1. Con ricorso in appello notificato il 16 gennaio 2016 e depositato il giorno successivo, contenente altresì domanda cautelare, il Comune di Gagliano Castelferrato ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3309 del 2025 che, in accoglimento del ricorso avverso il silenzio proposto dalle odierne intimate, ha: a) dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal predetto Comune a fronte dell’istanza presentata in data 31 luglio 2024, avente ad oggetto la sollecitazione ad avviare, ai sensi dell’art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001, il procedimento volto all’acquisizione delle aree indebitamente occupate mediante l’adozione del relativo provvedimento acquisitivo, oppure a disporne la restituzione, con contestuale liquidazione, in entrambi i casi, delle somme dovute per legge; b) assegnato al Comune il termine di centoventi giorni per concludere il procedimento ai sensi dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, oppure alla restituzione delle aree; c) nominato il commissario ad acta in caso di inottemperanza.
2. Il Comune appellante, in particolare, con il primo motivo di gravame, ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il T.a.r. non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, a fronte dell’adozione della determina dell’area tecnica comunale n. 432 del 28 ottobre 2025 – espressamente autorizzata con delibera di giunta comunale n. 30 dell’11 marzo 2025, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 44/1991 – di acquisizione, ai sensi dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, del terreno catastalmente identificato al foglio 7, particella 348 (ex particella 214), pari a 943 mq, con contestuale restituzione dei mappali n. 319 e n. 347 del medesimo foglio 7, e contestuale liquidazione delle somme dovute.
3. Le parti intimate non si sono costituite nel presente giudizio.
4. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare si osserva che, nonostante il mancato avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., è comunque possibile pronunciare sentenza in forma semplificata, non venendo in rilievo, nel presente caso, alcun pregiudizio ai diritti di difesa delle parti: non nei confronti del Comune appellante, in quanto vittorioso, né nei confronti delle parti intimate, che non si sono costituite in giudizio.
6. Il primo motivo d’appello è fondato e merita accoglimento, in quanto, prima della conclusione del giudizio di primo grado, la Giunta del Comune di Gagliano Castelferrato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. a), della legge regionale n. 44/1991, aveva autorizzato l’area tecnica comunale a procedere con l’acquisizione, ai sensi dell’art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001, della porzione della ex particella 214 del foglio 7, per un’estensione di 960 mq; a fronte della suddetta delibera di Giunta, era poi stata adottata la determina comunale n. 432 del 28 ottobre 2025 (erroneamente non considerata dal T.a.r.), con la quale il Comune aveva concluso il procedimento acquisitivo, restituendo altresì contestualmente altre aree non oggetto di alcuna trasformazione, e provvedendo a liquidare le somme dovute per legge.
7. Il primo motivo d’appello deve quindi essere accolto, assorbiti i restanti motivi, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.
8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
CGA, GIURISDIZIONALE – sentenza 19.02.2026 n. 102