Processo – Interrogatorio dell’indagato prima della chiusura cautelare e regime intermedio di nullità

Processo – Interrogatorio dell’indagato prima della chiusura cautelare e regime intermedio di nullità

Il ricorso va parzialmente accolto, poiché i motivi proposti sono solo in parte fondati, e nel resto privi della necessaria specificità.

1. Prima di valutare il motivo concernente la nullità dell’ordinanza genetica per omesso interrogatorio preventivo, occorre delineare con nettezza i contorni giuridici della fattispecie contestata.

1.1. Come è noto, con riferimento alla possibilità di ritenere ritualmente contestata “in fatto” una circostanza aggravante, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436-01) hanno escluso che, in tema di reato di falso in atto pubblico, possa ritenersi legittimamente contestata la fattispecie aggravata di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen., qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma.

A conclusioni diverse – nel senso dell’ammissibilità della c.d. “contestazione in fatto” – può giungersi unicamente quando la circostanza aggravante valorizzi “comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, l’indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell’imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l’adeguato esercizio dei diritti di difesa dell’imputato” (Sez. 2, n. 15999, del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335 – 01; conforme, Sez. 3, n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013-02, che ha ammesso la possibilità di ritenere contestata in fatto la circostanza aggravante prevista dall’art. 4, n. 7), della legge n. 75 del 1958, relativa alla commissione del fatto in danno di più persone, trattandosi di un comportamento materiale oggettivamente determinato nella sua materialità e senza alcun elemento valutativo da sottoporre al vaglio del giudice, onde la sua esplicitazione è tale da consentire all’imputato l’adeguato esercizio del diritto di difesa).

E’ stato anche affermato il principio, senz’altro estensibile anche alle ordinanze coercitive, che “la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell’art. 522, comma 2, cod. proc. pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Rv. 273491 – 01; Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Rv. 280748 – 01).

2. Tanto premesso, osserva il collegio che, nel caso esaminato, il Tribunale della cautela ha esercitato un potere qualificatorio della fattispecie concreta non consentito, poiché, nel silenzio del capo provvisorio di incolpazione, ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto di estorsione aggravata dalla circostanza della presenza di più persone riunite durante l’actio criminis, ai sensi dell’art. 629, comma 2, cod. pen., in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., laddove detta circostanza non era stata contestata dal Pubblico Ministero, né formalmente, attraverso l’indicazione della norma di legge violata, né evocandola in fatto come elemento storico che connota la condotta delittuosa attribuita agli indagati.

2.1. Erra, inoltre, il Tribunale a valorizzare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis. 1 cod. pen., che avrebbe fatto rientrare il delitto de quo tra quelli “ostativi” alla celebrazione dell’interrogatorio preventivo, ma era già stata esclusa in radice del giudice per le indagini preliminari, con statuizione non impugnata dalla parte pubblica.

3. Appaiono, pertanto, fondate le censure difensive riguardanti la qualificazione giuridica del fatto, che va inquadrato nella fattispecie di estorsione semplice (unica relativamente alla quale è stata formulata la domanda cautelare): ciò impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, perché il giudice di rinvio rivaluti le esigenze cautelari ed eventualmente l’adeguatezza e proporzionalità della misura applicata in relazione alla fattispecie ex lege meno grave di quella ritenuta nel provvedimento annullato.

4. E’, al contrario, priva della necessaria specificità la doglianza concernente la nullità dell’ordinanza genetica per omesso interrogatorio preventivo.

4.1. La legge 9 agosto 2024 n. 114 ha introdotto la disposizione di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. secondo cui: “Fermo il disposto dell’articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l’esigenza cautelare di cui all’articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), o all’articolo 362, comma 1 -ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”.

4.2. L’obbligo di procedere ad interrogatorio preventivo — presidiato dalla previsione di nullità dell’ordinanza cautelare che non sia stata preceduta dal compimento di esso, contenuta nel nuovo art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. — è circoscritto ai casi in cui non ricorra una esigenza cautelare di carattere ostativo, essendo state considerate tali innanzitutto quelle di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.

Pertanto, allorché sussistano il “pericolo di inquinamento della prova” (art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) oppure il “pericolo di fuga” (art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), il procedimento applicativo della misura cautelare è quello originariamente previsto, che non ammette alcuna forma di coinvolgimento della persona sottoposta alle indagini, posticipato alla fase successiva all’esecuzione e attuato mediante l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen.

4.2.1. Il legislatore ha anche attribuito carattere ostativo alla “sussistenza” dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel caso in cui essa emerga “in relazione” ad uno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a) o all’art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., ovvero a gravi delitti commessi con l’uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

Si tratta, nel primo caso, di ipotesi alle quali si correla la presunzione di complessità delle indagini preliminari, che implica l’estensione del relativo termine di durata, oltre che, in gran parte dei casi, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; nel secondo caso, di ipotesi di reato la cui prospettazione impone un intervento sollecito a tutela di esigenze ritenute primarie, conformemente all’impostazione complessiva della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “Codice rosso”) e, sulla base delle integrazioni apportate dalla legge 27 luglio 2001, n. 134, un vincolo temporale all’assunzione di sommarie informazioni da persone determinate.

4.3. La sussunzione dell’interrogatorio preventivo nel procedimento di applicazione dell’ordinanza, quale parte integrante dell’esercizio del potere dispositivo del giudice, rende configurabile, nel caso in cui sia stato omesso, la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 291, comma 1-quater, cit. e, incidendo sulla sfera di operatività dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che riguarda l’intervento dell’indagato, concretizza un vizio che, condivisibilmente, è stato unanimemente qualificato dalla giurisprudenza come nullità di ordine generale c.d. a regime intermedio (Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Rv. 288480 – 03; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Rv. 288192 – 01; Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Rv. 288640 – 02).

5. Ciò posto, si pone il problema di verificare se detta nullità sia deducibile nel caso in cui, come nella specie, nel corso dell’interrogatorio di garanzia (non anticipato, bensì) svolto ex post, ovvero dopo l’esecuzione dell’ordinanza coercitiva, l’indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere.

5.1. Il problema non riguarda l’individuazione della fase processuale fino alla quale è consentito dedurre la nullità ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen. poiché, come osservato da questa Corte, “In tema di nullità processuali, l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata “ex officio” anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre detta fase procedimentale (Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Rv. 288191- 03; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Rv. 288192 – 01).

5.2.  Non si pone, d’altro canto, un problema di interesse all’impugnazione ex art. 568 cod. proc. pen., indiscutibilmente sussistente.

5.3. Ciò che occorre verificare è, piuttosto, la sussistenza dell’interesse all’ exceptio nullitatis poiché, in accordo con quanto disposto, per le nullità cc.dd. “a regime intermedio”, dall’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., la nullità de qua non può essere eccepita “da chi (…) non ha interesse all’osservanza della disposizione violata”.

Detto interesse non sussiste, infatti, per espressa previsione di legge, per il solo fatto che si è verificata la violazione di una norma processuale, se da questa non sia derivata una concreta lesione delle prerogative difensive.

6. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, fuori dal caso delle nullità assolute, l’interesse a dedurre una patologia processuale sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto abbia allegato di avere subito, in conseguenza della denunciata violazione, un pregiudizio illegittimo; non si può prefigurare alcuna nullità dell’atto, laddove l’imputato se ne dolga senza indicare un suo concreto e attuale interesse a riguardo, non avendo alcun valore in ipotesi persino la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto (Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Rv. 211870 – 01).

6.1. Una recente decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, Niecko, Rv. 286356 – 01: fattispecie riguardante imputato alloglotto che non conosca la lingua italiana e lamenti violazione delle prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti), ha ribadito che l’interessato non può semplicemente limitarsi a dolersi dell’omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, viene in rilievo, ha l’onere di indicare l’esistenza di un interesse concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186 – 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 -01).

6.2. Il principio è stato successivamente ribadito anche da Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, in motivazione, oltre che da Sez. 4, n. 15220 del 19/02/2025, Rv. 287982 e Sez. 4, n. 28440 del 20/06/2025, Rv. 288423 – 01, ferme nel ribadire che la deducibilità delle nullità generali a regime intermedio, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., è soggetta (oltre che a precisi termini di decadenza) alla sussistenza dell’interesse all’osservanza della disposizione violata, ex art. 182 cod. proc. pen.

6.3. Nel medesimo senso, sulle condizioni di deducibilità della nullità cc.dd. “a regime intermedio”, si è pronunziata Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664-01, ferma nel ribadire che non è sufficiente lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo l’interessato dedurre un’effettiva incidenza dell’inosservanza della disposizione violata rispetto all’esito del giudizio.

6.4. Appare evidente, che, nei casi in cui detto interesse non sia prima facie ed inequivocabilmente rilevabile (come si è, ad esempio, ritenuto nel caso esaminato da Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798- 01/02), l’onere della relativa allegazione incomba necessariamente sul deducente.

7. Con specifico riferimento alla nullità in esame, osserva il collegio che lo scopo dell’interrogatorio preventivo è quello di assicurare un confronto anticipato e di permettere alla difesa di veicolare in modo effettivo al giudice, prima dell’applicazione della chiesta misura cautelare, argomenti a sostegno dell’insussistenza del necessario quadro indiziario o, comunque, dell’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, dell’insussistenza di esigenze cautelari, della sufficienza di misure meno afflittive di quella chiesta dal P.M., senza doversi affidare agli oneri pure incombenti su quest’ultimo (cfr. artt. 358 e 291 cod. proc. pen.) o all’iniziativa del deposito preventivo contemplato dall’art. 391-octies cod. proc. pen.

Come sottolineato dalla dottrina, “non può negarsi che un reale contraddittorio anticipato è una via ragionevole per rafforzare l’imparzialità e la terzietà del giudice per le indagini preliminari” e per “innalzare lo standard di garanzia negli interventi restrittivi cautelari”.

7.1. Così individuata la ratio della norma di nuovo conio, costituirebbe un vuoto formalismo connettere la deducibilità della nullità in oggetto, sic et simpliciter, alla inosservanza della disposizione normativa.

Peraltro, come pure è stato chiarito, l’interesse all’osservanza dell’art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., che legittima ad eccepire (a norma dell’art. 182, comma 1, cod. proc. pen.) la nullità c.d. “a regime intermedio” dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per omesso interrogatorio preventivo di garanzia, può sussistere anche nel caso in cui l’interessato, nell’interrogatorio di garanzia nelle more svolto dopo l’adozione della misura, si sia avvalso della facoltà di non rispondere (Sez. 6, n. 27444/2025 e n. 29189/2025, in motivazione).

7.2. Nondimeno, in presenza di siffatta situazione processuale, non risulta evidente prima facie in cosa consistesse l’interesse del deducente all’osservanza della disposizione violata: in tali casi, sussiste, pertanto, ex art. 182 cod. proc. pen. a carico dell’indagato un onere esplicativo quanto all’indicazione del pregiudizio patito per effetto del mancato interrogatorio anticipato, dovendo egli rappresentare specificamente quale interesse, attuale e concreto, avesse all’osservanza della disposizione violata.

8. Conclusivamente, rileva il Collegio che, nel caso esaminato, avendo il giudice per le indagini preliminari omesso di procedere all’interrogatorio preventivo, pur dovuto, l’ordinanza coercitiva emessa in danno del ricorrente risulta affetta da nullità c.d. “a regime intermedio”.

In coerenza con detta patologia, e nel rispetto della disposizione di cui all’art. 182, comma 1, cod. proc. pen., la parte deducente la nullità aveva, peraltro, l’onere di indicare l’esistenza dell’interesse, concreto, attuale e verificabile, all’osservanza della disposizione violata, cioè di indicare gli effetti concreti della sussistente violazione di quanto disposto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. sull’esercizio del diritto di difesa, derivati da tale omissione, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale che ne poteva derivare: e ciò in quanto, in presenza della successiva opzione, in sede di interrogatorio di garanzia postumo, per la facoltà di non rispondere, tale interesse non risultava prima facie rilevabile ed evidente.

8.1. Il ricorso, sul punto, appare generico in quanto non contiene alcun riferimento agli effetti concreti dall’omesso interrogatorio anticipato sul diritto di difesa, né indica altrimenti il possibile interesse all’osservanza della disposizione violata.

9. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante delle “più persone riunite”, che va eliminata, il che impone conseguentemente una nuova valutazione delle esigenze cautelari ed eventualmente della misura cautelare da applicare.

9.1. Il ricorso è, nel resto, inammissibile.

Cass. pen., II, ud. dep. 25.02.2026, n. 7506

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