1. Va preliminarmente affrontato il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui la difesa deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., non avendo il Tribunale per il riesame disposto l’interrogatorio preventivo degli indagati prima di applicare la misura cautelare per il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (art. 274, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.).
La censura è infondata.
1.1. L’art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen., introdotto dalla I. 9 agosto 2024, n. 114, prevede che «fermo il disposto dell’articolo 289 comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».
La violazione di tale disposizione è sanzionata con la nullità (l’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen, stabilisce, infatti, che l’ordinanza applicativa della misura cautelare è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1 -quater).
Il novellato art. 291, comma 1 -quater cod. proc. pen. prevede, quindi, l’obbligo di interrogatorio preventivo nel caso in cui il giudice intenda applicare la misura per pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (art. 274, lett. c), al di fuori delle ipotesi espressamente previste, in cui tale obbligo viene meno.
L’istituto del contraddittorio preventivo era già noto all’ordinamento con riferimento all’applicazione di misure nel procedimento in materia di responsabilità amministrati degli enti (art. 47, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e alla sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 7, I. n. 47 del 2015). La legge n. 114 del 2024 l’ha ora previsto come ordinaria forma procedimentale.
La relazione illustrativa al d.d.l. chiarisce che si è ritenuto di estendere a misure diverse da quelle interdittive il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia assunto a sorpresa, poiché, così, «da un lato si evita l’effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva, dall’altro si mette il giudice nelle condizioni di poter avere un’interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l’indagato prima dell’adozione della misura».
Tuttavia, la nuova previsione non coincide con quella relativa alla misura interdittiva, in quanto, nel primo caso, il giudice deve procedere all’interrogatorio «prima di disporre la misura» (art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen.), mentre, nel secondo caso, vi procede «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero» (art. 289, comma 2, cod. proc. pen).
Ed infatti, l’ordinanza cautelare dovrà contenere, sempre a pena di nullità, ai sensi del comma 2-ter dell’art. 292 cod. proc. pen., come modificato dalla riforma, anche una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio.
Viene così realizzata una fattispecie processuale in cui il contraddittorio anticipato con il possibile destinatario della misura coercitiva è un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, dell’esercizio del potere cautelare, in quanto concorre a formare il convincimento del giudice.
D’altronde, qualora il giudice per le indagini preliminari fosse già pervenuto alla determinazione di rigettare la richiesta del pubblico ministero, non dovrebbe procedere ad interrogatorio, come chiaramente emerge dalla lettera della legge, che prevede, come detto, che l’interrogatorio debba essere disposto «prima di disporre la misura», e non «prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero» (Sez. 2 n. 5548 del 09/01/2025, n. m.).
L’interrogatorio, in altri termini, non è previsto per il caso in cui il Giudice per le indagini preliminari respinga l’istanza del pubblico ministero, come accaduto nel caso di specie.
1.2. Resta da verificare se tale obbligo abbia una sorta di riviviscenza nel caso in cui il pubblico ministero proponga appello avverso l’ordinanza di rigetto e il Tribunale del Riesame lo accolga.
Reputa il Collegio che la questione debba essere risolta negativamente, in quanto la ratio della norma, che mira a garantire all’indagato un pieno contraddittorio anticipato, attraverso un subprocedimento che prevede il deposito degli atti e il diritto a prenderne visione, è soddisfatta anche nel giudizio di appello promosso dal pubblico ministero, trattandosi di procedimento in cui sono pienamente garantiti sia il contraddittorio sia il diritto di difesa dell’indagato.
La stessa relazione illustrativa sopra richiamata ha chiarito che con l’art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen., introducendo l’interrogatorio preventivo, il legislatore ha inteso estendere alle misure cautelari coercitive la regola precedentemente prevista dall’art. 289, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari interdittive. Si può, dunque, fare riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui l’applicazione della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio in accoglimento dell’appello del pubblico ministero non deve essere preceduta dall’interrogatorio dell’indagato, in quanto il diritto al contraddittorio è assicurato dalla possibilità per il predetto di comparire all’udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato (Sez. 6, n. 14958 del 05/03/2019, Orlando, Rv. 275538-01).
La medesima ratio ispiratrice dell’istituto dell’interrogatorio preventivo, oggi previsto dal novellato art. 291 cod. proc. pen. anche per le misure coercitive, consente, infatti, di estendere tali argomentazioni anche all’ipotesi dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare coercitiva.
2. I restanti motivi di ricorso presentati nell’interesse di A. S. sono infondati.
2.1. Il secondo motivo, concernente i gravi indizi di colpevolezza, è infondato in quanto l’ordinanza impugnata fa rinvio al provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, pur avendo respinto l’istanza di applicazione di misura cautelare per difetto di esigenze cautelari, aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza sulla base del fascicolo fotografico agli atti e, segnatamente, dei fotogrammi che riprendono il momento della cessione dello stupefacente.
Il Tribunale ha, poi, con motivazione che non viene intaccata dalle generiche deduzioni difensive, rilevato che il quantitativo di stupefacente (gr. 295,07 di cannabis) è assolutamente incompatibile con l’uso personale ed è «più probabilmente funzionale allo spaccio con altri detenuti della casa circondariale».
2.2. Anche il terzo motivo di ricorso, concernente le esigenze cautelari, è infondato in quanto il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sulla base di due recenti condanne in primo grado per fatti dì estorsione e del fatto che nonostante la detenzione, il ricorrente ha posto in essere l’ulteriore condotta delittuosa oggetto del presente procedimento (detenzione a fini di cessione di hashish all’interno del carcere). Né coglie nel segno la doglianza relativa al difetto di attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto che i fatti per cui si procede sono molto recenti.
2.3. Il quarto motivo di ricorso è anch’esso infondato in quanto il Tribunale, con motivazione logica e immune da vizi, ha ritenuto che misure meno afflittive non siano adeguate a tutelare le esigenze cautelari, dovendosi scongiurare il pericolo che, ove scarcerato, l’indagato riallacci i contatti con gli ambienti criminali da cui ha potuto rifornirsi di un così elevato quantitativo di stupefacente.
3. Il secondo motivo di ricorso presentato nell’interesse di E. S., con cui si censura il profilo cautelare, è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen alla luce della spregiudicatezza della indagata, che non ha esitato a trasportare e consegnare in carcere, durante i colloqui, sostanza stupefacente, nonostante i controlli visivi che presidiano questi momenti di relazione e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha valorizzato sia l’incensuratezza che l’assenza di carichi pendenti al fine di individuare come misura adeguata quella dell’obbligo di dimora.
4. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Cass. pen., VI, ud. dep. 29.07.2025, n. 27815