Il ricorso è fondato nei limiti in cui si dirà.
1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, che dà atto della segnalazione di rumori molesti da parte di cittadini residenti nei fabbricati prospicienti o limitrofi all’esercizio commerciale (OMISSIS) il reato è contestato come disturbo alla quiete.
E in tal senso risultano gli accertamenti delegati ed effettuati da ARTA Abruzzo, che ha rilevato il superamento del limite di tolleranza (in diurno ed in notturno) a prescindere da eventuale riproduzione musicale sonora.
Intende, perciò, il Collegio ribadire il principio affermato da Sez. 3, n. 24397 del 20/01/2022 Ud. (dep. 24/06/2022) Rv. 283239 – 01, secondo cui «Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen., la condotta del gestore di un pubblico esercizio (nella specie, di un bar) che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso all’Autorità od allo “ius excludendi”, che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica», principio ripreso successivamente, da ultimo da Sez. 3, n. 322 del 2024, secondo cui «in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma primo dell’alt. 659, cod. pen., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995».
Pertanto, la violazione penalmente rilevante del secondo comma (ora terzo comma) dell’articolo 659 cod. pen., sussiste solo in caso di violazione di precise “disposizioni della legge” o “prescrizioni dell’Autorità”, in assenza delle quali può sussistere la violazione del primo comma della disposizione in esame, laddove l’attività rumorosa ecceda la normale tollerabilità e offenda un numero potenzialmente indeterminato di persone, mentre in caso di mero superamento dei limiti di rumorosità troverà applicazione la sanzione amministrativa.
2. Nel caso in esame, dalla lettura dell’imputazione si deve ritenere che, in assenza di espliciti riferimenti alla violazione di precise “disposizioni della legge” o “prescrizioni dell’Autorità”, la contestazione sia riferita al primo comma di cui all’articolo 659 cod. pen..
3. Tanto premesso consegue che si è al cospetto di un reato, procedibile di ufficio al momento della sua commissione, divenuto procedibile a querela, a decorrere dal 30 dicembre 2022, in virtù dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/22, giudicato nel settembre del 2024.
Deve escludersi che, nella specie, si versi nelle eccezioni al nuovo regime di procedibilità a querela dì cui all’art. 659, ultimo comma, in particolare non essendosi in presenza di fatto “avente ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici” in relazione al quale soltanto il d.lgs. n. 150/2022 ha inteso confermare il previgente regime di procedibilità di ufficio (cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”).
La sopravvenuta procedibilità a querela di parte per la fattispecie in questione prevale sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell’art. 2 cod.pen. in tema di successione di leggi nel tempo (nella successione delle leggi, pertanto, in considerazione della natura mista, sostanziale e processuale, dell’istituto della querela, deve applicarsi il disposto dell’art. 2, comma 2, cod.pen., per il quale «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo»).
Pertanto, poiché la modifica apportata al regime di procedibilità dell’articolo 659 cod. pen. dal decreto legislativo 150/2022 (mediante inserimento di un secondo comma), prevede, per l’ipotesi di cui al primo comma della disposizione, la procedibilità a querela, l’assenza della stessa -non presentata nel termine di legge a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 così come previsto dall’art. 85-, così come della costituzione di parte civile (cui la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto espressione di volontà querelatoria), esclude la presenza della condizione di procedibilità.
3. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità.
Restano assorbiti gli altri motivi.
Cass. pen., I, ud. dep. 28.08.2025, n. 29866