. Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 449/1992 sotto il profilo del difetto di proporzionalità della sanzione, che sarebbe altresì affetta da eccesso di potere per sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta.

Secondo il ricorrente, la sanzione della destituzione inflitta in sede disciplinare sarebbe del tutto sproporzionata rispetto ai fatti come accertati e puniti dal giudice penale, oltre che contraddittoria con la scelta pregressa dell’amministrazione di non fare ricorso alla sospensione cautelare del dipendente in pendenza del procedimento penale, scelta che denoterebbe una valutazione di scarsa gravità del reato. Ai fatti commessi si attaglierebbe, a tutto voler concedere, la più lieve sanzione della sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 5 co. 3 lett. d) del d.lgs. n. 449/1992, mentre il provvedimento impugnato paleserebbe la propria irragionevolezza anche sotto il profilo della distanza temporale dai fatti (quasi dieci anni), comportando il rischio che l’interessato, oramai guarito dalla dipendenza dal gioco, vi ricada.

Il motivo non può essere accolto.

L’art. 5 co. 3 lett. d) del d.lgs. n. 449/1992 stabilisce che al personale del Corpo di Polizia penitenziaria la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio può essere inflitta nel caso di condanna penale per delitto non colposo, con sentenza passata in giudizio, “salvo quanto previsto dall’articolo 6”. Quest’ultimo, come detto, al comma 3 lett. a), prevede la più grave sanzione della destituzione nel caso di condanna penale passata in giudicato in ordine a una serie di delitti, fra cui il furto, e comunque per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione.

Se così è, la scelta sanzionatoria operata dal Ministero resistente è perfettamente in linea con il dettato normativo, posto che il ricorrente è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il delitto di furto continuato (in appartamento: art. 624-bis c.p.) con la duplice aggravante dell’aver cagionato alla persona offesa un rilevante danno patrimoniale e dell’aver commesso i fatti con abuso di relazioni domestiche (art. 61 co. 1 nn. 7) e 11) c.p.). Inoltre, la destituzione risulta essere stata inflitta anche a norma del comma 2 dell’art. 6 cit., lett. a) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale; lett. b), per atti in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; lett. c), per grave abuso di autorità o di fiducia; lett. d), per dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all’Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati, e le ragioni della qualificazione delle condotte contestate e della loro sussumibilità in concreto nelle richiamate disposizioni sanzionatorie sono dettagliatamente esposte nella deliberazione del Consiglio di disciplina, che, sul punto, non è fatta bersaglio di alcuna critica da parte del ricorrente.

Ne discende, da un lato, che il provvedimento impugnato deve considerarsi compiutamente istruito e motivato, e, dall’altro, che nessun difetto di proporzionalità può essere addebitato all’azione del Ministero, attenutosi alla tipizzazione e al sottostante bilanciamento sanzionatorio, effettuati direttamente dalla previsione di legge. Si aggiunga che la deliberazione del Consiglio di disciplina esclude espressamente l’applicabilità di una sanzione conservativa alla luce della gravità delle condotte contestate e del percorso professionale del dipendente, caratterizzato da giudizi positivi, ma anche costellato di ripetute mancanze disciplinari, e che tale conclusione è coerente con le aggravanti applicate dal giudice penale e con la ritenuta insussistenza di cause di non imputabilità.

L’applicazione della sanzione espulsiva non contraddice poi la scelta, operata dall’amministrazione resistente in pendenza del procedimento penale, di non disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente ai sensi dell’art. 7 co. 2 del d.lgs. n. 449/1992. Ai fini della sospensione cautelare occorre un quid pluris costituito (non dalla gravità, ma) dall’essere “particolarmente grave” la natura del reato ascritto al dipendente, tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di impiego pur in assenza di giudicato penale; e, nella specie, la valutazione circa l’assenza di esigenze cautelari appare adeguata, appunto, alla natura (patrimoniale) dell’illecito, oltre che improntata al rispetto delle garanzie del dipendente medesimo, mentre la sanzione espulsiva successivamente irrogata risponde, come detto, alla tipizzazione delle sanzioni stabilita dalla legge.

3. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto in ogni sua domanda, proposta in via principale e in via subordinata.

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

TAR TOSCANA – FIRENZE, I – sentenza 12.01.2026 n. 40

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