1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, notificato il 24 febbraio 2020 e depositato il giorno successivo (n.r.g. 402/2020), il sig. Alberto Giovanni Poiatti esponeva:
– di essere proprietario di un immobile situato nel Comune di Mazara del Vallo, Lungomare Fata Morgana n. 240, catastalmente identificato al foglio di mappa 171, particella 292, sub 5;
– di aver acquistato il predetto immobile dal sig. Carmelo Curti, con atto di compravendita del 29 settembre 2017;
– che la particella catastale sulla quale insiste l’immobile de quo era stata oggetto, molti anni prima, di un contenzioso tra il proprietario di allora (padre del dante causa), l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, concernente la demanialità e meno dell’area in questione;
– che il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 66 del 18 maggio 2004, passata in giudicato, aveva accertato la natura privata e non demaniale dell’area ricompresa nella predetta particella catastale;
– di aver appreso, nel giugno del 2019, che l’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Trapani, con provvedimento n. 348 del 21 gennaio 2019, aveva disposto in autotutela il ripristino della cartografia originaria, sostituendo, al foglio di mappa 171, la particella 292 di sua proprietà con la particella 3257 intestata al Demanio marittimo;
– che la predetta particella demaniale, «inesistente nelle vecchie mappe catastali, sembrerebbe essere stata creata in epoca recente a seguito di una operazione, prettamente interna, di riordino fondiario effettuata dall’Agenzia delle Entrata nell’anno 2014» (pag. 4 del ricorso);
– di aver proposto all’Agenzia delle Entrate un’istanza di annullamento in autotutela del predetto provvedimento, rimasta senza riscontro, e successivamente di aver incardinato un ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale;
– che contestualmente l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente-Ufficio demanio di Mazara del Vallo, rilevata la discrasia catastale tra quanto dichiarato dal ricorrente e l’estratto di mappa modificato dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 4905 del 12 luglio 2019 aveva disposto la nomina di una commissione di delimitazione ex art. 32 cod. nav., al fine di identificare catastalmente l’area di proprietà del ricorrente e, dunque di accertarne la proprietà;
– che il medesimo Ufficio demanio di Mazara del Vallo, con successivo provvedimento prot. n. 49805 del 17 luglio 2019, aveva comunicato al ricorrente l’occupazione abusiva di 357 mq di demanio marittimo;
– che, nonostante la diffida inviata dal ricorrente, la commissione di delimitazione, in data 25 luglio 2019, si era recata presso l’immobile de quo per svolgere rilievi, che erano proseguiti fino al 5 settembre 2019;
– che nonostante le diffide e le contestazioni mosse dal ricorrente, l’Assessorato regionale aveva ritenuto ininfluente la sentenza del Tribunale di Marsala n. 66 del 2004 (che aveva dichiarato la natura privata della particella 292 del foglio di mappa 171), in quanto la controversia ora riguardava la diversa particella 3257 (ex 358) del foglio di mappa 171;
– che il predetto Assessorato regionale, con decreto n. 5 del 23 gennaio 2020, aveva ritenuto sussistente la demanialità della particella 3257 del foglio di mappa 171, “area di complessivi mq 366,08 (di cui mq 258,72 di area scoperta e mq 107,36 di fabbricato)”;
– che la conseguenza dell’agire dell’Assessorato regionale «sarebbe, allora, che oggi il sig. Poiatti dovrebbe, in thesi, rivolgersi una seconda volta al Giudice civile per riproporre quella stessa domanda di accertamento della proprietà, che a suo tempo fu proposta e accolta dal Tribunale di Marsala […]» (pag. 8 del ricorso);
– che l’Assessorato regionale, con nota prot. n. 7497 del 6 febbraio 2020, aveva notificato l’ingiunzione di sgombero n. 2/2020, relativa all’area in questione;
– di aver altresì ricevuto, in data 19 febbraio 2020, il provvedimento dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente prot. n. 1002/2020, di ingiunzione di pagamento della somma di euro 20.383,06 a titolo di indennizzo per l’abusiva occupazione di area demaniale.
2. Il ricorrente pertanto impugnava:
a) il decreto dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente-Dipartimento regionale dell’ambiente n. 5 del 23 giugno 2020, unitamente alla nota di trasmissione ed agli atti presupposti, di approvazione dei verbali di delimitazione e di accertamento della natura demaniale della particella n. 3257 del foglio di mappa 171 del Comune di Mazara del Vallo;
b) l’ingiunzione di sgombero n. 2 del 6 febbraio 2020 dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, unitamente alla nota di trasmissione ad agli atti richiamati;
c) il provvedimento del predetto Assessorato prot. n. 1002 del 19 febbraio 2020, di ingiunzione di pagamento della somma di euro 20.383,06;
d) i verbali di delimitazione redatti nelle date del 25 luglio e 10 settembre 2019;
e) ove occorra, le note dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente n. 2867 del 17 gennaio 2020 e n. 5698 del 20 gennaio 2020.
3. Il ricorso di primo grado (n.r.g. 402/2020), contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti due motivi:
i) violazione dell’art. 32 del regio decreto n. 327/1942 e dell’art. 58 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., violazione del ne bis in idem, eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto, per attivare il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, è necessaria l’esistenza di una obiettiva situazione di incertezza in ordine alla demanialità del bene interessato; al contrario, nel caso di specie, non vi è alcuna incertezza sulla natura privata dell’area in esame, a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Marsala n. 66 del 2004 (foglio di mappa 171, particella 292, oggi particella 3257 illegittimamente intestata al demanio marittimo); anzi l’attività provvedimentale posta in essere dall’Assessorato regionale si porrebbe in netto contrasto ed in violazione del giudicato, anche in ragione del fatto che i luoghi de quibus sono rimasti immutati nel corso del tempo;
ii) violazione degli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 della legge n. 241/1990, come recepita con legge regionale n. 10/1991, violazione dell’art. 32, commi 1 e 2, del codice della navigazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 97 della Costituzione sotto il profilo della violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento di potere, arbitrio, in quanto l’Assessorato regionale, oltre ad omettere la comunicazione di avvio del procedimento, ha adottato provvedimenti viziati da difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo stato dato conto delle contestazioni avanzate dal ricorrente a seguito dei rilievi eseguiti dalla commissione di delimitazione.
4. Nel giudizio di primo grado si costituivano l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo il difetto di legittimazione passiva della predetta Capitaneria di Porto.
5. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, notificato il 24 marzo 2020 e depositato il 26 marzo 2020 (n.r.g. 595/2020), il sig. Carmelo Curti – esponendo di essere stato proprietario dell’area in questione e di aver venduto l’intero compendio immobiliare al sig. Alberto Poiatti il 29 settembre 2017, nonché ripercorrendo i medesimi fatti già esposti – precisava che il ricorso proposto dal sig. Poiatti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trapani era stato accolto con sentenza n. 332 del 26 febbraio 2020, con conseguente annullamento del decreto dell’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Trapani n. 348 del 21 gennaio 2019, con il quale la precedente particella catastale 292 (di proprietà privata) era stata sostituita con la particella 3257 (di proprietà demaniale).
6. Il ricorrente pertanto impugnava il provvedimento dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente prot. n. 10013 del 19 febbraio 2020, notificato il 6 maro 2020, di ingiunzione di pagamento, a titolo di indennità per abusiva occupazione di area demaniale, della somma di euro 31.279,43, per il periodo dal 30 settembre 2014 al 29 novembre 2017, unitamente agli atti presupposti.
7. Il ricorso di primo grado (n.r.g. 595/2020), contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti tre motivi:
i) violazione degli articoli 3 e 6 della legge n. 241/1990, come recepita con legge regionale n. 10/1991, violazione dell’art. 8 del decreto legge. n. 400/1993, convertito con legge n. 494/1993 e dell’art. 7 del d.p.r.s. del 26 luglio 1994, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione dei principi di buona fede, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 97 della Costituzione, in quanto il gravato provvedimento farebbe riferimento ad una particella catastale inesistente (ovvero la particella 3257), non solo avendo riguardo al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Marsala n. 66 del 2004 (che aveva accertato la titolarità privata della particella 292 del foglio di mappa 171), ma anche a seguito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani n. 332 del 26 febbraio 2020, di annullamento del decreto dell’Agenzia delle Entrate n. 348 del 21 gennaio 2019, con il quale la particella 292 era stata sostituita con la particella 3257;
ii) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., violazione del giudicato e del ne bis in idem, violazione dell’art. 32 del regio decreto n. 327/1942 e dell’art. 58 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, per le stesse ragioni sopra esposte nel parallelo ricorso n.r.g. 402/2020 (sopra indicate al § 3, lett. i) della presente sentenza);
iii) violazione degli articoli 5, 6, 7, 8 della legge n. 241/1990, come recepita con legge regionale n. 10/1991, omessa comunicazione di avvio del procedimento, omessa comunicazione del responsabile del procedimento, mancata partecipazione al procedimento, violazione del principio del giusto procedimento, violazione dei principi di buona fede e trasparenza dell’azione amministrativa, arbitrio, avendo il sig. Carmelo Curti lamentato le medesime violazioni delle garanzie procedimentali già dedotte dal sig. Alberto Angelo Poiatti nel parallelo ricorso n.r.g. 402/2020 (sopra indicate al § 3, lett. ii) della presente sentenza),
8. Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, chiedendo il rigetto del ricorso.
9. Il T.a.r. per la Sicilia – accolte le domande cautelari con ordinanze n. 447 del 2020 e n. 486 del 2020 – con le gravate sentenze n. 1427 del 2021 (pronunciata sul ricorso n.r.g. 402/2020) e n. 1419 del 2021 (pronunciata sul ricorso n.r.g. 595/2020), ha:
a) ritenuto sussistente (in modo espresso nella causa n.r.g. 402/2020 ed in modo implicito nella causa n.r.g. 595/2020) la giurisdizione del giudice amministrativo «in quanto si contestano non gli esiti del procedimento di delimitazione del demanio marittimo, ma la sussistenza del potere di attivarlo in considerazione del pregresso accertamento della natura privata dell’area, con sentenza passata in giudicato, da parte del giudice ordinario»;
b) estromesso la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo dal giudizio n.r.g. 402/2020;
c) accolto i ricorsi per difetto del presupposto per l’attivazione della procedura di delimitazione ai sensi dell’art. 32 del codice della navigazione, ritenendo sussistente la carenza di istruttoria e di motivazione;
d) assorbito le censure formali;
e) annullato pertanto i provvedimenti impugnati;
f) condannato l’Assessorato regionale al pagamento delle spese di lite.
10. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con due analoghi appelli notificati il 24 giugno 2021 e depositati il giorno successivo, contenenti domanda cautelare ed articolati in quattro motivi, ha impugnato le menzionate sentenze del T.a.r. per la Sicilia n. 1427 del 2021 e n. 1419 del 2021, deducendo in entrambi gli appelli – quale primo motivo di gravame – il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, violazione dell’art. 7 c.p.a., poiché i ricorrenti di primo grado, seppur per differenti periodi temporali, avevano dedotto di essere proprietari dell’area in questione, che non avrebbe avuto natura demaniale, dovendosi quindi rimettere la suddetta controversia al giudice ordinario, munito di giurisdizione sulla domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo proposta dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, avendo detta domanda per oggetto l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale.
11. Nei due giudizi d’appello n.r.g. 706/2021 e n.r.g. 707 del 2021 si sono costituiti rispettivamente il sig. Alberto Angelo Poiatti ed il sig. Carmelo Curti, chiedendo il rigetto degli appelli.
12. Le domande cautelari sono state respinte con ordinanze della Sezione n. 506 del 2021 e n. 507 del 2021.
13. La Sezione, con successiva ordinanza n. 260 del 2023, ha riunito i due appelli e ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, al fine di «a) individuare l’area interessata dai provvedimenti impugnati, dando conto: – dell’esatta ubicazione e delimitazione della/e particella/e catastali su cui insiste; – della natura pubblica o privata della/e medesima/e, specificando nel primo caso se demaniale o meno; – di quanto risulta dalle planimetrie e dagli altri atti che le interessano; – di eventuali modifiche intervenute nel corso del tempo; b) indicare, anche in considerazione di quanto accertato, l’esatta ubicazione e delimitazione dell’area ritenuto demaniale dal Tribunale di Marsala con sentenza n. 66 del 2004; c) valutare il rapporto esistente fra l’area oggetto dell’accertamento da parte del Tribunale di Marsala e l’area interessata dai provvedimenti impugnati, specificando se vi sia coincidenza o difformità e in quali esatti termini».
14. Eseguito il giuramento in data 20 giugno 2023 da parte del consulente tecnico d’ufficio (notaio Noemy Buscarino), la Sezione, con ordinanza n. 563 del 2023, ha autorizzato il c.t.u. ad avvalersi di un geometra, come da istanza del medesimo c.t.u. del 27 giugno 2023.
15. I termini per il deposito della relazione peritale sono stati più volte prorogati (ordinanze della Sezione n. 612 del 2023, n. 905 del 2023, n. 298 del 2024, n. 516 del 2024).
16. Il consulente tecnico d’ufficio:
a) in data 15 gennaio 2025, ha depositato l’elaborato peritale;
b) in data 23 gennaio 2025, ha depositato la nota di liquidazione del compenso per complessivi euro 10.000,00, oltre i.v.a..
17. Nella causa n.r.g. 706/2021 il sig. Poiatti ha depositato memoria in data 13 aprile 2025, contestando gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio e insistendo per il rigetto dell’appello.
18. All’udienza pubblica del 15 maggio 2025 le due cause riunite sono state trattenute in decisione.
19. Il primo motivo d’appello (dedotto in entrambi i giudizi) è fondato, dovendosi riconoscere, nella presente controversia, la giurisdizione del giudice ordinario.
19.1. In effetti, come correttamente dedotto dall’Assessorato appellante, a differenza di quanto affermato dal T.a.r., l’oggetto del presente giudizio non riguarda tanto la sussistenza del potere di attivazione del procedimento di delimitazione del demanio marittimo, che assume piuttosto la natura di petitum formale, quanto piuttosto l’accertamento della titolarità, privata o demaniale, della particella catastale in contestazione, previa esatta individuazione della particella stessa, ove ricade l’unità immobiliare del ricorrente (unità immobiliare comprensiva del fabbricato e dell’area scoperta).
19.2. Tale accertamento, relativo al diritto dominicale, delimita il petitum sostanziale del presente giudizio, che costituisce a sua volta il criterio, per giurisprudenza consolidata, per operare il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo (cfr. da ultimo ex multis C.g.a.r.s., n. 953 del 2024).
19.3. Nel caso di specie, venendo in luce il diritto soggettivo di proprietà, che in nessun modo può essere inciso dalle operazioni compiute dalla commissione di delimitazione del demanio marittimo, e non venendo in rilievo alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
20. In definitiva, in accoglimento del primo motivo dedotto in entrambi gli appelli riuniti, assorbiti i restanti motivi, in riforma delle sentenze impugnate, i ricorsi di primo grado devono essere entrambi dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario munito di giurisdizione, innanzi al quale le domande potranno essere riproposte ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
21. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
22. L’onorario in favore del consulente tecnico deve essere liquidato nell’importo richiesto, pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), detratto quanto già percepito a titolo d’acconto, da porre solidalmente a carico di tutte le parti nei rapporti esterni, e in parti uguali nei rapporti interni.
CGA, GIURISDIZIONALE – sentenza 28.07.2025, n. 609