Processo – Sequestro- Divieto di sequestro esplorativo dei dispositivi informatici, i chiarimenti della Corte di Cassazione

Processo – Sequestro- Divieto di sequestro esplorativo dei dispositivi informatici, i chiarimenti della Corte di Cassazione

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Con il primo motivo, i difensori censurano l’inosservanza dell’art. 253 cod. proc. pen., in quanto il sequestro disposto avrebbe un’evidente vocazione esplorativa.

3. Il motivo è fondato.

Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01).

Il Tribunale del riesame, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione di questi consolidati principio dì diritto, in quanto ha motivato in modo solo apparente in ordine alle specifiche finalità probatorie del sequestro disposto, riferendosi alle generalità dei reati contestati nel presente procedimento penale e alla totalità degli imputati.

4. Con il secondo motivo i difensori deducono la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., in quanto il Pubblico Ministero e il Tribunale non hanno eseguito il vaglio preventivo volto ad assicurare che il vincolo cautelare reale fosse rispettoso dei principi di adeguatezza e proporzionalità e stretta necessarietà.

5. Il motivo è fondato.

Il Tribunale del riesame ha, infatti, motivato in termini puramente apparenti anche sulla censura relativa alla proporzionalità del sequestro.

Il giudice, in tema di impugnazione delle misure cautelari, sia pure con motivazione sintetica, deve, dunque, dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938 – 01; Sez. 5, n. 45520 del 15/07/2014, Musto, Rv. 260765 – 01, in applicazione del principio, in entrambe le pronunce la Corte ha annullato l’ordinanza che aveva confermato il provvedimento cautelare senza preoccuparsi di confutare le specifiche deduzioni formulate in una memoria depositata dal difensore all’udienza camerale fissata per il giudizio di riesame).

Il Tribunale ha rilevato che “(Risulta del tutto infondato il secondo motivo, potendo l’eseguito sequestro, essere considerato adeguato e proporzionato, quantitativamente e qualitativamente, rispetto alle predette finalità probatorie. Infatti, il numero di reati contestati all’indagato, in uno al fatto che egli risulta ricoprire cariche in ben 28 imprese e che le intercettazioni hanno dato conto del suo coinvolgimento in un rilevantissimo numero di episodi, a loro volta coinvolgenti esponenti politici, giornalisti, professionisti, imprenditori, soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e rappresentanti del mondo bancario e finanziario, rende del tutto proporzionato il sequestro di una quantità ingente di materiale, anche custodito su device e supporti informatici, come opportunamente specificato nel provvedimento gravato”.

Questa motivazione, tuttavia, elude integralmente il necessario vaglio preventivo di proporzionalità del sequestro.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i ¦ criteri di selezione del materiale informatico archiviato -nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03).

È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 – 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet).

Il Pubblico Ministero, inoltre, indipendentemente da un generico riferimento alla giurisprudenza in tema di proporzionalità, non ha chiarito le ragioni per le quali sia stato necessario disporre un sequestro esteso e “onnivoro”, senza indicare le parole-chiave e i criteri che avrebbero dovuto presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nei dispositivi.

L’accoglimento di questi motivi di ricorso, in ragione della loro valenza pregiudiziale, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.

6. Alla stregua di tali rilievi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Trento in data 26 novembre 2024, in ragione delle proprie carenze genetiche.

All’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio, consegue la restituzione al ricorrente dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici.

Le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di sequestro dì materiale informatico, hanno, infatti, affermato che la mera reintegrazione nella disponibilità del titolare del bene fisico oggetto di un sequestro probatorio non elimina il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla “disponibilità esclusiva del “patrimonio informativo” (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 – 01), tutelati anche dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La restituzione conseguente all’annullamento del sequestro probatorio deve, pertanto, avere ad oggetto non solo i supporti -materiali sequestrati; ma anche i dati estrapolati dagli stessi.

Cass. pen., VI, ud. dep. 04.07.2025, n. 24671

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