*Processo – Questioni rilevabili d’ufficio obbligo di avviso per assenza delle parti in udienza e rinuncia al contraddittorio

*Processo – Questioni rilevabili d’ufficio obbligo di avviso per assenza delle parti in udienza e rinuncia al contraddittorio

4. In limine litis va precisato che non avendo il legale di parte ricorrente presenziato all’udienza, il collegio è stato impossibilitato a rendere l’avviso di rito, relativo all’inammissibilità del ricorso, ex art. 73 comma 3 c.p.a..

La mancata presenza del difensore consente al collegio di prescindere dall’adozione dell’ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a. che si rende necessaria solo qualora il rilievo d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione della causa.

5. Infatti come già evidenziato da questa sezione, in sede di giudizio l’assenza delle parti in udienza comporta la rinuncia implicita al diritto di contraddittorio, escludendo l’obbligo del giudice di fornire avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., qualora si intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2025, n. 1032).

E’ noto come l’art. 73, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 faccia obbligo al giudice, qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, di indicarla alle parti in udienza, dandone atto a verbale, oppure, qualora la questione emerga dopo il passaggio in decisione, di riservare la decisione e fissare termine alle parti non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie, onde consentire alle medesime d’interloquire sulla medesima. La disposizione è ispirata alla più ampia, effettiva e penetrante tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, e in funzione della sua formulazione è idonea a ricomprendere tutte le questioni rilevabili d’ufficio, e in concreto rilevate, sulle quali non si sia sviluppato il contraddittorio processuale (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 3124; Sez. V, 4 maggio 2016, n. 1755; sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2420).

Va tuttavia rilevato che l’avviso finalizzato a provocare il contraddittorio non è necessario laddove i procuratori delle parti non siano presenti in udienza, proprio in virtù della ratio della disposizione, che è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore tacitamente rinuncia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2023, n. 10863; 4 aprile 2023, n. 3447).

6. Ciò in disparte della circostanza che analoghe ragioni di inammissibilità sono già state indicate nella sentenza resa da questa sezione, 4 aprile 2025, n. 2920, preceduta da ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a..

7. Ed invero il ricorso deve ritenersi ammissibile, sulla base della documentazione in atti, alla luce di quanto già specificato nella citata sentenza resa da questa sezione, 4 aprile 2025, n. 2920, con la quale si è dichiarato inammissibile il ricorso di ottemperanza proposto dalla società della sentenza n. 4540/2024 – di cui del pari si verte con l’odierno ricorso – per mancata integrazione dei relativi presupposti, sulla base del rilievo che “la società ricorrente si è limitata a richiedere il rimborso del contributo unificato relativo al primo grado di giudizio con semplice pec del 29 maggio 2024, mentre, ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, finalizzato al pagamento di somme di denaro da parte della P.a., per giurisprudenza costante occorre la previa notifica del titolo esecutivo e il successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni – in ogni caso non decorso dalla data della richiesta alla data della notifica del ricorso per ottemperanza – ai sensi dell’art. 14 comma 1, d.l. 669 del 1996 (ex multis da ultimo sentenza Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2024 n. 9604; Cons. Stato sez. V, 9 marzo 2015, n.1174 secondo cui l’obbligo, imposto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, si applica anche al giudizio di ottemperanza sulla base di una sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolata dal c.p.c., trattandosi di istituti che, ancorché per vie e con risultati diversi, hanno ambedue ad oggetto l’adempimento di obbligazione pecuniaria derivante dall’ordine del giudice)”.

8. Infatti nel corpo del presente ricorso la parte ha richiamato ancora una volta le precedenti pec del 29 maggio 2024 e del 1° luglio 2024, recanti la mera richiesta di pagamento, le quali non possono ritenersi integrate dalla comunicazione, del pari indicata in ricorso, inviata via pec in data 8 aprile 2025, di cui all’all. 6, posto che da una attenta disamina di tale allegato, risulta che con tale pec non è stata notificata la sentenza della cui ottemperanza si verte in questa sede, ovvero la n. 4540/2024, ma altra sentenza di questa sezione, sebbene resa inter partes, ovvero la sentenza n. 11233/2022, relativa all’appello della sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo, n. 33/2022.

8.1. Ciò in disparte dal rilievo che la cennata comunicazione via pec è priva di testo per cui non reca alcuna indicazione in ordine alle finalità della (errata) notifica della sentenza.

9. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

10. Nulla per le spese non essendosi il Comune dell’Aquila costituito.

CONSIGLIO DI STATO, V – sentenza 18.02.2026 n. 1305

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