1. Il ricorso è infondato.
1.1. Le argomentazioni difensive a sostegno dell’unico motivo di ricorso sono destituite di fondamento in quanto non si confrontano con le analitiche valutazioni che la Corte di Appello ha espresso nel provvedimento che ha respinto la richiesta formulata ai sensi dell’art. 629- bis cod. proc. pen.
Il rigetto dell’istanza si è, infatti, fondato sulla constatazione di una pluralità di circostanze, avendo evidenziato che il ricorrente, nell’ambito del procedimento originariamente pendente presso l’autorità giudiziaria di Parma, era stato raggiunto dalla misura cautelare carceraria nella quale erano riportati i capi di imputazione per i reati di ricettazione e di furto e che, a seguito della dichiarazione del Gip di incompetenza per territorio, una volta trasferito il procedimento al Tribunale di Forlì, quegli stessi reati erano stati trasfusi nella sentenza oggetto di richiesta di rescissione.
Inoltre, si è rilevato che il ricorrente fu interrogato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Parma in relazione a questi fatti, sicché era certamente a conoscenza delle accuse per le quali si procedeva a suo carico e, ancora, si è evidenziato che nell’ambito di un altro procedimento presso l’autorità giudiziaria di Modena, il ricorrente aveva nominato difensore di fiducia lo stesso che l’aveva assistito nel primo procedimento instauratosi a Parma e che a questo difensore fu notificato il decreto che dispone il giudizio per i reati in questione.
Nell’ordinanza impugnata, la Corte d’Appello ha anche rilevato che nella raccomandata il difensore aveva precisato di aver fornito tutte le indicazioni in merito ai procedimenti che riguardavano il ricorrente la cui madre aveva risposto che il figlio non intendeva far rientro in Italia. E infine, l’ordinanza ha dato conto del fatto che nel corso delle udienze celebrate innanzi al Tribunale di Forlì, il difensore di fiducia non ebbe a dedurre nulla in ordine alla carenza di un effettivo rapporto fiduciario, venuto meno per scelta dello stesso ricorrente che come riferito dalla madre non intendeva ritornare in Italia.
2. Tanto premesso, alla luce delle plurime e dettagliate circostanze evidenziate, la motivazione dell’ordinanza impugnata appare puntuale in ordine alla valutazione della sussistenza della colpevole ignoranza circa la effettiva conoscenza della pendenza del processo, ponendo, tra l’altro, in rilievo che il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza dalla quale poter dedurre la concreta impossibilità di assolvere al dovere informativo, con un minimo sforzo di comportamento diligente.
Sia pure con riferimento ad una vicenda fattuale non perfettamente sovrapponibile a quella in esame, ma nella quale l’imputato si era reso di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale, questa Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo sussistendo una condotta negligente ed ha affermato il principio secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 – 01).
In particolare, nella sentenza appena richiamata, la Quarta Sezione ha osservato – riprendendo tre pronunce delle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. Un., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez. Unite n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931), «che se da un lato non basta la regolarità delle notifiche o la nomina del difensore di fiducia a dare certezza in ordine alla conoscenza del procedimento, graverebbe comunque sull’imputato l’onere di provare la sua incolpevole mancata conoscenza dei successivi sviluppi dello stesso e che esistono tre particolari “indici di conoscenza” del processo: a. la dichiarazione od elezione di domicilio; b. l’applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare; c. la nomina di un difensore di fiducia. Si tratta di situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo, ma non anche presunzioni.
Tanto premesso, va rilevato che la Corte di appello ha dato corretta attuazione agli enunciati principi, in quanto nel caso di specie, il ricorrente era certamente a conoscenza dell’inizio del procedimento penale a suo carico, per il quale era stato ristretto in carcere, nominando un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio nel corso delle indagini, assumendo significativo rilievo, per la sussistenza della “colpevole” mancata conoscenza, l’omessa allegazione di elementi da cui inferire che abbia provato ad informarsi, emergendo piuttosto un assoluto disinteressamento.
In definitiva deve essere affermato il principio secondo cui la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629 bis cod. proc. pen., solo nel caso in cui sia “incolpevole”, dovendosi ritenere sussistenti i profili di colpa qualora l’indagato abbia nominato, nel corso delle indagini, un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, in relazione a un procedimento nell’ambito del quale sia stato attinto da un’ordinanza di misura cautelare in carcere e non si sia attivato autonomamente per mantenere con il difensore di fiducia contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (vedi: Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Rv. 286146 – 01).
3. Dalle considerazioni che precedono discendono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Cass. pen., I, ud. dep. 30.07.2025, n. 28005