Processo – Giurisdizione – Competenza – Interruzione del processo per sopravvenuta cancellazione dall’albo del difensore, perdita dello ius postulandi dal lato attivo e passivo

Processo – Giurisdizione – Competenza – Interruzione del processo per sopravvenuta cancellazione dall’albo del difensore, perdita dello ius postulandi dal lato attivo e passivo

1. Vista la nota con cui l’avvocato indicato in epigrafe, unico difensore costituito, ha dichiarato di rinunciare al mandato conferito, in ragione della sopravvenuta cancellazione dall’Albo;

2. Ritenuto che tale fattispecie comporti la perdita per il difensore dello ius postulandi dal lato attivo e passivo, con conseguente carenza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali (ord. Cass. civ. Sez. VI 19.2.2019 n. 4764);

3. Ritenuto che la cancellazione dall’albo degli avvocati rende inapplicabili gli effetti di cui all’art. 85 c.p.c (secondo cui, di norma, la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato difensore non ha effetto nei confronti dell’altra parte fino alla sostituzione del difensore e non interrompe il giudizio, che può essere quindi proseguito ai sensi degli artt. 85 e 301, terzo comma, c.p.c. applicabili al processo amministrativo in virtù degli artt. 39 e 79 del D.Lgs. n. 104/2010) e che, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., la fattispecie in esame integri una causa di interruzione del giudizio, con conseguente obbligo, da parte del giudice, di rilevarla, a tutela del diritto di difesa della parte colpita dall’evento interruttivo (cfr. Cons. Stato: Sez. IV n. 1249 del 2018 e Sez. III n. 925 del 2016; Cass. civ., sez. un, n. 3702 del 2017; Cass. SS. UU. n. 3702 del 2019 e Cass. Sez. IV, ord. n. 21359 del 2020);

4. Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare l’interruzione del giudizio, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 301 e ss. c.p.c., precisando che il presente giudizio potrà essere proseguito o riassunto, ai sensi dell’art. 80, c.p.a., entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla data di ricezione della notifica della presente ordinanza, la quale segna la “data di conoscenza legale dell’atto interruttivo”, non potendosi ritenere che il mero deposito in giudizio dell’atto di rinuncia del difensore nel fascicolo d’ufficio possa essere ritenuta sufficiente a comprovarla;

5. Ritenuto di dover precisare che le notifiche della presente ordinanza andranno eseguite nei confronti delle parti ricorrenti.

TAR LAZIO – ROMA, III BIS – sentenza 16.08.2025 n. 15553 

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