Processo – Giurisdizione – Competenza – Ricorso e inammissibilità di cumulo di domande differenti

Processo – Giurisdizione – Competenza – Ricorso e inammissibilità di cumulo di domande differenti

Epac srl presentava ricorso per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di permesso di costruire del 6 maggio 2024, con rilascio dell’attestazione ex art.20, comma 8 del D.P.R. n.380 del 2001, nonché per l’annullamento del silenzio-diniego perfezionatosi sulla domanda di sanatoria edilizia proposta ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n.380 del 2001, in alternativa per l’accertamento del silenzio-inadempimento maturato sull’istanza di permesso di costruire convenzionato di cui all’art.28 bis del D.P.R. n.380 del 2001, in ultimo per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti documentale e civico in relazione a una convenzione urbanistica, deducendo la violazione dell’art.20, comma 8 del D.P.R. n.380 del 2001, dell’art.2 della Legge n.241 del 1990, del principio di proporzionalità e adeguatezza nonché l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, dell’illogicità e irragionevolezza.

Il Comune di Spoltore, Amministrazione competente, si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria, in rito l’inammissibilità per la disomogeneità delle plurime domande giudiziali proposte, nel merito l’infondatezza.

Seguivano le repliche delle parti.

Con altra memoria il Comune segnalava che verso Epac srl nel 2023 era stata disposta una parziale scissione, con attribuzione del fabbricato oggetto del giudizio alla Società di nuova costituzione Imac srl, che dunque il ricorso, proposto dalla predetta Epac srl solo nel 2025, era inammissibile anche per difetto di legittimazione attiva.

Con motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche il silenzio-diniego sull’istanza di accesso civico e documentale del 12 marzo 2025, avente ad oggetto la concessione edilizia e la relativa documentazione riferita al fabbricato in catasto al foglio 11, particella 745, adiacente al proprio, sostenendo un interesse diretto, concreto e attuale alla visione e la pubblicità in ogni caso dei titoli edilizi.

Con memoria il Comune deduceva in rito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di interesse, in difetto della mancata impugnativa della nota n.15771 del 7 maggio 2025, con la quale in realtà il Soggetto pubblico respingeva l’istanza di accesso, nel merito l’infondatezza degli stessi.

Con altra memoria la ricorrente ribadiva i propri assunti nel merito e ribatteva alle eccezioni di rito dell’Amministrazione.

Seguivano le repliche delle parti.

Nella camera di consiglio del 18 luglio 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile per disomogeneità delle plurime domande proposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che il ricorso cumulativo rappresenta l’eccezione, ex art.40 c.p.a., occorrendo identità di contenuti, motivi e oggetto (cfr., tra le altre, Cons. Stato, IV, n.363 del 2015), o almeno una stretta connessione procedimentale e funzionale tra gli atti impugnati, tale da giustificare un unico processo, essendo necessario evitare confusione tra liti differenti, con aggravio dei tempi di svolgimento del giudizio ed elusione, tra l’altro, delle disposizioni fiscali (cfr. TAR Basilicata, n.69 del 2020).

Orbene nel caso di specie si intendeva cumulare domande differenti, di accertamento sulla formazione di un titolo edilizio con rilascio della relativa attestazione, costitutiva di annullamento del silenzio-diniego su istanza di sanatoria edilizia, ancora di accertamento su silenzio-inadempimento su altra istanza (di permesso di costruire convenzionato), altresì di annullamento del silenzio-rigetto su istanza di accesso; tutte domande con oggetti diversi, richiedenti censure diversificate e finanche riti processuali differenti, camerale per accesso e silenzio-inadempimento, con udienza pubblica sul titolo edilizio ordinario e il diniego di sanatoria edilizia.

I motivi aggiunti del pari appaiono inammissibili, per difetto di interesse, atteso che la domanda di accesso del 12 marzo 2025 veniva respinta dall’Amministrazione, con espressa nota n.15771 del 7 maggio 2025 (cfr. all.2 atti del Comune, depositati il 25 giugno 2025), che non risulta impugnata dalla ricorrente.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

TAR ABRUZZO – PESCARA, I – sentenza 18.08.2025 n. 317 

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