Processo – Improcedibilità della domanda giudiziale in caso di delega cumulativa per la mediazione in assenza di giustificati motivi

Processo – Improcedibilità della domanda giudiziale in caso di delega cumulativa per la mediazione in assenza di giustificati motivi

Oggetto del contendere e svolgimento del giudizio

Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 21.12.2023 Parte_1 ha adito l’intestato Tribunale di Firenze, al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso in data 04.05.2021 per il tramite di un esercente convenzionato con la convenuta CP_1 alla quale si era rivolto per l’acquisto di un elettrodomestico (doc. 1) e il conseguente diritto alla sola restituzione delle some ricevute in prestito al tasso legale ex art 1284 comma III c.c.

Il ricorrente ha dedotto la nullità del finanziamento, per violazione dell’art. 3 D.Lgs. 374/1999 poiché stipulato da soggetto privo della qualifica di agente in attività finanziaria, per violazione dell’art. 1355 c.c., in quanto la parte proponente ha assunto un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa dipendente dal proprio arbitrio, nonchè per violazione dell’art. 117 T.U.B., poiché la mera sottoscrizione di una clausola scritta in caratteri minuti e contenuta in un modulo avente ad oggetto la richiesta di un prodotto bancario e/o finanziario del tutto diverso da una carta revolving, le cui condizioni sono riportate in documenti separati e nemmeno sottoscritti dal ricorrente, non soddisferebbe il requisito della forma scritta imposta ad substantiam dall’art. 117 del TUB, a tutela delle esigenze informative del cliente.

Cp_1 ha resistito in giudizio, svolgendo plurime eccezioni, fra le quali quella di improcedibilità del ricorso per la mancata effettiva attivazione e partecipazione al procedimento di mediazione, dato che detto procedimento è stato attivato per delega cumulativamente con terzi soggetti e di inapplicabilità del Dlgs 374/1999 in quanto al momento della sottoscrizione del contratto di causa (maggio 2001) la norma non era operativa, essendo stata data attuazione tramite la disciplina di cui al DM 385/2001, emanata successivamente al contratto di cui si discute.

Nella comparsa di costituzione depositata, la banca ha anche eccepito la violazione della buona fede da parte del ricorrente, per aver usufruito della linea di credito (per una somma di circa 32.000 euro) senza aver mai mosso alcuna contestazione; la decadenza dell’esercizio dell’azione e la prescrizione dell’azione di ripetizione conseguente a nullità, essendo trascorsi più di dieci anni dai movimenti e gli addebiti sul conto; l’infondatezza dell’eccezione di nullità per violazione dei requisiti di forma scritta ex art 117 TUB e 1355 c.c. in quanto il contratto era stato espressamente redatto per iscritto ed ha concluso per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese di lite.

Mutato il giudice assegnatario, la causa passa in decisione su istruttoria di natura esclusivamente documentale, una volta disattesa, per la relativa infondatezza, la questione di illegittimità costituzionale dell’art 3 del d.lgs 374/1999 per violazione degli artt. 76-77 per eccesso di subdelega del legislatore.

L’eccezione di improcedibilità del ricorso è risultata fondata e come tale meritevole di accoglimento.

Il finanziamento mediante carta revolving, cd. credito rotativo, è uno strumento particolare e assai complesso, che consente di avere la disponibilità di una somma di denaro da usare per acquisti o prelievi, da rimborsare a rate mensili.

E’ uno strumento utile, dato che ogni volta che si paga una rata, il credito torna disponibile, senza dover chiedere un nuovo prestito; è tuttavia più oneroso dei prestiti tradizionali.

La carta revolving ha dunque natura di strumento finanziario e non può essere assimilata alla carta di pagamento ex art. 2, comma II, lett. a) D.M. 485/2001 ed alla fattispecie del credito al consumo cd. finalizzato ex art. 2, comma II, lett. b) D.M. 485/2001.

Su questa condivisa premessa, in conformità all’orientamento della Corte d’Appello di Firenze (C. App. FI ordinanza 1234/2025), va ritenuto che per ragioni di materia (bancaria-finanziaria), il presente giudizio è ricompreso tra quelli per i quali a pena di improcedibilità della domanda, deve essere preceduto dal previo esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010 s.mi.

Ciò posto, va rilevato che nel procedimento di mediazione obbligatoria di regola è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore e la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023).

Dinanzi a questo Tribunale pendono plurime azioni giudiziarie, promosse, come quella in esame, dal medesimo procuratore con l’assistenza della stessa associazione di consumatori, il cui legale rappresentante, risulta delegato in ogni singolo procedimento di mediazione, tutti conclusi con esito negativo.

Nel caso di specie, è stata esperito un incontro di mediazione di gruppo essendosi svolto l’incontro tra CP_1 e ben dieci ricorrenti (cfr. doc.3 del ricorso) tutti rappresentati per delega dal Rag. (omissis), tramite apposita procura (cfr. doc.4 ivi).

L’espletamento di un tentativo di mediazione con tali modalità non può ritenersi effettivo, alla luce della novella legislativa del precitato art. 8 D.Lgs 28/2010, perché non consente di valutare -alla presenza del consumatore- le peculiarità di ogni singola controversia, le ragioni sottese alla domanda e non consente di sondare a pieno tutte le possibilità di definizione della lite.

Secondo il disposto dell’art. 8 d.lgs 28/2010, come modificato dalla nota Riforma Cartabia, “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da’ atto a verbale”.

Ora, in base al contenuto della norma sopra esposta, la partecipazione alla procedura della mediazione deve essere personale ma può essere eccezionalmente delegata ad un rappresentante munito di apposita procura solo “per giustificati motivi”; l’intento del legislatore è quello di richiedere un effettivo incontro in mediazione, prescrivendo alla parte una condotta doverosa, ovvero quello di essere presente ed impegnarsi attivamente per trovare un accordo con l’altra (cfr. Tribunale di Firenze n. 1270/2024, Corte di Appello di Firenze n. 1771/2023).

Venendo al caso di specie, la banca ha contestato la validità della procura cumulativa rilasciata al delegato Rag. e non ha dunque errato a sostenere l’improcedibilità del giudizio per mancato svolgimento effettivo della mediazione.

La mancata ingiustificata partecipazione della parte personalmente all’incontro ha reso di fatto impossibile al mediatore di percepire il centro di interessi e le emozioni della medesima, indispensabile per la buona riuscita della procedura conciliativa (cfr. Tribunale di Firenze n. 128/2024; nello stesso senso, Tribunale di Firenze n. 313/2024).

Nel caso, la delega alla mediazione non si giustifica, né in considerazione della natura del contenzioso – poiché l’apporto tecnico e professionale è comunque garantito dal legale che deve obbligatoriamente assistere la parte- né per l’eventuale distanza dell’organismo di residenza dei ricorrenti (tutti residenti in varie zone di Italia) visto che l’incontro è stato effettuato in videoconferenza.

La domanda del ricorrente va pertanto dichiarata improcedibile.

Restano assorbite le ulteriori questioni agitate in giudizio.

Le spese di lite

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite in ragione della novità normativa sulla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Trib. Firenze, III, sent. 25.11.2025, n. 3777

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live