1.- La presente controversia trae origine da un articolato contenzioso svoltosi tra le società Polygon s.p.a. e -OMISSIS- s.p.a., entrambe operanti nel settore delle apparecchiature elettromedicali, che hanno partecipato alla procedura a evidenza pubblica per l’affidamento di servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie della Regione Puglia (n.ro gara 6774255) indetta con bando pubblicato in data 24 giugno 2017 sulla G.U.U.E.
2.- Dopo aver confermato l’aggiudicazione dei lotti 2 e 5 della procedura in favore della odierna ricorrente Polygon, la stazione appaltante, chiamata a rivalutare l’adeguatezza delle misure di self cleaning adottate dalle due imprese, secondo le indicazioni conformative del Consiglio di Stato, ha ritenuto adeguati i correttivi organizzativi posti in essere da entrambi gli operatori economici.
3.- Con l’atto introduttivo del giudizio e con i successivi motivi aggiunti, la Polygon s.p.a. è insorta avverso le determinazioni meglio descritte in epigrafe, per la parte concernente il lotto 5 della gara e nella misura in cui contengono la valutazione di adeguatezza delle misure di self-cleaning adottate dalla società -OMISSIS- s.p.a.
4.- Una volta illustrate le ragioni sottostanti all’ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’interesse e della legittimazione al gravame, la Polygon deduce: I. ERRONEA E APPARENTE VALUTAZIONE DELLE MISURE DI SELF CLEANING ASSERITAMENTE ADOTTATE DA -OMISSIS-. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE. II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80 CO. 1 DEL D.LGS. 50/2016. ESCLUSIONE AUTOMATICA DI -OMISSIS- IN RAGIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA DI PATTEGGIAMENTO EMESSA DAL TRIBUNALE DI BOLZANO A CARICO DEL DOTT. -OMISSIS- PER REATI RILEVANTI AI SENSI DELL’ART. 80 CO. 1 DEL D.LGS. 50/2016. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIO MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLE MISURE DI SELF CLEANING. III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80 CO. 5 LETT. C), C-BIS) E C-TER) DEL D.LGS. 50/2016. DELIBERAZIONE DELLA ASP TP N. 1006/2020. PROCEDIMENTO PENALE RELATIVO ALL’INCHIESTA “ASPIDE” PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ MANIFESTE.ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLE MISURE DI SELF CLEANING. IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 80 CO. 5 LETT. C), C-BIS) E C-TER) DEL D.LGS. 50/2016. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ MANIFESTE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CLARE LOQUI, DI LEALE COOPERAZIONE E DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INTEGRAZIONE DELLE “OMISSIONI DICHIARATIVE” E DEI C.D. “GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI” CON RIFERIMENTO AI PROVVEDIMENTI RISOLUTIVI E ALLE PENALI SUBÌTE DA -OMISSIS-. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ MANIFESTE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. V. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL’ART. 80 CO. 12 DEL D.LGS. 50/2016. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ MANIFESTE.
5.- Si costituiscono in giudizio -OMISSIS- s.p.a. e Innovapuglia s.p.a. per resistere al ricorso del quale eccepiscono l’inammissibilità e la infondatezza nel merito per mezzo di articolate memorie difensive.
6.- Con motivi aggiunti depositati in data 13 gennaio 2025, la Polygon impugna anche il verbale del 25 settembre 2024, in base al quale la stazione appaltante è pervenuta alla valutazione di adeguatezza delle misure di self-cleaning adottate dalla controinteressata.
7.- La Polygon s.p.a. ripropone le medesime censure poste a sostegno del ricorso principale.
8.- Le parti depositano documenti e scambiano memorie ex art. 73 del codice del processo amministrativo e memorie di replica.
9.- La controversia passa in decisione all’udienza pubblica del 29 aprile 2025.
10.- L’ammissibilità del ricorso innanzi al Tar dipende, non diversamente da quanto accade in materia di processo civile, dalla sussistenza delle condizioni dell’azione. Queste ultime ricomprendono, in particolare: a) l’affermazione, nella domanda, dell’esistenza di una posizione giuridica (diritto soggettivo o interesse legittimo); b) l’appartenenza di tale situazione giuridica a colui che chiede tutela (cd legitimatio ad causam; c) l’esistenza di una lesione della situazione affermata (cd interesse a ricorrere). In particolare, mentre la legittimazione ad agire consiste nella titolarità, da parte di chi agisce in giudizio, di una situazione giuridica differenziata e qualificata, ossia di una posizione a protezione della quale è consentito rivolgersi al giudice, l’interesse al ricorso sussiste quando la pronuncia che la parte ricorrente aspira a ottenere presenta un’utilità concreta per la stessa. Va inoltre chiarito che l’art. 100 del codice di procedura civile, applicabile al processo amministrativo ex art. 39 del c.p.a., richiede che la parte abbia un interesse personale, attuale e concreto alla rimozione dell’atto impugnato.
11. L’impresa ricorrente, consapevole della non chiara configurabilità dell’interesse e della legittimazione al ricorso nella fattispecie concreta si premura di delineare un quadro argomentativo che persuada il giudicante circa la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione. Rammentato che la domanda di annullamento concerne la determinazione con la quale la Stazione appaltante ha ritenuto adeguate le misure di self-cleaning adottate da -OMISSIS- s.p.a., essa fa valere tre ragioni in proposito: a) la circostanza di operare in un settore commerciale caratterizzato da una situazione di oligopolio, che la pone frequentemente in competizione con la controinteressata, la cui complessiva affidabilità avrebbe pertanto interesse a ridimensionare; b) il fatto che -OMISSIS- s.p.a. abbia utilizzato la valutazione favorevole espressa da Innovapuglia nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica distinte e separate, la qual cosa dimostrerebbe l’utilità, per essa deducente, di invalidare siffatta valutazione.
12.- Da ultimo, la Polygon rappresenta di avere “…altresì interesse a far accertare che -OMISSIS- si è resa responsabile, con riferimento all’indagine penale e condanna del Sig. -OMISSIS- (suo ex a.d.) e in considerazione delle sue incessanti iniziative processuali, di falso dichiarativo, dal che discenderebbe – ai sensi dell’art. 80 co. 12 del D.lgs. 50/2016 – l’obbligo di segnalazione all’ANAC ai fini di ogni conseguente provvedimento sanzionatorio a carico di -OMISSIS-.”
13.- Gli argomenti posti a base della sussistenza di un interesse al ricorso non sono condivisibili dal Collegio.
14.- In primis, si rammenta che la determina impugnata con il ricorso principale dispone l’aggiudicazione della gara telematica in oggetto in favore della stessa ricorrente. Il provvedimento che la ricorrente chiede al Collegio di sindacare appartiene, pertanto, senza alcun dubbio alla categoria dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica della Polygon s.p.a. indipendentemente dal fatto di recare l’ulteriore statuizione di adeguatezza delle misure di self-cleaning adottate dalla concorrente -OMISSIS-. Si può, anzi, opinare che siffatta valutazione di adeguatezza non ha impedito alla Stazione appaltante di aggiudicare la gara proprio alla ricorrente, ritenuta a tutti gli effetti quale miglior contraente della parte pubblica. Né la ricorrente ha spiegato in che modo essa possa risentire un pregiudizio attuale dalla valutazione di adeguatezza delle misure di self-cleaning operata dalla Stazione appaltante nei riguardi di -OMISSIS- s.p.a. Quanto al fatto che la controinteressata strumentalizzi la determina impugnata nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica distinte e separate il Collegio rileva che la circostanza in argomento non dimostra il pregiudizio concreto e attuale che la ricorrente subirebbe dal contegno “opportunistico” della società -OMISSIS-. Va infatti rilevato che, se si ammettesse la configurabilità di un interesse al ricorso in casi consimili si aprirebbe la strada alla tutela giurisdizionale del mero interesse strumentale differito e riflesso a competere con un concorrente con armi spuntate. E tanto a tacere del fatto che la valutazione di adeguatezza delle misure di self-cleaning viene effettuata di volta in volta dalla Stazione appaltante secondo un apprezzamento discrezionale. Può quindi concludersi con tranquillità che la Polygon s.p.a. non vanta un interesse attuale e concreto a ottenere l’annullamento della determina e del verbale impugnati, il che si risolve nella inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
15.- A conclusioni analoghe si perviene in relazione all’interesse “…a far accertare che -OMISSIS- si è resa responsabile, con riferimento all’indagine penale e condanna del Sig. -OMISSIS- (suo ex a.d.) e in considerazione delle sue incessanti iniziative processuali, di falso dichiarativo, dal che discenderebbe – ai sensi dell’art. 80 co. 12 del D.lgs. 50/2016 – l’obbligo di segnalazione all’ANAC ai fini di ogni conseguente provvedimento sanzionatorio a carico di -OMISSIS-.” Anche in questo caso la Polygon fa valere un pregiudizio del tutto eventuale e sicuramente apprezzabile a livello esclusivamente potenziale.
16.- Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono inammissibili. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
TAR PUGLIA – BARI, II – sentenza 18.08.2025 n. 1042