Processo – Giurisdizione – Competenza – Pena – Incidente causato da un’automobilista ubriaca, no alla sospensione condizionale della pena per età e bipolarità

Processo – Giurisdizione – Competenza – Pena – Incidente causato da un’automobilista ubriaca, no alla sospensione condizionale della pena per età e bipolarità

1. Il ricorso è infondato.

2. Premesso che la sospensione condizionale della pena è oggetto di un giudizio discrezionale del giudice di merito, che può essere sindacato in sede di legittimità unicamente in caso di manifesta illogicità della motivazione o per violazione di legge, il Collegio rileva che, nel caso di specie, il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena, che ha trovato fondamento nella prognosi sfavorevole sul futuro comportamento dell’imputata, è congruamente motivato.

Il Giudice, invero, ha negato la sospensione condizionale della pena sostenendo, con motivazione non manifestamente illogica, che la condotta illecita tenuta dall’imputata, in considerazione della sua età e delle sue condizioni personali (persona affetta da sindrome bipolare la cui mancanza di collaborazione aveva comportato l’impossibilità di elaborare un programma ai fini della iniziale richiesta di messa alla prova, poi rigettata) appare «l’indice di una situazione di disagio e sregolatezza che, in mancanza di elementi dimostrativi di un suo adeguato contenimento, rende probabile una ricaduta nel reato che invece l’efficacia deterrente di condanna a pena non condizionalmente sospesa può valere ad escludere». Quanto all’incensuratezza invocata all’uopo dalla difesa, si osserva che essa è stata tenuta in considerazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, rispetto al quale peraltro il Giudice ha operato una valutazione di favore nel momento in cui ha disposto la conversione della pena detentiva in ammenda.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cass. pen., IV, ud. dep. 08.08.2025, n. 29389

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