La società Autostrade per l’Italia p.a., nella qualità di gestore dell’Autostrada denominata A14, ha domandato l’annullamento del verbale n. 9/2021 con il quale la Provincia di Teramo ha formalmente contestato in via amministrativa la occupazione “abusiva” del suolo provinciale in riferimento all’annualità 2021, ai sensi dell’art. 1, co. 821, lett. h) della legge n. 160/2019 e dell’art. 60 del suo Regolamento sul Canone Unico, irrogando perciò la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 151.903,78, corrispondente al doppio della somma dovuta, per l’abusiva occupazione dello spazio sovrastante le strade provinciali.
Ha resistito al ricorso la Provincia di Teramo, la quale ha presentato istanza per la sospensione del processo, ai sensi dell’articolo 10 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 367, comma primo, del codice di procedura civile, per aver proposto, dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
La società ricorrente si è opposta alla sospensione del giudizio.
Alla pubblica udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il collegio non ravvisa motivo per discostarsi dall’orientamento già espresso con ordinanza n.26/2025 con la quale è stato stabilito che:
“Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del codice del processo amministrativo, “Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice”.
L’articolo 367, comma primo, del codice di procedura civile dispone che “Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata”.
La predetta disposizione disciplina una delle fattispecie tassative di sospensione del processo previste dal codice di procedura civile, richiamate dall’articolo 79, comma 1, del codice del processo amministrativo, mediante la tecnica del rinvio dinamico.
La fattispecie della sospensione del processo in pendenza di regolamento preventivo di giurisdizione è riconducibile alla categoria dogmatica della c.d. “sospensione impropria in senso stretto”, la quale ricomprende tutti quei casi in cui un incidente processuale – qual è il regolamento preventivo di giurisdizione – deve essere deciso da un giudice diverso da quello dinanzi al quale il processo è pendente.
La sospensione del processo in pendenza di regolamento preventivo di giurisdizione ha carattere facoltativo e discrezionale ed è subordinata all’esito positivo di una sommaria delibazione del Collegio in relazione ai due presupposti della “non manifesta inammissibilità dell’istanza di sospensione” e della “non manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione”.
Dalla disamina degli atti e dei documenti prodotti dalle parti, il Collegio ritiene che l’istanza di sospensione del processo proposta dalla Provincia di Teramo non sia manifestamente inammissibile, atteso che, come richiesto dall’articolo 41 del codice di procedura civile, il ricorso per regolamento di giurisdizione è stato proposto prima che il presente ricorso, avente ad oggetto l’annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata nella misura del doppio del canone COSAP dovuto per il 2020, sia stato deciso nel merito.
A tal proposito, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che nel giudizio instaurato tra le medesime parti, avente ad oggetto l’annullamento del verbale con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per l’anno 2013, sarebbe stata affermata, con efficacia di giudicato, la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Regolamento COSAP, “Per le installazioni permanenti il canone di occupazione è dovuto per anno solare”, sicché anche la sanzione amministrativa pecuniaria per le occupazioni abusive, quantificata ai sensi dell’articolo 65, comma 4, è commisurata sul canone annuale ed è irrogata per ciascuna annualità.
Da ciò discende l’autonomia dei giudizi instaurati tra le medesime parti per l’annullamento dei verbali di accertamento e contestazione delle occupazioni abusive, con i quali sono state applicate, per ciascuna annualità, le relative sanzioni amministrative pecuniarie.
Il Collegio ritiene altresì che la contestazione della giurisdizione del giudice amministrativo non sia manifestamente infondata, dal momento che la Provincia di Teramo ha censurato in radice la sussistenza del presupposto sul quale la parte ricorrente ha individuato nel giudice amministrativo il giudice munito della giurisdizione, ossia l’alternatività (e il conseguente potere di scelta dell’amministrazione che esercita il potere sanzionatorio) tra la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l’atto impugnato e la sanzione amministrativa demolitoria – ripristinatoria di cui all’articolo 20, comma 4, del Codice della Strada, la cui applicazione è stata espressamente esclusa ai sensi dell’articolo 65, comma 6, del Regolamento COSAP.
Nessuna valenza può essere infine attribuita all’opposizione spiegata dalla società ricorrente alla sospensione del presente giudizio, atteso che la sospensione del processo, invocata dalla Provincia di Teramo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del codice del processo amministrativo, non è riconducibile al paradigma normativo di cui all’articolo 296 del codice di procedura civile (anch’esso richiamato dall’articolo 79, comma 1, del codice del processo amministrativo), il quale disciplina una diversa fattispecie di sospensione facoltativa del processo, che – a differenza della fattispecie di cui all’articolo 367, comma primo, del codice di procedura civile – presuppone l’accordo di tutte le parti del giudizio”.
Il Collegio ritiene dunque di dover disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla Provincia di Teramo, con avvertimento che la sua eventuale prosecuzione dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui all’articolo 80, comma 1, del codice del processo amministrativo.
TAR ABRUZZO – L’AQUILA, I – ordinanza 12.08.2025 n. 391