Processo – Giurisdizione – Competenza – Acquisizione d’ufficio della documentazione non ostesa dalla P.A. resistente e carenza di elementi concreti per dubitare dei fatti come documentati dalla Amministrazione

Processo – Giurisdizione – Competenza – Acquisizione d’ufficio della documentazione non ostesa dalla P.A. resistente e carenza di elementi concreti per dubitare dei fatti come documentati dalla Amministrazione

1. Espone il ricorrente di aver partecipato alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto con profilo professionale “Project Manager”, indetta dall’Ufficio Speciale dell’Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea (istituito presso la Presidenza della Regione Siciliana) con avviso pubblico approvato con DDG. n. 3 del 12 febbraio 2024, per lo svolgimento di attività specialistiche finalizzate alle procedure di verifica, controllo e certificazione delle spese comunitarie eseguite dall’Ufficio in questione nell’ambito dei programmi FESR, POC e PSC, gestiti dalla Regione ed a valere sui cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027.

L’avviso in parola richiedeva, quale requisito di accesso alla procedura selettiva, che i candidati fossero in possesso di una esperienza di lavoro di almeno dieci anni (120 mesi) in materia di politiche di coesione, di cui almeno quattro anni di provata esperienza nella specifica funzione di Manager. Il bando prevedeva poi una fase di preselezione finalizzata alla verifica della correttezza della presentazione delle istanze pervenute; la valutazione dei curriculum presentati dai candidati ed un colloquio.

In esito alla selezione svolta, con D.D.G. n. 26 del 13 maggio 2024, è stata approvata la graduatoria ed il ricorrente è risultato collocato al secondo posto, con complessivi punti 93, di cui 56 per la valutazione del curriculum e 37 per il punteggio del colloquio. Al primo posto è stata invece collocata la controinteressata, Tumino Stefania, cui la Commissione preposta ha assegnato 96 punti, di cui 60 per la valutazione del curriculum e 37 per il punteggio del colloquio.

2. Per chiedere l’annullamento del predetto provvedimento di approvazione della graduatoria della selezione e dei prodromici atti della procedura selettiva è quindi insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 12 luglio 2024 e depositato il 19 luglio successivo.

Il mezzo di tutela è affidato ad un’unica articolata doglianza con cui il ricorrente lamenta eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa; violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n. 165/2001; violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione; violazione della lex specialis; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione; difetto di istruttoria; difetto dei presupposti di fatto e di diritto; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per difetto di motivazione.

Lamenta in sintesi il ricorrente che, dall’esame degli atti trasmessigli dall’Amministrazione intimata in esito ad istanza di accesso, emergerebbe che la Commissione di concorso non avrebbe adeguatamente valutato il possesso da parte della controinteressata del requisito d’accesso alla selezione relativo alla comprovata esperienza minima di 4 anni nella specifica funzione di Manager (art. 3, del bando di concorso), ed anzi che la stessa non sarebbe in possesso di tale requisito di accesso.

Secondo il ricorrente l’esame delle attività svolte in passato dalla dottoressa Tumino impedirebbe di qualificare le funzioni da lei svolte come di coordinamento, sicché la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura selettiva per cui è causa, essendo tali funzioni riconducibili invece alla consulenza, alla rendicontazione ed al controllo.

3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 22 luglio 2024, successivamente ha depositato ampia documentazione e con memoria del 4 settembre 2024 ha chiesto il rigetto del ricorso.

La controinteressata si è costituita in giudizio in data 5 settembre 2024 e, con memoria del 9 settembre 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 499 del 12 settembre 2024, la Sezione ha respinto la domanda cautelare del ricorrente.

Il citato provvedimento cautelare non è stato oggetto di impugnazione.

In vista della discussione le parti hanno depositato documentazione.

Con memoria del 19 maggio 2025, parte ricorrente ha poi insistito per l’accoglimento del ricorso, dando conto di un lungo carteggio con l’Amministrazione finalizzato ad acquisire (ulteriore) documentazione, asseritamente volta a suffragare la tesi per cui la controinteressata sarebbe priva del requisito d’accesso alla selezione per cui è causa. Lamenta in sintesi parte ricorrente che tale documentazione, nonostante reiterate richieste di accesso, non sarebbe stata ostesa e chiede, a mente dell’art. 64, comma 3, c.p.a., che il Collegio ne disponga l’acquisizione d’Ufficio.

Sotto diverso profilo parte ricorrente denunzia, poi, che del gruppo di lavoro incaricato dei controlli sulle candidature abbia fatto parte anche personale esterno all’Amministrazione regionale e, segnatamente, dipendenti della SAS Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A.

Con memoria del 29 maggio 2025 la difesa della controinteressata ha insistito per il rigetto del ricorso, che è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del 19 giugno 2025.

4. Deve essere preliminarmente respinta l’istanza con cui, nella memoria conclusionale del 19 maggio 2025, parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale provveda a disporre l’acquisizione d’ufficio di documentazione non ostesa dalla resistente Amministrazione ed in tesi idonea a supportare le proprie argomentazioni.

Giova rammentare che “ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a. spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni; il reticolo normativo del codice del processo amministrativo in materia di onere della prova richiama l’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda; il principio che domina il regime di acquisizione delle prove, anche nel processo amministrativo, è quindi scolpito dal brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit” (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5030; in termini, da ultimo, anche TAR Campania, sez. III, 12 dicembre 2023, n. 6890).

Ciò posto, il Collegio osserva che con l’istanza all’esame parte ricorrente ha inteso sollecitare l’esercizio dei poteri delineati dagli artt. 63 e 64 del codice del processo amministrativo. Nell’esercizio di siffatti poteri, di natura eminentemente discrezionale, al Giudice è però precluso sovvertire o ampliare il thema decidendum e di sopperire all’inerzia delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che l’istanza in questione vada respinta atteso che parte ricorrente non ha fornito elementi concreti per dubitare dei fatti come documentati dalla resistente Amministrazione e che, d’altra parte, ove il ricorrente avesse ritenuto sussistere tali elementi, avrebbe potuto attivare i rimedi processuali previsti dal codice del processo amministrativo in materia di accesso.

4.1. Per come eccepito dalla controinteressata, è poi manifestamente inammissibile la doglianza con cui parte ricorrente ha denunziato che del gruppo di lavoro incaricato dei controlli sui candidati alla selezione per cui è causa abbia fatto parte anche personale esterno all’Amministrazione regionale e, segnatamente, dipendenti della SAS Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A. Tale censura è stata infatti introdotta con una memoria difensiva non notificata alla controparte, in spregio delle regole del contraddittorio processuale ed in manifesta violazione del termine di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2023, n. 188).

5. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto per le ragioni già sinteticamente delineate in sede cautelare, dalle quali, pur al più approfondito esame proprio della fase di merito del giudizio, non si ravvisano elementi per discostarsi.

Il ricorrente, come detto, sostiene che la controinteressata sarebbe priva del requisito di accesso alla selezione previsto dalla lex specialis, concernente la comprovata esperienza minima di 4 anni nella specifica funzione di Manager e che gli atti impugnati sarebbero affetti da difetto di istruttoria, atteso che l’Amministrazione avrebbe omesso di valutare tale circostanza.

Il Collegio reputa che la documentazione in atti smentisca tale prospettazione.

Dalla lettura dell’allegato 013 del deposito originale (concernente la documentazione prodotta dalla vincitrice della selezione a comprova di quanto dichiarato nel curriculum) risulta che, in effetti, molti degli incarichi indicati dalla Dr.ssa Tumino si siano sostanziati nello svolgimento di una, non meglio specificata, attività di consulenza e supporto, tuttavia alcuni di questi incarichi recano, invece, specifici riferimenti ad attività di coordinamento svolte per il tempo minimo previsto dall’avviso pubblico.

Segnatamente:

– alle pagine da 36 a 43 dell’allegato è fatto riferimento all’incarico svolto per la ditta SI.FORM Consulting S.r.l., dal 01.09.2002 al 31.12.2005 (per un totale di 40 mesi), con il ruolo di coordinatore dell’azione “formazione” di un progetto ammesso a finanziamento;

– a pagina 44 del medesimo allegato è fatto riferimento all’attività di coordinamento e tutoraggio svolta proprio a favore dell’autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea della Regione Siciliana, dal 6 luglio 2020 al 22 maggio 2021 (11 mesi);

– a pag. 61 dell’allegato è fatto poi riferimento ad un incarico di collaborazione professionale conferito da ANCISICILIA, per il coordinamento dell’attività formativa relativa al progetto “Energicamente”, svoltosi dal 01.05.2006 al 27.07.2006 (tre mesi), ed a pag. 64 dell’allegato è presente un’attestazione datata 16.01.2009, a firma del Segretario Generale pro tempore di ANCISICILIA, a mente della quale il progetto in questione sarebbe continuato sino a dicembre 2006 (altri 5 mesi);

– a pag. 65, infine, è indicato un contratto di lavoro a progetto, sempre con ANCISICILIA finalizzato all’attivazione di un servizio a favore dei Comuni Siciliani, in materia di programmi e progetti europei, della cui realizzazione la dottoressa Tumino è stata incaricata “in completa autonomia”, per il periodo dal 23.05.2007 al 22.11.2007 (sei mesi).

Tanto premesso, anche a non considerare che, come è noto, nelle selezioni pubbliche le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici costituiscono espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal Giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un manifesto sviamento logico, un palese errore di fatto, o ancora l’illogicità o contraddittorietà, dalla documentazione in atti risulta l’infondatezza delle prospettazioni del ricorrente.

Come già segnalato nel corso della fase cautere va ribadito infatti, per un verso, che la scheda redatta dalla Commissione (allegato 007 al deposito documentale dell’amministrazione del 29.07.2024) concernente i requisiti di accesso alla selezione dei candidati attesta, sino a prova contraria, che tale verifica contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente è stata effettuata dall’Amministrazione e, per altro verso, che dalla lettura degli ulteriori atti del fascicolo processuale (cfr. allegato 013 del deposito originale, pagg. 36-44 e 61-65), la controinteressata ha documentato di avere svolto attività di coordinamento per il periodo minimo previsto dall’avviso pubblico con cui è stata indetta la procedura selettiva.

6. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

7. In considerazione della peculiarità della vicenda controversa sussistono però giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

TAR SICILIA – PALERMO, II – sentenza 18.08.2025 n. 1967 

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