Processo – Giurisdizione – Competenza – Concorso indetto dal Comune, omessa previsione di una riserva dei posti e giurisdizione del G.O.

Processo – Giurisdizione – Competenza – Concorso indetto dal Comune, omessa previsione di una riserva dei posti e giurisdizione del G.O.

Con il presente gravame, il ricorrente impugna gli esiti della procedura di concorso pubblico per esami indetta da Città Metropolitana di Roma Capitale (nel prosieguo “CMRC”) volto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 unità di personale da inquadrare nell’Area degli Istruttori con il profilo professionale di “Agente di Polizia Locale”, assumendone l’illegittimità in relazione al non prevedere il relativo bando una specifica riserva di posti per coloro che – come il ricorrente – hanno svolto e concluso senza demerito il Servizio Civile Universale, in ossequio a quanto stabilito all’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017,

Chiede, dunque, l’accertamento del suo diritto di beneficiare della riserva dei posti, invocando il principio di eterointegrazione del bando e, per l’effetto, l’annullamento in parte qua della graduatoria, evidenziando l’omessa valutazione da parte della Commissione della dichiarazione da lui resa nel campo “Altro” della domanda di partecipazione e, poi, nell’autocertificazione presentata dopo il superamento della prova orale, ove si attestava di “aver prestato, nel periodo che va dal 6 novembre 2015 al 6 novembre 2016, «servizio civile presso l’Unione Italiana Ciechi. Le attività svolte erano quelle di accompagnamento di persone cieche o ipovedenti per svolgere attività ricreative, impegni personali o sanitari»”, con conseguente mancato riconoscimento del titolo di riserva.

CMRC si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame, atteso che:

i) il Bando prevedeva espressamente, alla lettera p) dell’art. 3, che i candidati dichiarassero nella domanda di partecipazione al concorso “p) l’eventuale possesso di titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. ovvero il possesso di eventuali ulteriori titoli di riserva stabiliti dalla legge”;

ii) coerentemente il Modulo telematico di Domanda da compilare sul Portale del Reclutamento InPA, alla voce Riserva dei Posti per l’accesso ai concorsi pubblici, generava, laddove il candidato avesse selezionato la voce SI, un menù a tendina nel quale era indicata, tra le altre, la riserva dei posti per gli operatori del Servizio Civile Universale;

iii) il Servizio civile dichiarato dal ricorrente non integra, comunque, la fattispecie a cui la norma invocata riconosce come effetto la riserva del 15%, infatti stabilita “a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito” e non anche di coloro che hanno svolto il (diverso) servizio civile nazionale.

Seguiva il deposito di memorie difensive, in cui entrambe le parti insistevano nelle proprie opposte argomentazioni.

All’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti dell’esistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Il ricorso, come da relativo avviso dato alle parti in udienza, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, in ossequio a quell’orientamento – che il Collegio condivide – già espresso da questa Sezione su fattispecie analoga (in tal senso, le sentenze n. 5297/2025 e n. 9847/2025).

Se, infatti, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, la presente controversia verte, invece, sulla pretesa lesione del diritto all’assunzione del ricorrente, su cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (ex multis, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2022, n. 22569, nonché anche T.A.R. Toscana, sez. I, 19/03/2024, n.312).

La giurisdizione del giudice amministrativo è, dunque, limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso (ex multis T.A.R. Marche, Sez. I, 21.04.2021, n. 346; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 26.05.2021, n. 1276) e non anche estesa alle controversie relative alle pretese all’assunzione basate sull’esito del concorso, per l’appunto devolute, come anzidetto, alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimesso il sindacato sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione dell’atto amministrativo presupposto.

Ne discende come rientrino, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con le quali non si contesta la graduatoria ma la esistenza o meno di una riserva di posti ex lege in favore degli idonei del concorso.

Tale principio è stato affermato tanto nell’ipotesi di mancata valutazione del titolo di riservatario nella graduatoria definitiva (Cass. S.U. 15 maggio 2003 n. 7507), sia in fattispecie in cui si denunciava l’elusione della riserva, attraverso l’articolazione della graduatoria in più fasce (Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3409; SU 14 gennaio 2009 n. 561), sia in relazione alla domanda proposta per il risarcimento del danno, in ragione della omessa valutazione, nel concorso espletato, del titolo di riserva (Cass. SU 28 maggio 2007 n. 12348).

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, indicandosi il giudice ordinario quale giudice innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, del cod. proc. amm..

Atteso il carattere meramente processuale della pronuncia, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

TAR LAZIO – ROMA, II – sentenza 29.07.2025 n. 14961 

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